Contratti dei docenti
oltre i 36 mesi: tempus fugit

 dal blog di Max Bruschi, 30.1.2014

E’ attesa per luglio la sentenza della Corte Europea (CEDU) per la supposta infrazione alla direttiva UE sul divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato del comparto scuola. La procedura, come č noto, č stata innescata dall’ordinanza della Corte Costituzionale 207/2013,  la quale:

“1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE:

– se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;

– se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno”.

Il mio modestissimo parere di ispettore di provincia, con qualche dimestichezza col diritto, č che in assenza di “fatti nuovi”, difficilmente la CEDU potrebbe allontanarsi da un orientamento giurisprudenziale alquanto consolidato e severo, passando alla Suprema Corte un pallone destinato ad andare in goal con effetti fragorosi. Andando potenzialmente ben oltre gli effetti desiderabili per la stabilitą del sistema e per ciņ che sarebbe, anche eticamente, giusto.

Il nodo posto č netto, ed č il primo dei punti sottoposti a Strassburgo: č lecito o non č lecito ai sensi del diritto comunitario (al di lą di ogni altra considerazione) coprire posti “vacanti e disponibili” con contratto a tempo determinato “senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi”? La domanda č retorica, e la risposta potrebbe spazzare via alcune imbarazzanti situazioni che vedono contrapporsi gli interessi del comparto e le “cautele” del MEF.

Ma sarebbe il caso di procedere, immediatamente, per via normativa. La situazione, in effetti, oggi č chiara. Fatta la revisione dei cicli (ed era comprensibile che, nelle more ultradecennali della stessa, ci fosse qualche remora ad assumere a tempo indeterminato su posti dovuti a una sperimentazione che tutti i ministri, da Berlinguer in poi, avevano intenzione di “sbaraccare”), il “nocciolo” dell’organico di diritto č fissato per legge. Con un poco di coraggio, si potrebbe anche varare il regolamento sull’organico di rete, rimasto al rango di “norma bandiera”.

Ma va superata con decisione la logica dei “piani straordinari”, che rischiano di rappresentare, agli occhi della CEDU, una aggravante. E va perseguita con decisione la strada intrapresa, almeno in parte, con il decreto legge 104/2013 per quanto riguarda i posti sul sostegno, estendendo la stessa, identica disposizione al personale docente e Ata, nei limiti definiti dalla legislazione vigente.

La norma č gią pronta. Si tratta dell’emendamento Centemero, inopinatamente “cassato” dal Parlamento, all’articolo  15 del DL 104:

““1. Per garantire continuitą nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria il Ministero dell’istruzione, dell’universitą e della ricerca č autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA, con particolare riferimento agli assistenti tecnici di laboratorio, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni , dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
 

Dum Romae consulitur, o vogliamo intervenire?