Tutta la mobilità nel vademecum del ministero. ItaliaOggi del 3/1/2006
I docenti che aspirano a cambiare sede o materia di insegnamento hanno tempo fino al 3 febbraio prossimo per presentare la domanda. Idem per le domande di trasferimento del personale Ata e degli educatori. Il termine è contenuto nell'ordinanza 94, del 29 dicembre scorso, con la quale l'amministrazione centrale ha fornito agli uffici periferici le disposizioni per dare attuazione al contratto sulla mobilità, sottoscritto il 21 dicembre scorso (si veda ItaliaOggi del 27 dicembre). Un contratto che rende più difficile per i docenti assunti a tempo indeterminato i passaggi di ruolo. La nuova disciplina prevede infatti aliquote più restrittive: il 25% per la mobilità professionale e il 25% per i trasferimenti interprovinciali. Ciò vuol dire che, per passare da un ordine o grado di scuola all'altro (passaggi di ruolo) oppure da una classe di concorso all'altra, nello stesso tipo di scuola (passaggio di cattedra) si potrà fare riferimento, complessivamente, a non più di 25 disponibilità ogni 100 posti.
LA DOMANDA I docenti, gli educatori e gli Ata che intendono partecipare ai movimenti devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio all'ufficio scolastico regionale, centro servizi amministrativi della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui prestano servizio. Le istanze devono essere redatte sui modelli allegati all'ordinanza. In caso contrario le domande saranno annullate.
RICHIESTE PLURIME I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra o di ruolo debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande. Per l'altra istanza basta il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo devono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, se necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.
ORDINE DELLE RICHIESTE I docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni sarà data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si seguirà l'ordine di elencazione delle classi di concorso del dmn.39/98.
TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI I docenti di ruolo delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, e secondaria di primo grado possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande. Non si terrà conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. I docenti di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica possono, invece, chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
NEOIMMESSI IN RUOLO
I docenti neoimmessi in ruolo, in attesa della
sede di titolarità, partecipano ai movimenti all'interno della
provincia per ottenere l'assegnazione della sede definitiva.
RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE Le rettifiche sono ammesse solo entro il termine di presentazione delle domande. Le revoche, invece, sono ammesse entro almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la comunicazione dei posti disponibili al centro elaborazione dati. La rinuncia al trasferimento, invece, può essere concessa solo per gravi motivi e a patto che la sede di provenienza sia rimasta libera. |