Passaggi di ruolo a ranghi ridotti. Saltano anche gli accantonamenti e il servizio nelle paritarie ItaliaOggi del 27/12/2005
Dal prossimo anno scolastico sarà più difficile ottenere il passaggio di ruolo. È questa una delle novità più importanti contenute nel nuovo contratto sulla mobilità sottoscritto il 21 dicembre scorso. L'accordo è stato firmato dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati firmatari del contratto nazionale: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato dall'amministrazione, contestualmente all'emanazione della relativa ordinanza. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi dovrebbe essere individuato intorno al 10 febbraio. Passaggi non oltre il 25% delle disponibilità La nuova disciplina prevede che le aliquote vengano fissate in modo rigido: al 25% per la mobilità professionale e al 25% per i trasferimenti interprovinciali. Ciò vuol dire che, per passare da un ordine o grado di scuola all'altro (passaggi di ruolo) oppure da una classe di concorso all'altra, nello stesso tipo di scuola (passaggio di cattedra) si potrà fare riferimento, complessivamente, a non più di 25 disponibilità ogni 100 posti. No alle compensazioni tra passaggi e interprovinciali E che non sarà possibile ampliare la percentuale utilizzando le disponibilità accantonate per i trasferimenti interprovinciali che dovessero rimanere inutilizzate. In buona sostanza, non potranno più essere effettuate le compensazioni. E ciò avrà come effetto il possibile ampliamento delle disponibilità per le immissioni in ruolo. Ma le immissioni non aumenteranno Fermo restando che i posti complessivi autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato non aumenteranno in ogni caso. Resta il fatto, però, che coloro che saranno immessi in ruolo potranno contare su una più ampia rosa di disponibilità, all'interno delle quali scegliere la sede di prima assegnazione. E, nel contempo, i docenti precari delle scuole superiori, vedranno aumentare il numero delle disponibilità per le supplenze annuali. Più stabilità per i precari La novità introdotta con l'accordo di quest'anno, peraltro, si inquadra in una sorta di filone normativo, teso a limitare la mobilità professionale, in modo tale da rendere più stabili le probabilità di continuare a lavorare per i docenti precari che lavorano nelle scuole superiori. Possibilità costantemente erose proprio dai passaggi di ruolo, favoriti, in passato, anche e soprattutto, dalle sessioni riservate. Limiti per i docenti di ruolo Ed è proprio in questo senso che sembrerebbero orientate le statuizioni contenute nella legge n. 143/2004, che ha fissato al 20% l'aliquota per i passaggi di ruolo (poi ampliata in sede contrattuale) e che ha destinato le ultime sessioni riservate ai docenti precari, sbarrando l'accesso ai docenti di ruolo. Fin qui le novità sulla mobilità professionale sulle ricadute in termini di nuove possibilità per i docenti precari. L'accordo, però, contiene anche altre importanti novità. Disabili più tutelati Il nuovo accordo rafforza le tutele per i disabili. In particolar modo, cancella il blocco triennale della mobilità interprovinciale e il blocco biennale della mobilità provinciale per i neo-immessi in ruolo disabili o non vedenti ed emodializzati oppure che assistono un disabile in via esclusiva (articolo 2, comma 2). Precedenza a chi rientra dal comando La precedenza nell'assegnazione della sede, rispetto al personale di prima nomina, è stata estesa anche a coloro che rientrano dal collocamento fuori ruolo per i progetti sull'autonomia e ai comandati presso enti e associazioni (articolo 5). Strumento musicale È stato chiarito, inoltre, che il passaggio di cattedra sullo strumento musicale sarà consentito anche ai docenti inclusi nella graduatoria permanente che hanno prestato 360 giorni di servizio sullo strumento musicale. Precedenza soprannumerari nel quinquennio Il nuovo contratto ha chiarito che, nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo. Ma chi non lo sapeva resta fuori Le nuove disposizioni, però, non chiariscono il caso del docente che abbia ottenuto il trasferimento su altra preferenza e che, lo scorso anno, non avendo saputo in tempo che era possibile mantenere il beneficio, non abbia indicato come prima preferenza la sede da dove era stato trasferito d'ufficio. In ogni caso, la precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune o cattedra, posto di sostegno). Precedenza assoluta Una precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali è stata prevista, inoltre, per i non vedenti e gli emodializzati. E questa cosa ha determinato anche la modifica dell'ordine delle precedenze. Chi assiste il fratello disabile Il nuovo contratto recepisce anche una recente sentenza della corte costituzionale, secondo la quale le tutele previste dalla legge n. 104/92 valgono anche per i soggetti che assistono un fratello o una sorella handicappati gravi, qualora i genitori non siano viventi oppure se risultino a loro volta portatori di handicap grave. L'eventuale stato di totale inabilità dei genitori deve essere, però, adeguatamente certificato. Graduatoria d'Istituto Il riconoscimento di questi diritti comporta anche l'esclusione dalla graduatoria d'istituto, analogamente ai casi già previsti in passato (disabili e genitori o figli unici assistenti il disabile grave in via esclusiva). Lo stesso comune La precedenza per coloro che assistono i disabili si applica anche alla prima fase dei trasferimenti ( nello stesso comune) ma solo nei grandi comuni con più distretti. E a condizione che si indichi come prima preferenza una scuola del distretto in cui risiede l'assistito, se diverso da quello di attuale titolarità. Sostegno e vincoli È stato chiarito, inoltre, che il docente soprannumerario, che chieda ed ottenga il trasferimento a domanda condizionata su posto di sostegno o sulla dotazione organica per il sostegno nelle scuole superiori, non è soggetto al vincolo della permanenza sul posto di sostegno per cinque anni. Conseguentemente, nei cinque anni successivi conserva il diritto alla precedenza per rientrare nella sede da dove era stato trasferito d'ufficio. Fermo restando che tale precedenza rileva solo nella stessa tipologia di posto di pregressa titolarità. Trento e Bolzano Per quanto riguarda coloro che presentano la domanda di trasferimento nelle province autonome di Trento e Bolzano, il nuovo contratto dispone che i soggetti interessati devono adeguarsi alla tempistica e alle regole decise dalla specifica contrattazione provinciale. Soprannumerari se più giovani Nelle graduatorie d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, a parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica. E dunque il docente più anziano viene collocato in posizione sussustante il docente più giovane con lo stesso punteggio. Scuole ospedaliere La nuova disciplina prevede il riconoscimento della precedenza in favore di chi abbia prestato servizio per almeno tre anni anche nelle scuole secondarie di II grado. Fino all'anno scorso, tale precedenza veniva riconosciuta per tutti gli ordini e gradi di scuola tranne le secondarie di II grado. Precedenza agli utilizzati Il nuovo contratto introduce anche il diritto di precedenza per i docenti che abbiano lavorato in scuole dove la sperimentazione veniva attivata solo in organico di fatto. Tale precedenza rileva solo nel caso in cui dall'anno seguente le cattedre vengano attivate in organico di diritto. Mobilità professionale interprovinciale È stato chiarito definitivamente che i passaggi di ruolo e di cattedra interprovinciali possono essere disposti solo nell'ambito dell'aliquota della mobilità professionale e non anche sui posti residuati dopo i trasferimenti interprovinciali. I master La nuova tabella di valutazione dei titoli prevede l'assegnazione di un punto anche ai master di I e II livello analogamente a quanto già avveniva per i corsi di perfezionamento. Dall'anno scolastico 2005/2006, però, i titoli saranno valutati solo se avranno dato luogo all'attribuzione di 60 crediti formativi universitari, equivalenti a 1.500 ore di impegno e ad un anno accademico. Aspettative e congedi salvano la continuità I congedi e le aspettative previste dal decreto legislativo n. 165/2001 vanno sempre valutati, sia per il servizio che per la continuità, a prescindere dal fatto che abbiano dato luogo al diritto alla retribuzione oppure no. Anche se superiori a 180 giorni. Il servizio nelle paritarie non vale Il nuovo contratto prevede, inoltre, che il servizio prestato nelle scuole paritarie non possa essere valutato in alcun modo, in quanto inutilizzabile per la carriera. Il servizio negli enti locali Per contro, il servizio presto negli enti locali, come docenti, dai docenti tecnico-pratici transitati nella scuola statale, sono valutabili a pieno titolo. Piccole isole Il servizio prestato nelle piccole isole è valido a prescindere dalla residenza dell'interessato. E ciò vale sia per i docenti che per gli Ata. Educatori Il servizio prestato come educatore vale tre punti per il passaggio alla scuola primaria. Idem se si passa dalla scuola primaria al posto di educatore. Esigenze di famiglia La nuova disciplina prevede, inoltre, che ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di ricongiungimento anche il docente titolare di organico funzionale per il quale nel comune di ricongiungimento non esistono scuole richiedibili ai fini della mobilità e, nel contempo, l'unica scuola esistente in questo comune dipende dall'organico funzionale, attribuito ad altra scuola di un diverso comune in cui lo stesso docente è titolare. Concorsi ordinari È stato chiarito, inoltre, che i concorsi ordinari a posti di docente diplomato nelle scuole di II grado valgono solo nel ruolo dei diplomati e che i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono di livello pari ai concorsi ordinari per l'accesso a posti di scuola primaria. Specializzazioni e perfezionamento Il punteggio per le specializzazioni può essere attribuito solo al personale in possesso di laurea. Il punteggio per i corsi di perfezionamento spetta, invece, anche al personale diplomato. |