Proroga parziale della sicurezza
degli edifici scolastici.
di Mimmo Didonna da
Scuola oggi del
15/11/2004
Il
D.L. 9 novembre 2004 prevede una proroga per l’adeguamento degli
edifici scolastici, ma non per tutto.
Proprio mentre i periti incaricati di fare chiarezza sul tragico
crollo della scuola di S. Giuliano avrebbero concluso che l’edificio
non era sicuro ed era stato indebolito dai lavori di sopraelevazione,
è stata approvata l’ennesima proroga alla sicurezza degli edifici
scolastici, anche se non omnicomprensiva.
Il testo bocciato nel luglio scorso e stralciato dal decreto chiamato
omibus, è stato ora approvato ed inserito nel decreto-legge 9 novembre
2004. Anche se per un solo anno (?) è come dire largo all'insicurezza
e agli incendi nelle scuole.
Giova precisare che tale ulteriore proroga giova unicamente agli enti
locali (Comuni e Province) proprietari degli edifici scolastici ed è
relativa ai soli lavori di adeguamento delle strutture e non anche
alla igiene e sicurezza intesa in senso generale. Quest'ultima, così
come previsto dalla parte terza della
carta dei servizi scolastici , dal
D. Lgs.
626/94 e dai due decreti attuativi dello stesso (identificazione
datore di lavoro e
particolari esigenze delle scuole), è di responsabilità del
dirigente scolastico/datore di lavoro oltre che preciso obbligo di
attuarla concretamente anche ricorrendo a metodi alternativi. In poche
parole, se l'igiene e sicurezza nella scuola non è garantita e vi sono
pericoli concreti, si ha l'obbligo di eliminarli o sensibilmente
attenuarli. Se questo non è possibile, in considerazione che il
diritto alla salute è preminente sul diritto all'istruzione, si deve
decretare la chiusura della scuola.
Se gli edifici scolastici non sono a norma, in attesa che i lavori di
adeguamento vengano effettuati dall'ente obbligato (Comune o
Provincia), il datore di lavoro (dirigente scolastico) della scuola,
in base all'art. 31 comma 3 del
D. Lgs.
626/94 , è obbligato ad adottare
misure alternative che garantiscano un equivalente livello di
sicurezza. Per queste misure alternative, se non adottate, è prevista
una sanzione penale e, se adottate, comportano una spesa a carico
della scuola sicuramente non di competenza della scuola stessa e
magari precedentemente destinata ad altri scopi fra i quali la
formazione del personale, la didattica, progetti didattici, ecc..
In definitiva la scuola, unitamente all'utenza, ha/hanno subito un
danno e quindi la scuola è da considerarsi PARTE LESA. Le spese
destinate alle misure alternative potrebbero essere richieste all'ente
obbligato come risarcimento.
Fra le altre proroghe previste dal decreto-legge del 9.11.2004,
(reperibile
qui) spicca sia l'art. 9 che recita:
“Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse
stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le
regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova
scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3
agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005,
relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei
rispettivi programmi di intervento.”, e sia l'art. 3 che recita:
"Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi - All'art. 7 comma 1, ultimo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
12/01/98, nr. 37, come modificato dall'art. 9-bis del Decreto Legge 24
giugno 2003, nr. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2003, nr. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
La prima è una proroga all'adeguamento degli edifici scolastici che
ogni Regione può concedere, comunque massimo fino al 31 dicembre 2005,
ma solo per quelle scuole per le quali sono stati stanziati i fondi
per l'adeguamento e per permetterne l'utilizzo dei fondi anzidetti. E'
ovvio si tratta dei lavori per i quali sono stati stanziati i fondi e
che sono emersi dalla valutazione dei rischi a suo tempo (entro il
2000) effettuata dal dirigente scolastico a norma dell'art. 4 del
D. Lgs.
626/94. Quindi, se può essere una consolazione, è bene che si
sappia che la proroga in argomento riguarda solo quei edifici
scolastici nelle quali sono ubicate le scuole ove il datore di lavoro
ha effettuato una corretta valutazione dei rischi e non una proroga a
largo raggio ed a pioggia. Diciamo che il cerchio si sta restringendo
fino ad arrivare alla identificazione dei responsabili che devono
garantire l'igiene e la sicurezza degli alunni.
La seconda proroga riguarda la prevenzione incendi (nulla osta
provvisorio e certificato prevenzione incendi) con relativa
approvazione dell'esame progetto da parte dei vigili del fuoco e
rilascio del C.P.I.. Le scuole che che hanno più di 100 presenze
(anche se solo potenzialmente), sono obbligate a richiedere il C.P.I..
Per approfondimenti si veda i seguenti documenti:
lettera per CPI D.S.
lettera Avvocatura Stato Bologna per rich. CPI a
cura delle Scuole
VV.F. – Sit. Ant. Scuole