Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca
Decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004
Proroga o differimento di termini previsti da
disposizioni legislative (Rif. G.U. Serie Generale n.264 del
10/11/2004)
dal
MIUR del
11/11/2004.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al
differimento di termini previsti da disposizioni legislative,
concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di
consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi
adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed
organizzative;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre
2004;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per
i Rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze;
il seguente
decreto-legge
Art. 1 - Prestazioni
aggiuntive programmabili
da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
-
Il termine di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
è
prorogato al 31 dicembre 2005,
nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica.
Art. 2 - Servizio
civile
-
All'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».
Art. 3 - Direttive
per il superamento
del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma
1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo
9/bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro
il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2005».
Art. 4 - Ente
irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno
2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
3. Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 - Credito
d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti
modifiche:
-
al comma 3, le parole:
«per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009»
e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «da emanarsi entro il 31
dicembre 2004»;
-
al comma 5, dopo le
parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Art. 6 -
Trattamento di dati personali
-
All'articolo 180 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modifiche:
-
al comma 1, le parole:
«31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2005»;
-
al comma 3, le parole:
«31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2005».
Art. 7 - Codice
della strada
-
Il
comma 5/bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
è
abrogato.
-
All'articolo 72 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2/bis è
sostituito dal seguente:
«2/bis.
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per
uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici,
immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e
laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce
retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del
presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro
il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2/ter è
sostituto dal seguente:
«2/ter.
Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di
cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t.,
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere
equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le
caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».
Art. 8 -
Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
-
All'articolo 28,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2005».
Art. 9 - Fornitura
e manutenzione dei locali scolastici
-
Al fine di consentire
la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a
norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate
esigenze,
possono fissare una nuova scadenza del termine
indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265,
comunque non successiva al 31
dicembre 2005,
relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei
rispettivi programmi di intervento.
Art. 10 -
Personale docente e non docente universitario
-
Gli effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143,
relativi all'anno 2004,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
Art. 11 -
Programma Socrates
-
L'istituto Nazionale
di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca educativa di cui
all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
è autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2005,
del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato
con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del
programma Socrates.
Art. 12 - Consorzi
agrari
-
All'articolo 5, comma
4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro
il 31 dicembre 2005».
Art. 13 -
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
-
All'articolo 9/bis,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2005».
Art. 14 -
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti
-
Il termine di cui
all'articolo 3/bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463,
è
prorogato al 31 dicembre 2005.
Art. 15 -
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
-
Il termine di cui al
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005,
limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o
unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 16 - Canoni
demaniali marittimi
-
Il termine di cui
all'articolo 5, comma 2/quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191,
è
differito al 15 dicembre 2004.
Art. 17 -
Programma operativo assistenza tecnica
e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80,
comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il
periodo 2000/2004» sono sostituite dalle seguenti: «per
il periodo 2004/2006».
Art. 18 - Proroga
dell'incarico di giudici onorari in scadenza
-
I giudici onorari
aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del
presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia
consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22
luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo
4, comma 4, della stessa legge,
sono prorogati
nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.
-
I giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo
2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non
sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42/quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.
Art. 19. Tutela
della salute dei non fumatori
-
Il termine previsto
dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
è prorogato
fino al 10 gennaio 2005.
Art. 20 - Entrata
in vigore
-
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9
novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Siniscalco, Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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