Funzione pubblica: Salve tutte quelle situazioni maturate entro il 6 luglio 2012, il divieto di monetizzazione non può essere retroattivo dall'Ufficio stampa della Gilda degli Insegnanti, 9.8.2012 A differenza del parere dei Ministeri Istruzione ed Economia, che hanno disposto per i dipendenti pubblici la sospensione del pagamento delle ferie non godute, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere 32937 del 6 agosto scorso ha chiarito che spetta il pagamento delle ferie maturate entro il 6 luglio, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica. Anche l´INPS con il messaggio (valido solo per i propri dipendenti) n. 12486 del 26 luglio 2012 era intervenuto per precisare che la monetizzazione delle ferie va corrisposta ai dipendenti cessati entro il 6 luglio. L´interpretazione è corretta e risponde a quanto da noi sostenuto e rappresentato dinanzi alle massime istituzioni. Il comma 8 dell´art.5 del D.L. 95/2012 ha chiaramente disposto infatti che "..Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di trovare applicazione a decorrere dall´entrata in vigore del presente decreto..". Poiché il decreto è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.156 del 6.07.2012, nei confronti del personale cessato entro e non oltre il 6.07.12 trova applicazione la previgente normativa: per il comparto scuola gli artt. 13 e 19, co. 2 del CCNL.
L´omessa retribuzione delle ferie, riposi e permessi non goduti, da
parte di tutto il personale della scuola, è da ritenersi pertanto
illegittima.
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