Gilda

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Insegnanti

 

Venezia

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Graduatorie ad esaurimento

Nel mille proroghe passa il congelamento, ma con effetti devastanti per i precari soprattutto del meridione

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17.2.2011

L’articolo approvato dal senato nel maxiemendamento (in allegato) concernente le graduatorie ad esaurimento può provocare effetti devastanti sulle graduatorie di istituto con particolare riferimento ai tanti precari delle province del meridione che, pur essendo iscritti nelle graduatorie ad esaurimento delle loro province, avevano fino ad oggi la possibilità di iscriversi nelle graduatorie di istituto di altre province per il conseguimento delle supplenze brevi da parte delle scuole.

Con l’emendamento approvato ciò non sarà più possibile. I precari potranno ottenere supplenze a tempo determinato nelle scuole dalle graduatorie di istituto solo nella provincia in cui sono inclusi nella graduatoria ad esaurimento.

Pare paradossale che l’emendamento, che doveva stabilizzare ancora per un anno le graduatorie e la situazione esistente in attesa del nuovo sistema di reclutamento, determina di fatto il trasferimento coattivo dei docenti che potevano lavorare in altre province solo nella provincia in cui risultano inseriti nelle graduatorie permanenti.

Si crea così un ulteriore caos con effetti pesanti e con oggettive discriminazioni rispetto ai diritti acquisiti. In molti casi, soprattutto nelle scuole del centro-nord, non si troveranno sufficienti docenti abilitati in alcune classi di concorso. Cosa succederà?

Questa parte dell’emendamento, aggiunta all’ultimo momento, rafforza la nostra convinzione: bisogna urgentemente mettere mano a tutta la disciplina del reclutamento e del precariato nella scuola con una riforma chiara e definitiva, senza scadere in provvedimenti tampone o legati a visioni ideologiche della scuola.

Art. 1 
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l’istituzione scolastica richiesta.

Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni

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Venezia, 17.2011

 

Gilda degli Insegnanti di Venezia
Federazione Gilda Unams