Approvato al Senato il maxi-emendamento al decreto legge. Il testo passa alla Camera ScuolaOggi 16.2.2011 Questa mattina il Senato, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo.
Il provvedimento passa alla Camera dei Deputati, per l’approvazione
definitiva che dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio. Graduatorie Art. 1
c.4-sexies. Il termine di efficacia delle
graduatorie provinciali previste dall’articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle
operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto
legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, è
prorogato fino al 31 agosto 2012, al
fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa
del reclutamento. Sono fatti salvi gli
adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale
che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma
4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n.167. A decorrere
dall’anno scolastico 2011/2012 l’inserimento
nella prima fascia delle graduatorie di istituto,
previsto dall’articolo4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
è consentito
esclusivamente a coloro che sono
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha
sede l’istituzione scolastica richiesta. Servizio all’estero prorogato da 5 a 9 anni Art. 1
c.4-oscties. Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al
raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata
del servizio all’estero non può quindi essere superiore ai nove anni
scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica
conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio
all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013,
sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al
predetto personale a tempo indeterminato in sevizio presso le
iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì
assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi
particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente
comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie
riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del
personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio
scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Ansas proroga commissario Art. 1
c.4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia Nazionale per
lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS). Corpo ispettivo per valutazione Art. 1
c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata,
all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino
l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna
della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e
protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa
pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La
riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza
pubblica. Invalsi Art. 1
c. 4- octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema
nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola: Proroga ricorsi precari Art. 2 – quater: c.10: All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.” |