Disabilità & scuola.

In poche parole

La certificazione.

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E' abolito come documento autonomo a partire dal DPR 24.2.94. L'indicazione della diagnosi clinica con riferimento all'eziologia, alle conseguenze funzionali e alla previsione dell'evoluzione naturale, costituisce la prima parte della diagnosi funzionale (vedi scheda N. 5).

Ai sensi della C.M. 363 del 22.12.94 la certificazione clinica può provvisoriamente sostituire la diagnosi funzionale.

 

Chi la rilascia?

Lo specialista o lo psicologo esperto dell'età evolutiva delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.

 

Quando va presentata alla scuola.

Dalla famiglia, al momento della iscrizione, in provvisoria sostituzione della diagnosi funzionale qualora questa non sia stata ancora redatta.

 

Come

La richiesta della certificazione compete esclusivamente al genitore o a chi eserciti la patria potestà. E' necessario che copia di tale documento, qualora non esista la diagnosi funzionale, comunque sia inoltrata tramite la Scuola all'Ufficio Integrazione del Provveditorato agli Studi per poter usufruire di quanto previsto dalla normativa vigente e cioè: Risorse umane dove chi le predispone: compresenze (classe) (Scuola); insegnante sostegno (classe) (Provv. Studi); psicopedagogista (scuola) (Provv. Studi); ripetitore o lettore (domicilio) (Provincia); operatore add.assist. (scuola) (ULSS); gruppo di lavoro (scuola) (Sc., ASL, Famiglie). Risorse di strutture e organizzazione: massimo n. 20 alunni /classe; (Scuola); eliminazione delle barriere arch.; sussidi didattici, trasporto; servizio psico-medico-pedagogico.

 

La certificazione è esclusivamente un documento provvisorio in attesa della diagnosi funzionale che va presentata comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico.