L'obiettivo di assicurare un puntuale inizio dell'anno scolastico
rende necessario che anche la fase delle iscrizioni degli alunni, la
quale condiziona gli altri adempimenti amministrativi collegati allo
stesso obiettivo, sia conclusa entro un termine definitivo, che, con
la presente circolare, viene stabilito al 28 febbraio di ogni anno e
che sopprime, di conseguenza, la fase delle preiscrizioni prevista
precedentemente dalla C.M. 31/12/1991, n. 400.
Il momento delle iscrizioni non deve essere considerato, tuttavia,
come un mero termine amministrativo ma, al contrario, deve essere
preceduto, come peraltro già viene realizzato nella realtà di molte
scuole, da un'attività di informazione rivolta, soprattutto da parte
degli istituti secondari superiori, alle famiglie e agli alunni della
scuola media, al fine di fornire loro un quadro il più ampio possibile
dell'articolazione dell'offerta formativa dell'istituto, compresi i
corsi, le specializzazioni, le sperimentazioni per cui è stata
richiesta l'autorizzazione, dell'attività e delle iniziative
dell'istituto, quali stages, partecipazione a programmi comunitari,
Progetto Giovani, degli sbocchi che l'istituto stesso offre sia come
prosecuzione, degli studi sia come inserimento nel mondo del lavoro.
E' opportuno, inoltre, che le famiglie siano informate dei termini e
degli adempimenti in generale che è necessario siano rispettati nel
loro stesso interesse in materia di iscrizioni, in quanto essi sono
posti sì in funzione dell'organizzazione scolastica ma affinché
l'organizzazione stessa possa tradursi in un miglior servizio a
vantaggio degli utenti.
Con la presente circolare si forniscono, pertanto:
ai punti 1 e 2, le indicazioni conseguenti all'innovazione
costituita dalla previsione di un termine definitivo per le
iscrizioni;
al punto 4, al fine di una migliore lettura delle disposizioni,
l'indicazione delle parti della circolare 31/12/1991, n. 400 nonché
delle successive circolari emanate in materia, che devono
considerarsi in vigore.
Con l'occasione si ritiene opportuno fornire, altresì:
- al punto 3, disposizioni relative all'iscrizione di alunni in
situazione di handicap;
- al punto 5, l'indicazione del termine per la presentazione delle
domande agli esami di maturità, per una tempestiva informazione
degli utenti su una scadenza che condiziona la formazione delle
commissioni giudicatrici degli esami stessi.
1.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere presentate
le domande di iscrizione:
alla scuola materna;
alla prima classe di scuola elementare e alla prima classe di scuola
media, rispettivamente, per i bambini che abbiano titolo e per gli
alunni che frequentano la classe quinta elementare.
1.2 Entro la stessa data del 28 febbraio l'iscrizione alle classi
successive alla prima della scuola dell'obbligo è disposta
d'ufficio; per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio
finale e agli esami di licenza elementare o di licenza media
l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo,
salva la facoltà degli interessati di presentare domanda motivata di
iscrizione ad altra scuola.
1.3 Per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per
sostenere l'esame conclusivo del ciclo elementare e per quelli in
possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità alle
classi successive alla prima della scuola dell'obbligo e che
intendono frequentare scuole statali, il termine di presentazione
della domanda di iscrizione è fissato ugualmente al 28 febbraio.
1.4 Per gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima
del 15 marzo, intendono sostenere esami di idoneità in qualità di
candidati privatisti, la domanda di ammissione agli esami deve
essere presentata entro il 20 marzo e vale anche come domanda
d'iscrizione alla classe cui intendono accedere.
1.5 Nei casi di eccezionale gravità debitamente documentati è
rimesso al direttore didattico e al capo d'istituto l'accoglimento
di domande d'iscrizione anche oltre il termine del 28 febbraio.
1.6 Gli alunni che intendono frequentare i corsi di scuola media ad
indirizzo musicale, istituiti ai sensi del D.M. 3/8/1979, debbono
produrre entro il 31 gennaio di ogni anno, per tramite del
competente direttore didattico, la domanda di ammissione alle prove
attitudinali al preside della scuola media interessata. Nella stessa
domanda dovrà altresì essere indicata la scuola media che gli alunni
intendono frequentare nel caso di non ammissione alla frequenza del
corso sperimentale. I Provveditori agli Studi avranno cura di
adottare ogni misura organizzativa intesa a concludere
l'espletamento delle prove attitudinali di cui all'art. 6 del citato
D.M. 3/8/1979 entro il 15 febbraio. In caso di esito favorevole
delle prove, la domanda d'iscrizione alla scuola deve essere
presentata entro il 28 febbraio. In caso di esito negativo,
il preside della scuola media ad indirizzo musicale trasmetterà
entro la stessa data del 28 febbraio al preside della scuola media
indicata in subordine, le domande d'iscrizione degli alunni non
ammessi a frequentare il proprio istituto.
1.7 Entro il 28 febbraio di ogni anno devono essere
presentate le domande d'iscrizione alle classi iniziali e successive
delle scuole e istituti statali d'istruzione secondaria superiore,
sia per gli alunni frequentanti l'ultima classe di scuola media
statale, sia per gli studenti non frequentanti scuole statali che
intendono frequentare per la prima volta e i candidati privatisti in
vista del superamento degli esami di licenza media, di qualifica
professionale, di maestro d'arte.
1.8 Per l'iscrizione a nuovi corsi, specializzazioni, corsi
sperimentali per i quali sia stata chiesta l'autorizzazione, la
domanda d'iscrizione deve essere presentata con riserva entro,
comunque, il 28 febbraio e in essa deve essere indicato in
alternativa il corso di studi al quale si desidera essere ammessi,
nell'eventualità che l'autorizzazione di cui sopra non sia concessa.
1.9 Entro la stessa data del 28 febbraio l'iscrizione alle
classi successive alla prima è disposta d'ufficio; per gli alunni
valutati negativamente allo scrutinio finale l'iscrizione vale per
la classe frequentata con esito negativo, salva la facoltà degli
interessati di presentare domanda motivata d'iscrizione ad altro
corso o ad altra scuola.
1.10 Per i candidati privatisti in possesso dei requisiti per
sostenere l'esame di licenza media e per quelli in possesso dei
requisiti per sostenere gli esami di idoneità alle classi
successive alla prima e che intendono frequentare scuole statali,
il termine di presentazione della domanda d'iscrizione è fissato
al 28 febbraio.
1.11 Per gli alunni interni che, cessando la frequenza dalle
lezioni prima del 15 marzo, intendono sostenere esami d'idoneità
in qualità di candidati privatisti, la domanda di ammissione agli
esami deve essere presentata entro il 20 marzo e vale anche
come domanda d'iscrizione alla classe cui intendono accedere.
1.12 Nei casi di eccezionale gravità debitamente documentati è
rimesso al capo d'istituto l'accoglimento di domande d'iscrizione
anche oltre i termini suindicati.
3.1 All'atto dell'iscrizione e, comunque, entro il termine del 28
febbraio, per gli alunni individuati in situazione di handicap
fisico, psichico o sensoriale con le modalità di cui al D.P.R.
24/2/1994 (in G.U. 15/4/1994, n. 87) deve essere presentato da parte
di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare la
diagnosi funzionale prevista dallo stesso decreto presidenziale o,
in mancanza, in via provvisoria, il certificato dello specialista o
dello psicologo in servizio presso l'U.S.L. o in regime di
convenzione con la medesima. A tal fine, i Provveditori agli Studi
inviteranno le UU.SS.LL. a un tempestivo rilascio della suddetta
certificazione. Resta confermato che, come precisato con C.M. n. 181
del 7/6/1993, in presenza di parere negativo definitivo dell'U.S.L.,
non può essere effettuata alcuna iscrizione agli istituti tecnici,
professionali e artistici.
3.2 Ove tale documentazione non venga prodotta, il capo d'istituto,
sentito il consiglio di classe, invita la famiglia, per iscritto, a
produrre la documentazione stessa, necessaria per l'esercizio del
diritto all'integrazione scolastica, con l'avvertenza che non
provvedendo entro dieci giorni, il capo dell'istituto medesimo potrà
direttamente rivolgersi all'U.S.L. Ove la famiglia espressamente
rifiuti di produrre la certificazione, l'alunno non può in alcun
modo considerarsi in situazione di handicap, a meno che nel suo
interesse non intervenga il Tribunale per i minori.
3.3 Qualora presso lo stesso istituto d'istruzione secondaria
superiore si verifichi un rilevante numero di iscrizioni di alunni
in situazione di handicap in rapporto al numero delle classi prime
che si prevede di attivare, al fine di evitare che il numero di
handicappati in una stessa classe vanifichi il processo
d'integrazione, possono essere accolte le iscrizioni al massimo di
due alunni per classe o, in casi eccezionali, di tre alunni, previa
delibera del collegio dei docenti. Ove le domande d'iscrizione siano
superiori alla ricettività dell'istituto determinata in base al
suddetto parametro, i presidi promuovono riunioni dei consigli
d'istituto per la tempestiva individuazione di criteri di priorità
nell'accoglimento delle domande. Tali criteri devono essere
ispirati, oltre che all'esigenza di evitare che le iscrizioni
avvengano in base a elementi occasionali o contingenti,
preferibilmente in base al principio della vicinanza alla scuola
della residenza o del domicilio degli aspiranti, della vicinanza del
posto di lavoro di uno dei genitori e così via. In casi di
particolare necessità, il capo d'istituto avverte immediatamente il
Provveditore agli Studi, che, ove possibile, provvede, sentite le
famiglie e gli altri capi d'istituto interessati, ad una
redistribuzione in altri istituti dello stesso ordine. In
considerazione di quanto sopra, nella domanda d'iscrizione devono
essere indicati due o tre istituti ai quali si desidera essere
iscritti in caso d'impossibilità di accoglimento nella prima scuola.
3.4 Il terzultimo comma della circolare ministeriale 5/6/1993, n.
181 è così sostituito: "L'individuazione dell'alunno come soggetto
in situazione di handicap e dell'idoneità alla frequenza di istituti
d'istruzione secondaria superiore, nei quali sono previste attività
di laboratorio - idoneità richiesta soltanto in relazione
all'incolumità dell'alunno - viene effettuata sulla base di
certificato rilasciato da uno psicologo o medico specialista in
servizio presso l'U.S.L., ai sensi del citato D.P.R. 24/2/1994".
3.5 E' abrogato il penultimo comma della medesima circolare.
Il termine per la presentazione delle domande d'iscrizione agli esami
di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio 1995, sia per gli
alunni interni, sia per i candidati privatisti che abbiano compiuto o
che compiano il diciottesimo anno di età entro il 10 marzo 1995, a
norma dell'art. 361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per i
candidati privatisti, salvo, quanto previsto dall'art. 32 della legge
19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti
statali, ubicati nel luogo di residenza abituale della famiglia o
nelle sedi viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti
statali, a norma dell'art. 361 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
Considerata la rilevanza dell'innovazione rappresentata dal termine
unico previsto per le iscrizioni dalla presente circolare, il cui
rispetto condiziona tutta la successiva procedura diretta al puntuale
inizio dell'anno scolastico, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare i
capi d'istituto affinché adottino le iniziative idonee per la migliore
informazione possibile nel territorio.
La presente circolare sarà trasmessa, per il tramite della Ragioneria
Centrale, alla Corte dei Conti per la registrazione.