DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE Circolare ministeriale n. 85/2004. Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.
Roma, 3 dicembre 2004.
Premessa In effetti il citato decreto legislativo con le annesse Indicazioni nazionali, in coerenza con i motivi ispiratori della riforma, con le finalità del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione e in particolare con l'obiettivo della personalizzazione dei percorsi formativi dell'alunno, reca importanti innovazioni con riguardo sia alla valutazione degli apprendimenti e dei comportamenti che alla certificazione delle competenze acquisite. In tale ottica il menzionato provvedimento prospetta una significativa evoluzione del quadro normativo in materia di valutazione, abrogando talune norme, introducendone altre, potenziando le fattispecie individuate dal Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, artt. 4, 8, 10 e 17). L'avvio della riforma del primo ciclo d'istruzione dal corrente anno scolastico coincide, pertanto, anche con l'attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione dell'alunno, le cui premesse già è dato rinvenire nella normativa concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, che, com'è noto, prefigura il passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei piani di studio personalizzati. Con la presente nota si vogliono offrire indicazioni, indirizzi e orientamenti sull'attuazione delle nuove previsioni valutative, da applicare al contesto normativo riformato e, nel contempo, proporre misure di accompagnamento e suggerimenti a sostegno dell'impegno delle scuole nella predisposizione di aggiornati strumenti di valutazione. Si tratta, pertanto, di dare un'impostazione complessiva ad un percorso lungo e articolato, da gestire con carattere di gradualità, processualità e flessibilità, che troverà compiuta definizione con la messa a regime della riforma e con l'assestamento delle linee portanti dell'impianto del nuovo sistema di valutazione.
A. Evoluzione del quadro normativo Prima di soffermarsi sugli aspetti e i profili più rilevanti del nuovo processo di valutazione, si ritiene opportuno, per completezza espositiva e per comodità di consultazione, fornire una ricostruzione del relativo quadro normativo, indicandone le linee evolutive. a) L'art. 144 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola elementare con previsione della scheda personale di valutazione e dell'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Il menzionato art. 144 prevedeva, altresì, la competenza del Ministero dell'Istruzione nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie", nonché nel predisporre i modelli di scheda e di attestato. Modalità e criteri che, in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche. b) L'art. 177 del Testo Unico summenzionato (decreto legislativo n. 297/1994) che disciplinava la valutazione degli alunni della scuola media e prevedeva la scheda personale di valutazione e l'attestato con giudizio finale, è stato abrogato dall'art. 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Tale abrogazione ha andamento processuale, nel senso che è divenuta operativa a decorrere dal corrente anno scolastico per la prima classe della scuola secondaria di I grado e sarà estesa contestualmente all'applicazione del nuovo ordinamento alle classi successive. Come è noto, il suddetto art. 177 poneva a carico del Ministero la predisposizione dei modelli di scheda e di attestato. c) L'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale". Il disposto del citato art. 4 va ora considerato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004. d) L'art. 8 del medesimo D.P.R. n. 275/1999 assegna, tra l'altro, al Ministro dell'istruzione il compito della definizione degli indirizzi generali sulla valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi. Anche tale disposto va riconsiderato e integrato alla luce della nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004. e) L'art. 10, comma 3 del citato D.P.R. n. 275/1999 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni, indicanti le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate. Tale disposizione va ora contestualizzata e raccordata con la nuova previsione normativa contenuta negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004. Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei docenti dell'équipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio):
Le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria e le Indicazioni Nazionali per la scuola secondaria di I grado, rispettivamente allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004, di cui sono parte integrante, prevedono la elaborazione e realizzazione del portfolio delle competenze individuali recante un'apposita sezione dedicata alla valutazione dell'alunno. In sintesi, dal quadro normativo su esposto emerge con chiarezza un rafforzamento del ruolo e della responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. Tenendo a riferimento il citato assetto normativo, l'Amministrazione è ora impegnata a sostenere e adeguare la valutazione alla nuova previsione ordinamentale, assecondando con gradualità e flessibilità il passaggio dal vecchio al nuovo sistema valutativo, in un'ottica di valorizzazione e potenziamento dell'autonomia scolastica, e fornendo indicazioni, suggerimenti, esempi di modelli, ecc.
B. Obiettivi e contenuti della valutazione, certificazione delle competenze In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli. Le aree di rilevazione delle conoscenze e delle abilità acquisite sono quelle riferite alle discipline e alle educazioni alla convivenza civile, entrambe previste dalle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, nonché quelle relative alle attività opzionali. Costituiscono oggetto della valutazione periodica e annuale:
Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche e i docenti nel delicato compito di pervenire, nella loro autonomia, ad un'efficace valutazione dei propri alunni, nel rispetto delle finalità generali del nuovo sistema di istruzione, vengono individuate, a titolo esemplificativo, alcune specie di abilità desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento delle Indicazioni Nazionali, che, poste in correlazione con le conoscenze, anch'esse desunte dagli Obiettivi Specifici di Apprendimento, possono costituire la base di riferimento per la rilevazione dei livelli di apprendimento. Per la scuola primaria tali esempi sono riportati nell'allegato A e per la scuola secondaria di I grado nell'allegato B. Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali che formano oggetto della certificazione delle competenze, come momento conclusivo della valutazione complessiva degli effetti e dei risultati ottenuti. Per i docenti delle prime classi della scuola primaria può costituire un utile riferimento, nella fase iniziale di valutazione, l'acquisizione di elementi di conoscenza rilevati al termine del percorso della scuola dell'infanzia, tenendo presente la documentazione predisposta dalle scuole dell'infanzia con la collaborazione delle famiglie, soprattutto per la parte concernente il processo educativo, il grado di autonomia personale, il profilo educativo delle bambine e dei bambini. Si fa riserva di fornire puntuali indicazioni in merito alla certificazione delle competenze e alle relative scansioni temporali, anche sulla base delle esperienze più significative realizzate dalle scuole in questo primo anno di attuazione della riforma. Si ritiene opportuno precisare che la valutazione periodica e annuale e la certificazione delle competenze, anche ai fini dei passaggi alle classi e ai periodi successivi, spetta ai soli docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni (cfr. commi 1 e 2 degli articoli 7 e 10 del decreto legislativo n. 59/2004). Invece gli insegnanti o gli esperti, eventualmente impiegati nello svolgimento di attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, contribuiscono alla valutazione secondo modalità e criteri deliberati autonomamente dalle istituzioni scolastiche.
C. Strumenti per la valutazione 1. Scheda personale dell'alunno - Come prima accennato, per la scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di I grado sono stati abrogati i modelli nazionali di scheda personale dell'alunno e di attestato finale, già in precedenza utilizzati. Rimangono invece in vigore transitoriamente i citati modelli per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. A tale riguardo, questo Ministero rimette direttamente alle istituzioni scolastiche il compito di provvedere alla riproduzione dei citati modelli per i rispettivi alunni. Ad ogni buon conto, con l'intento di facilitare il compito delle scuole nella riproduzione del precedente modello di scheda e di attestato, se ne riporta in allegato la copia conforme (mod. 1 per la scheda personale e mod. 2 per l'insegnamento della religione cattolica). Per quanto attiene invece alle classi della scuola primaria e a quelle del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono, con i necessari adattamenti e con i vincoli riferiti agli apprendimenti e al comportamento (cfr. precedente paragrafo B), predisporre una scheda personale dell'alunno, ispirandosi al precedente modello ministeriale, oppure elaborando modelli diversamente impostati. Per facilitare il passaggio al nuovo sistema valutativo e alle relative procedure, questo Ministero, a sostegno della autonomia delle scuole, fornisce, secondo una proposta aperta a modifiche e integrazioni da parte delle istituzioni scolastiche medesime, oltre all'elencazione degli esempi di abilità/conoscenze per ogni area disciplinare di cui agli allegati A e B, taluni esempi di scheda personale dell'alunno (allegato C per la scuola primaria e allegato D per la scuola secondaria di I grado). Resta ferma, ovviamente, la piena autonomia delle istituzioni scolastiche di avvalersi degli esempi di abilità/conoscenze e dei modelli di scheda indicati. La valutazione periodica dell'alunno viene espressa in base alla scansione temporale adottata dal collegio dei docenti. Le valutazioni periodica e annuale debbono tradursi in valutazioni globali che evidenzino, anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, il personale processo formativo dell'alunno e l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi individuati, avendo a riferimento altresì il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d'istruzione. Al fine di garantire sistematicità e oggettività in questa fase di avvio della nuova procedura valutativa, è indispensabile che le forme espressive della valutazione siano comuni a tutte le istituzioni scolastiche. In particolare si prospetta l'esigenza che le istituzioni medesime continuino ad adottare per la valutazione dei livelli di apprendimento delle varie discipline le espressioni sintetiche finora utilizzate (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente). E' appena il caso di rilevare che la valutazione nella sue diverse fasi di gestione e di attuazione, quale momento significativo del perseguimento delle finalità formative di ogni alunno, deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell'équipe pedagogica, ed è pertanto affidata a tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio collegialmente definiti. Quanto alla scheda personale dell'alunno, la stessa può essere allegata al portfolio delle competenze oppure farne parte strutturalmente nell'apposita sezione dedicata alla valutazione.
In questa fase di avvio del processo di riforma l'attenzione viene rivolta esclusivamente agli aspetti valutativi, anziché a quelli, non meno importanti, relativi all'orientamento che, come è noto, sono volti ad assicurare un percorso didattico caratterizzato dalla continuità educativa. Ferme restando le varie funzioni del Portfolio previste dalle Indicazioni nazionali, ai fini della valutazione degli apprendimenti e del comportamento, si ritiene utile fornire alcuni elementi chiarificatori. In prima applicazione è opportuno che la strutturazione e l'utilizzo del Portfolio siano improntati ad un'ampia gamma di soluzioni e alla massima flessibilità, in modo da proporsi come efficace supporto all'azione educativa e agli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun alunno. D'altra parte, l'esperienza realizzata nel corrente anno scolastico potrà consentire di affinare e qualificare l'impiego di tale strumento, avvalendosi dell'apporto diretto e partecipato delle scuole. Nella strutturazione e nell'utilizzo del portfolio delle competenze, ferma restando l'autonoma determinazione delle singole istituzioni scolastiche, si raccomanda di ispirarsi a criteri di funzionalità ed essenzialità, anche per non gravare i docenti di adempimenti formali aggiuntivi. La cura della sezione relativa alla valutazione è rimessa alla diretta competenza di tutti i docenti titolari delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati (articoli 8 e 11 dello stesso decreto). In questa prospettiva è opportuno ricordare che il portfolio documenta il processo di apprendimento di ciascun alunno, nonché gli elementi di rilievo del comportamento, anche mediante annotazioni relative al conseguimento degli obiettivi formativi delineati nei Piani di studio personalizzati. Le annotazioni significative dei processi di apprendimento, effettuate secondo scansioni temporali individuate direttamente dagli insegnanti interessati, concorrono alla organica e formale valutazione periodica dell'alunno, da riportare sulla scheda personale e da comunicare alle famiglie, ovviamente nel rispetto delle regole sulla riservatezza.
Le istituzioni scolastiche potranno predisporre autonomamente un proprio modello di attestato finale, riportandolo nel frontespizio della scheda personale dell'alunno. Tale modello può essere mutuato da quello ministeriale utilizzato nel precedente ordinamento e già incluso nella stessa scheda personale dell'alunno.
4. Certificazione - Questo Ministero si riserva, anche sulla base della rilevazione di esperienze significative condotte in attuazione della riforma nel pregresso anno scolastico e nell'anno in corso, di offrire modelli di certificazione in cui possano essere indicate le conoscenze, le competenze, le abilità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate (art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999).
5. Altri documenti di valutazione - I registri di classe e il registro/giornale dell'insegnante, attualmente in uso, saranno opportunamente adattati dalle istituzioni scolastiche alla luce dei nuovi elementi sopra richiamati e secondo criteri di funzionalità e di essenzialità.
D. Scrutini, non
ammissione alla classe successiva, È sostanzialmente confermato il precedente ordinamento per quanto riguarda gli scrutini relativi alla valutazione periodica e finale. In sede di scrutinio di fine anno per il passaggio alla classe successiva, all'interno dello stesso periodo didattico, i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno. In presenza di particolari situazioni di criticità, di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l'impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti, i docenti possono in via eccezionale non ammettere l'alunno alla classe successiva (articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004). Tale decisione viene assunta con specifica motivazione da riportare nella scheda personale dell'alunno e negli altri atti significativi del suo percorso scolastico. Per la scuola primaria l'eventuale non ammissione viene decisa all'unanimità da parte dei docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati; conseguentemente, viene riformato il dettato dell'articolo 145, comma 2 del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297/1994) che, per la non ammissione alla classe successiva, richiedeva di conformarsi al parere del consiglio di interclasse. Per la scuola secondaria di I grado l'eventuale non ammissione alla classe successiva, nei casi eccezionali e motivati sopra richiamati, è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti e alle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Si rammenta che l'ammissione agli scrutini di fine anno nella scuola secondaria di I grado è condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze. In conformità di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59/2004 circa l'unità del I ciclo d'istruzione con previsione dell'esame di Stato solamente al termine dell'intero percorso del ciclo, l'esame di licenza elementare, come anticipato dalla circolare ministeriale n. 29 del 5 marzo 2004, già dal corrente anno scolastico non viene più effettuato. Nulla è innovato per quanto riguarda la valutazione degli alunni disabili, per i quali continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del Testo Unico e successive modificazioni.
E. Esame di idoneità alla classe successiva La materia degli esami di idoneità è disciplinata dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che confermano sostanzialmente il previgente ordinamento. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria. La sessione di esami è unica e viene sostenuta presso la scuola statale o paritaria nella quale l'alunno intende proseguire il corso di studi. In considerazione del fatto che il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della scuola secondaria di I grado non avviene più per esame, gli alunni provenienti da scuola privata o familiare possono essere ammessi a sostenere, presso una scuola primaria, l'esame di idoneità per la frequenza del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 agosto dell'anno in cui si svolgono gli esami, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. Le istituzioni scolastiche fissano autonomamente il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità e quello dello svolgimento delle prove di esame in unica sessione. Tali prove debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell'anno scolastico in corso.
Per i candidati
assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive
che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
Il Direttore Generale
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