Tar Calabria:
La valutazione della condotta
e i suoi aspetti educativi

di Giulia Boffa, Orizzonte scuola 26.10.2009

I giudici del Tar Calabria – Reggio Calabria, sezione I con la sentenza del 7 ottobre 2009 n.629 hanno emesso una sentenza dando ragione ai docenti riguardo ad un ricorso presentato dai genitori di un alunno a cui era stato dato il 6 in condotta in merito ad un episodio di bullismo.

Ecco i fatti: durante una gita scolastica l’alunno in questione ha preso parte a cori di scherno nei confronti di un compagno e il Consiglio di Classe ha valutato tale comportamento assegnando un 6 in condotta. I genitori dell’alunno hanno presentato ricorso, lamentando l’illegittimità del provvedimento, perché sarebbe stato inflitto senza motivazioni o comunque con insufficienti ragioni.

A questo punto il Tribunale ha rigettato il ricorso, in quanto, anche un singolo episodio di esuberanza è espressione di un generale e più radicato atteggiamento di vessazione, tale da creare un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, cosa che è stata giustamente valutata dall’autorità scolastica.

I giudici amministrativi affermano che la valutazione della condotta contempla aspetti non solamente didattici, ma, soprattutto, gli aspetti formativi ed educativi dei ragazzi. Il voto di condotta, quindi, esprime un giudizio che investe la maturità personale complessiva dell’alunno, ma anche la sua capacità di interagire con l’ambiente e quindi con i compagni e , dulcis in fundo, “il grado di inserimento in quel sistema di valori che, sulla base della Carta Costituzionale, sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile”.

Pertanto, la valutazione sulla condotta può essere sorretta da un maggiore contenuto valutativo e discrezionale e quindi la sufficienza può essere attribuita anche ad un singolo episodio che risulti, però, espressione di un’abitudine e di un atteggiamento negativo, alla luce del contesto complessivo della situazione della classe.

Da qui una sentenza che ha dato ragione all’istituzione scolastica, che ha la responsabilità della valutazione educativa e pedagogica dei fatti, ma è anche responsabile dell’opera educativa volta a correggere eventuali deviazioni del corretto comportamento.
 

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Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Sentenza 7 ottobre 2009, n. 629.