Ministero dell'Istruzione.

Decreto Ministeriale n. 47 del 13/6/2006.

dal MIUR, 13 giugno 2006.

 

Il Ministro dell'Istruzione


VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;

CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali;


DECRETA


Articolo unico

Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore.