Chiarimenti relativi al D.M. 85/05

(corsi riservati L. 143/04).

dall'AIP, 8/12/2005.

 

 

1) Compatibilità tra i corsi D.M. 28/05 e 100/04 con gli attuali corsi

Chi ha già completato i corsi previsti dal D.M. 21/05 (ITP, specializzati su sostegno, corsi di sostegno) o dal D.M. 100/04 (diplomati di conservatorio) non può partecipare ai corsi attuali. Mentre se è stato solo ammesso, ma i corsi devono ancora partire o sono in via di espletamento è possibile optare per i nuovi facendo esplicita rinuncia a quelli precedenti.
In questo caso però è opportuno allegare alla domanda copia della rinuncia al fine di evitare esclusioni. Eventuali rimborsi di contributi già versati sono strettamente legati ai rapporti individuali con la struttura accademica.

2) Ambiti disciplinari

Per quanto riguarda l’ambito disciplinare 5 (lingue straniere), anche se il modulo non lo prevede esplicitamente, è necessario specificare per quale lingua straniera si intende partecipare (inglese, francese, tedesco, spagnolo). E’ chiaro che il corso permette di abilitarsi per una sola lingua straniera.

3) Servizi valutabili

Sono valutabili solo i servizi prestati per insegnamenti curricolari o previsti dalle sperimentazioni. Quindi sono valutabili i servizi su posto comune, o di lingua o di sostegno per la scuola d’infanzia e primaria e quelli relativi alle specifiche classi di concorso o alle aree di sostegno per le scuole secondarie. Nella scuola media è valutabile il servizio su “Lingue 2000” trattandosi di sperimentazione inserita nel curricolo. Non sono valutabili le attività d’insegnamento nei post-diploma, negli IFTS, nella III area, e tutti gli insegnamenti che non fanno riferimento a posti o classi di concorso. Analogamente non sono valutabili i servizi d’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative in quanto non riconducibili a posto o classe di concorso. Per i servizi nelle scuole non statali il servizio è valutabile solo se risultano regolarmente versati i contributi.

4) Modalità di calcolo dei periodi utili

Per i periodi coperti da contratti individuali di lavoro si valuta l’intera durata del contratto purché coperto da retribuzione, anche ridotta. Sono esclusi dal computo solo gli eventuali periodi non retribuiti. Unica eccezione sono le giornate di sciopero che, per quanto non retribuite, sono valide come servizio (lo sciopero, non è una interruzione del servizio, ma una semplice astensione dal lavoro vedi C.M. 312/89). Nel caso di contratti di prestazione d’opera o di collaborazione il servizio si calcola tenendo conto delle singole giornate di lavoro.

5) Servizio necessario per accedere ai corsi per la scuola primaria e d’infanzia

Per i corsi relativi alla scuola primaria e d’infanzia i servizi possono essere stati prestati indifferentemente in uno dei due ordini di scuola o in entrambi. Questo significa, ad esempio, che con 360 giorni di servizio prestati tutti nella scuola dell’infanzia si può comunque partecipare per la scuola primaria. Per il raggiungimento dei 360 giorni non è però possibile utilizzare servizi nella secondaria.

6. Servizio necessario per accedere ai corsi per la scuola secondaria

Per i corsi relativi alla scuola secondaria è necessario che almeno una parte dei servizi siano stati prestati nella scuola secondaria (indifferentemente di I e II grado). Non è stabilita una durata minima. Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni possono essere utilizzati anche servizi prestati nella scuola primaria o dell’infanzia. Non è necessario aver prestato un servizio specifico nella classe di concorso per la quale si chiede l’abilitazione.