Ministero dell'Istruzione dell'Universita'
e della Ricerca
Dipartimento per l'Università
l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione
Artistica
Musicale e Coreutica
Decreto ministeriale del 8 novembre 2004 prot.
n. 100.
Attivazione corsi a.a. 2004/2005 - ai sensi della
legge n. 143/2004, articolo 2, commi 2, 4 e 4/bis - presso i
Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della musica
dal
MIUR del
8/11/2004.
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione
artistica e musicale;
Visto l'articolo 2,
commi 2, 4 e 4/bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 recante
disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento;
Considerato che è in
corso di definizione la normativa generale in materia di formazione
degli insegnanti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 marzo
2003, n. 53;
Attesa la necessità di
definire le modalità per l'ammissione al corso speciale, nonché per
l'ammissione all'ultimo anno dei corsi di "Didattica della musica",
coordinati con le relative classi di strumento presso i Conservatori,
al fine di conseguire la suddetta abilitazione;
Sentito il parere del
Cnam, espresso nelle adunanze dell'11 giugno 2004 e del 30 settembre
2004;
Art. 1 - Attivazione dei
corsi
1. Nell'anno
accademico 2004/2005, i Conservatori di Musica, nell'ambito della
Scuola di Didattica, ai sensi della legge n. 143 del 4 giugno 2004,
articolo 2, commi 2, 4 e 4/bis, possono attivare i seguenti corsi:
-
corso speciale
annuale - di cui
all'allegata tabella A) -
riservato agli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati, privi di
abilitazione all'insegnamento, che abbiano prestato almeno 360
giorni di servizio complessivi, in una delle classi di concorso 31A
o 32A, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in
vigore della suddetta legge;
-
corso corrispondente all'ultimo anno della Scuola di Didattica della
musica - di cui
all'allegata tabella B)
- coordinato con le relative classi di Strumento, per l'ammissione
anche in soprannumero, degli insegnanti in possesso dei diplomi
rilasciati dai Conservatori di Musica o Istituti musicali
pareggiati, privi di abilitazione all'insegnamento, che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77A,
dal 1° settembre 1999 alla predetta data del 6 giugno 2004;
-
corso corrispondente all'ultimo anno della Scuola di Didattica della
musica - di cui
all'allegata tabella C)
- coordinato con le relative classi di Strumento, per l'ammissione
degli insegnanti in possesso di diplomi rilasciati dai Conservatori
di Musica o Istituti musicali pareggiati, nonché di abilitazione
all'insegnamento nella classe di concorso 31A o 32A, che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77A,
dal 1° settembre 1999 alla suddetta data del 6 giugno 2004.
Art. 2 -
Disposizioni generali
-
E' obiettivo formativo
dei corsi la promozione e lo sviluppo delle attitudini e delle
competenze caratterizzanti il profilo professionale
dell'insegnamento di scuola secondaria nel settore musicale.
-
I Conservatori possono
consorziarsi tra loro e con gli Istituti musicali pareggiati, per lo
svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, anche al fine di
razionalizzare l'offerta formativa sul territorio nazionale e di
ottimizzare le risorse da utilizzare per il funzionamento degli
stessi.
-
Il consiglio
accademico, ove costituito, o il collegio dei docenti dei
Conservatori, sede dei corsi di abilitazione, determina il numero
massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della
disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non
docente, e di dotazioni didattico-strumentali.
-
Le discipline dei
percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle allegate
tabelle.
-
Il contingente dei
posti disponibili per ciascun corso di cui all'articolo 1 e la data
di inizio, sono pubblicizzati presso ciascun Conservatorio.
-
L'attivazione è
disposta con delibera del consiglio di amministrazione, previa
verifica della compatibilità finanziaria, tenuto conto anche dei
contributi fissati per la frequenza dei corsi. Non possono essere
attivati corsi con numero di iscritti inferiore a cinque unità.
Art. 3 -
Ammissione ai corsi
-
Costituisce titolo di
ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
articolo 1 il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni
statali, paritarie o legalmente riconosciute, con il possesso del
prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo o alla classe di concorso.
-
Le modalità di
verifica dei requisiti nonché le modalità di ammissione e di avvio
dei corsi in ciascun Conservatorio, sono definite con apposita
direttiva della Direzione Generale dell'Alta Formazione artistica e
musicale.
-
Gli interessati con
istanza, presentata per via telematica, indicano le sedi prescelte
per la frequenza dei predetti corsi. Nel caso di richieste eccedenti
il numero programmato da ciascun Conservatorio, l'ammissione avviene
sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri:
Titoli valutabili e punteggi attribuibili:
a) voto del diploma o
del diploma accademico di primo livello rilasciato dai Conservatori di
musica e dagli Istituti musicali pareggiati prescritti per
l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:
Diploma di
Conservatorio
(voto
espresso in 10/10)
|
Diploma
accademico di I livello
(voto
espresso in 110/110)
|
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|
Votazione da 6 a
6,99 |
Votazione da 66 a 76 |
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Votazione da 7 a
7,99 |
Votazione da 77 a 87 |
|
Votazione da 8 a
8,99 |
Votazione da 88 a 98 |
|
Votazione da 9 a
9,99 |
Votazione da 99 a
109 |
|
Votazione di 10 |
Votazione di 110 |
|
Votazione di 10 con
lode |
Votazione di 110 e
lode |
|
b) votazione media
degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma,
secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
|
|
|
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Votazione media da 6
a 6,99 |
Votazione media da
18 a 20 |
|
Votazione media da 7
a 7,99 |
Votazione media da
21 a 23 |
|
Votazione media da 8
a 8,99 |
Votazione media da
24 a 26 |
|
Votazione media da 9
a 9,99 |
Votazione media da
27 a 29 |
|
Votazione media di
10 |
Votazione media di
30 |
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Votazione media di
10 con lode |
Votazione media di
30 e lode |
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c) altri titoli di
studio e di ricerca fino a un massimo di 10 punti:
Tipologia del
titolo |
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Ulteriore diploma di
Conservatorio oltre a quello prescritto per l'ammissione |
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Laurea (o ulteriore
diploma di conservatorio con maturità) |
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Dottorato di ricerca |
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Diploma di scuola di
Specializzazione |
|
Diploma di
perfezionamento conseguito presso l'Accademia di S. Cecilia |
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d) titoli di
servizio (0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15
giorni in aggiunta al requisito di ammissione) fino ad un massimo di
30 punti.
-
Gli idonei non ammessi
in relazione al numero programmato per l'anno accademico 2004/2005,
mantengono il diritto all'ammissione per gli anni accademici
successivi, sulla base della graduatoria già formulata.
-
La frequenza dei
predetti corsi è incompatibile con la frequenza di altri corsi
accademici o universitari anche di diverso livello, sia
ordinamentali che sperimentali.
-
L'impegno complessivo
richiesto all'allievo corrisponde a sessanta crediti, distribuiti
tra le varie attività, entro i limiti stabiliti dalle tabelle
allegate al presente decreto.
-
A conclusione dei
corsi è prevista una prova di verifica per ciascuna disciplina dei
percorsi formativi.
-
Le commissioni per
dette prove sono nominate dal Direttore del Conservatorio e formate
dal docente della materia cui si riferisce la prova e da altri due
docenti dei corsi.
-
Ad ogni esame viene
attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il
candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30.
-
Ai fini
dell'ammissione all'esame finale, è necessario aver frequentato
l'80% delle attività formative previste da ciascuna tipologia di
corsi.
-
Lo studente che ha
conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studi è ammesso
all'esame finale.
-
Detto esame, avente
valore di esame di Stato, consiste nella discussione di una tesi
originale, redatta dal candidato, al quale viene attribuita una
votazione espressa in trentesimi.
-
L'esame è superato con
una votazione di almeno 18/30.
-
Il voto complessivo di
abilitazione è espresso in sessantesimi ed è dato dal voto di
ammissione sommato al voto dell'esame finale.
-
All'unanimità la
commissione può attribuire la lode.
-
La commissione per
l'esame finale è nominata dal direttore del Conservatorio ed è
composta da quattro docenti del corso e da un rappresentante del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
-
Al termine del corso
di studio, con il superamento dell'esame di Stato, il candidato
consegue l'abilitazione all'insegnamento per le classi
corrispondenti, utile anche per il conseguente inserimento nelle
relative graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 94 n. 297 e successive modificazioni.
-
Il relativo
certificato rilasciato dal Conservatorio è sottoscritto anche dal
rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca.
Art. 4 -
Contributo di iscrizione e di frequenza
I corsi indicati
all'articolo 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dai
Conservatori mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e
dei contributi a carico dei corsisti stessi; i medesimi corsi,
infatti, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato e del bilancio dei singoli Conservatori.
Roma, 8 novembre 2004
IL MINISTRO
Letizia Moratti