Missioni per . . . missionari.

Tutto sulle nuove indennità di missione, dopo la Finanziaria 2006

di Gina Spadaccino, 19/3/2006.

 

La legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23.12.2005) ha disposto all’art. 1, commi 213 e seguenti la soppressione per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, e quindi anche del comparto scuola, dell’indennità di trasferta per missioni all’interno e delle indennità supplementari sui titoli di viaggio.  

 

Il testo della finanziaria:

213. L’indennità di trasferta di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417(1), e all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513(2), l’indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836(3), nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836(4).

217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941(5), e successive modificazioni, è abrogato.

Sul tema specifiche indicazioni operative sono state già emanate dalla Ragioneria generale dello stato con nota del 11 gennaio 2006. In sintesi, per le missioni all'interno non viene più corrisposta l'indennità di trasferta (cd. diaria) né intera né ridotta, qualunque sia la durata della missione.  

Sia per le missioni all'interno che per quelle all'estero non viene altresì corrisposta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, per il viaggio  compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, o al 5% del costo del biglietto stesso per il viaggio in aereo.

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la disciplina delle spese ammesse al rimborso, come vitto, alloggio e pernottamento, biglietti di viaggio in treno, nave o aereo (ma in quest’ultimo caso solo per l’estero e in classe economica, ex comma 216) per le missioni in Italia o all’estero, né per quella dell'indennità di trasferta per le sole missioni all'estero.

Queste ultime sono infatti disciplinate dal R.D. 941 del 3/6/1926 che non risulta abrogato. Lo è invece soltanto il comma 2 dell'art. 3 del citato R.D. 941/26 che non riguarda le normali indennità di missione all'estero. 

Quanto sopra vale anche per i viaggi d'istruzione in Italia e all'estero relativamente agli incarichi conferiti a partire dal 1 gennaio 2006.  

In particolare, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’albergo, i pasti e i mezzi di trasporto, ai docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione all’interno, non saranno più corrisposti i seguenti compensi giornalieri ed orari spettanti in misura intera o ridotti  di 1/3, 1/2 e 2/3 per i docenti che fruiscono rispettivamente di alloggio gratuito, di vitto gratuito oppure di entrambi  (art. 9, comma 3, L. 836/73) o al 30% per gli incarichi aventi durata di almeno otto ore (art. 5 DPR 395/88):


MISURA GIORNALIERA

Intera

Ridotta di 1/3

Ridotta di 1/2

Ridotta di 2/3

Ridotta al 30%

20, 45

13, 63

10, 23

6, 82

6, 14


MISURA ORARIA

Intera

Ridotta di 1/3

Ridotta di 1/2

Ridotta di 2/3

Ridotta al 30%

0, 85

0, 57

0, 43

0, 28

0, 26

 

Rimangono invece inalterate: 

-         le indennità spettanti per i viaggi all’estero.  

Attualmente le misure delle diarie nette (art 1 DPR 286/71), stabilite con DM Tesoro del 27/8/1998, modificato ed integrato dal DM Tesoro del 30/8/1999 (che prevede la fissazione degli importi in euro per i paesi dell’ambito europeo), sono quelle stabilite dal DM Economia e Finanze del 13/1/2003 secondo le tabelle A e B, riferite rispettivamente a   ciascun paese ed ai gruppi di personale della scuola, compreso il personale docente (punto E).  

-         i compensi spettanti ai presidenti di commissione degli esami di stato. 

Sia i compensi forfetari riferiti alla funzione sia quelli riferiti alla trasferta o rimborso spese ed agli esami preliminari specificamente previsti dall’art. 9 della legge 10/12/1997 n. 425 di riforma degli esami di Stato e dall’art. 9 comma 8 del D.P.R. 23/07/1998 n. 323 del regolamento relativo continueranno ad essere erogati. Essi infatti sono stati previsti da apposita legge (la 425/97 cit.) che la Finanziaria 2006 non ha soppresso. Essi pertanto continueranno ad essere corrisposti sia ai presidenti che ai commissari degli esami di stato poiché “onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione”. Sui compensi dovuti alle connessioni esaminatrici è tuttora in vigore la C.M. n. 52 del 11/06/2003, riconfermata annualmente dalle note ministeriali.

 

Note

(1) Legge 26 luglio 1978, n. 417, art. 1, c. 1: “A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati, ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1)      qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 L. 27.200

2)      qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A L. 22.700

3)      qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e 1)della successiva tabella D L. 19.100

4)      gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4), e 5) della stessa tabella D L. 14.000

5)      rimanente personale militare L. 10.000”

(2) D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, art. 1, c. 1: “A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;

2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000”.

(3) Legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 14, commi 1 e 2: “In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte”.

(4) Legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 12, c. 5: “Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata”.

(5) Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, art. 3, c. 2: “Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale”.