Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) "
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento
ordinario n. 211
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il
livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini
di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in
termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l’anno finanziario
2006.
2. Per gli anni 2007 e
2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro
ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno
2007 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed
in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000
milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della
pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello
Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi
proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico di
cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. L’eventuale
diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata
alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con
gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e
crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per
consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del
soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1
allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti
sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura
obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, le amministrazioni
dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con
esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese
fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi,
nonchè per interessi, poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.
8. Per assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta
comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi
della vigente normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le
università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere
dall’anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta nell’anno 2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004
per le medesime finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
con esclusione di quelle operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a
decorrere dall’anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio
sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per
investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e
del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco
2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli
stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi
natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i
centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e
assistenza, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d’appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui
al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il
prezzo base delle relative gare d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa
di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale
confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente
legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva
locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la
Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese
obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per
l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione nella quale viene individuata la destinazione delle
disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi
decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di
base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti
connesse con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con
una dotazione, per l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti è
incrementato, a decorrere dall’anno 2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a
decorrere dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al
fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del
10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per
l’anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle
autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in
annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi
per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti
di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di
previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di
conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione,
la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall’applicazione del primo periodo del
presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del
Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio l’Ufficio centrale del bilancio
segnali che l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di
previsione del Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non
assicurare il rispetto delle originarie previsioni di spesa, il Ministro
dispone con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione
dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di
pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio, con esclusione dei
capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè spese relative agli
interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione è disposta su
segnalazione del servizio di controllo interno quando, con riferimento al
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed al grado di
realizzazione dei programmi da attuare, la prosecuzione dell’attività non
risponda a criteri di efficienza e di efficacia. Il decreto del Ministro è
comunicato, anche con evidenze informatiche, al Presidente del Consiglio
dei ministri che ne dà comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti.
Le disponibilità dei capitoli interessati dal decreto di sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore di altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre dell’anno 2006, qualora dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da
potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto
di stabilità e crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad
eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire
alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di
prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per
l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del
1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non
può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I
contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma
sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde a
titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di
manovra strutturale adottati dalla Commissione europea per la verifica
degli adempimenti assunti in relazione al patto di stabilità e crescita, a
decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con eccezione degli enti territoriali, possono annualmente
acquisire immobili per un importo non superiore alla spesa media per gli
immobili acquisiti nel precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in
attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio
tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali,
nei confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità
interno, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti
sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel
2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel
precedente quinquennio per la stessa finalità. Nei confronti delle regioni
e delle province autonome viene operata un’analoga riduzione sui
trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano all’acquisto di
immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di manovra
concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e
crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, una comunicazione contenente le informazioni
trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobili per
esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro trenta
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalità e lo schema della comunicazione di cui al periodo precedente.
Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del territorio che procede
a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili acquisiti segnalando
gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali
responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito
un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione
di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate
del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno
2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità
previsionali di base con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito
un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei
carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del
Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma
dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti alla
soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di prosecuzione
dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità
di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005
sulle giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello
Stato sui quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente
postale, in modo da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro
rispetto agli interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa
dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa,
ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei
mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni
di euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio,
il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti
per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95
per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585
e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
non possono disporre pagamenti per un importo complessivo superiore all’80
per cento di quello rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica alle contabilità
speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali
dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare
girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali
aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per
interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 35 per
effettive, motivate e documentate esigenze. L’accoglimento della
richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è disposto con
decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, per l’anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme
giacenti sulle contabilità speciali, di cui all’articolo 585 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque
costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del
bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli
articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto
n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio
2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al netto
dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600
milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui
al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma
38 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la
restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata
richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale dell’Istituto per il credito
sportivo costituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983,
n. 50, da restituire allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella
misura di 450 milioni di euro. La restituzione avviene con le modalità e
nel termine del 29 dicembre 2005 previsti dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2005. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al
numero 103), dopo le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le
seguenti: «energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui,
di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di irrigazione;». L’efficacia delle disposizioni del presente
comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
43. Dal 1º gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per
l’esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali
e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16
della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
45. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di
ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.
46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle
riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna
amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate
nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione
della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di interventi
cofinanziati dall’Unione europea.
47. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali». Per esigenze di funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è autorizzata
la spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè
le somme di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di
enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver
ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48.
50. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione
dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato
nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170
milioni di euro per l’anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del
Ministro competente.
51. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle
pubbliche amministrazioni, le stesse possono, nell’ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il
trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e
per le pubbliche amministrazioni. A tale fine le pubbliche amministrazioni
si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino
l’integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica
attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti
tecnologici che garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca
temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia il processo.
Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i
documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del
documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le
copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi
informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui
sono tratte se la conformità all’originale è assicurata da pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale
sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo,
ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965,
n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica
anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo
eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979,
n. 384.
53. È altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge
8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono
rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti
emolumenti:
a) le
indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e
delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei
consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai
componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei
consigli dei citati enti;
b) le
indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità
montane;
c) le utilità comunque denominate spettanti per la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a)
e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre
anni, gli emolumenti di cui al comma 53 non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti
indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al
comma 56 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso
siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in
essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del
medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o
altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime
controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono
superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come
ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi 58 e 59
si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario, nonchè
agli altri organismi, servizi, organi e nuclei, comunque denominati, il
cui trattamento economico sia rapportato a quello previsto per i
componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio 2006
l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al rettore
ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze è
ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre
2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trasmettono al Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30
novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare,
dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo
complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a
favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato, del CNEL
e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo
complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le
somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52
a 60, nonchè le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica
e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a
comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli
enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste
dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di
versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con
proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di
venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma
divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della
contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle
comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille
dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di
entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono
essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è
riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65
determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le
relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del
contributo da parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale
dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del
valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano
erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal
presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle
modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel
limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di
competenza, possono essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65.
In via transitoria, per l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle
modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono
integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di
euro, che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è disciplinata l’attribuzione alla medesima
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie
per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza
ferroviaria, definendone i tempi di attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel
primo periodo, le parole: «nella misura massima del 50 per cento
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed il secondo periodo sono
soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b), e il comma 39 della
legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis.
L’Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle
operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni
dovute dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi
dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi
all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della
rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore della
transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della
contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, la parola: «diecimila» è sostituita
dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei
corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle
controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di
cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere
conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di
gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a
ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del
sistema di tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso l’ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate
con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione
vigente.
74. A decorrere
dall’esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate
applicando alla media delle somme incassate nell’ultimo triennio
consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di
previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 4 allegato alla presente
legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore
a quella dell’anno precedente incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia
delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia
del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni
determinate ai sensi dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei
fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un importo
calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle
unità previsionali di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui
all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei
versamenti risultanti dal rendiconto generale delle amministrazioni dello
Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al
netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della
variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e
comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in
relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo esercizio
consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 4 allegato
alla presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio
precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio
dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove
dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da 72 a 76 ed
aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per interventi infrastrutturali.
All’interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti
finanziamenti:
a) interventi
di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi
di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore
idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;
c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti
dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non
inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell’intesa
generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione
Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui
alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura
non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano
lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al
2 per cento delle risorse disponibili;
f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica,
strada statale 42 – del Tonale e della Mendola», in una misura non
inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;
g) realizzazione delle opere di cui al «sistema
accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro
annui per quindici anni;
h) consolidamento, manutenzione straordinaria e
potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di
Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del passante di Mestre, variante di
Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio
tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura
non inferiore all’1 per cento delle risorse disponibili;
m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada
statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo
di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell’ANAS;
n) opere complementari all’autostrada Asti-Cuneo e al
miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in
una misura pari all’1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle
province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di
due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei,
archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un
importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonchè gli interventi di
restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è
fusa per incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa
depositi e prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti
giuridici attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio
separato, proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche
processuali.
80. L’atto costitutivo
della Cassa depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa continua a svolgere, attraverso
il patrimonio separato, le attività connesse agli interventi finanziari
intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 75, le
obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla
data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente
garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 81, continuano ad
applicarsi le disposizioni concernenti Infrastrutture Spa, ivi comprese
quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli atti e delle relative iscrizioni previste dall’articolo
2504 del codice civile, omessa ogni altra formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a
società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100 milioni
di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività
preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da
avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati
dal CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio
2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova e
Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato
Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: «di procedure» sono inserite le seguenti: «cautelari, di
esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a
partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in
conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale,
all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni
finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di
cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i
finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in
conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non
riducono il valore fiscale del bene.
87. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa
nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo
profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al
finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo
«a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del
rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di
produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi
di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello
di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento
sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è
aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni
immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla
stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si
presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie
dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità
urbanistica ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono
proporre al comune nel cui territorio si trova l’immobile una
dichiarazione sostitutiva della concessione allegando: a)
dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la
descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità
statica delle opere eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza
collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco; c) denuncia in catasto
dell’immobile e documentazione relativa all’attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; d) attestazione del
versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che sarebbe stata
dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per
le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di una
concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai
sensi delle norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la
dichiarazione sostitutiva potrà valere come una regolarizzazione degli
abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell’attività urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate è attribuita la
stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo di quella
sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di
funzioni che possono essere svolte più proficuamente da soggetti di
diritto privato, il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi
degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la cui
liquidazione è stata affidata ad una società direttamente controllata
dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le
attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano
patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società.
Gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da
ogni tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato
sulla base di una relazione di stima redatta da primaria società
specializzata scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente
comma. L’onere della predetta relazione di stima è a carico della società
di cui al presente comma.
90. In caso di mancato
soddisfacimento dei creditori da parte della società di cui al comma 89
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al
presente comma non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle
liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte
amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità
continua ad essere limitata all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, e nei commi 224, 225, 226 e 229 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, continuano ad applicarsi alle liquidazioni
gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, nonchè, sino alla data stabilita con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
alle liquidazioni di cui al comma 89. Con il predetto decreto sono inoltre
stabilite le modalità tecniche di attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma
459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a valere
sulle risorse previste ai sensi del comma 78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell’economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando
il controllo economico del territorio, al fine di conseguire
l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della
guardia di finanza, nonchè per il miglioramento e la sicurezza delle
comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo
annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonchè un contributo
annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5
milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni
organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo
le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono
inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso
residenziale purchè con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999
e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge
regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di
metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo
4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni
di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere
dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonchè per l’avvio di
programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti stanziamenti sono
iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra
il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e
Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico
universale per i recapiti postali, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l’ulteriore
importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è
stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’iniziativa G8 per
la cancellazione del debito dei Paesi poveri altamente indebitati, con un
contributo di euro 63 milioni, per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro
30 milioni per l’anno 2006, in euro 29 milioni per l’anno 2007 e in euro 4
milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione dell’Italia all’International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025, con
un onere pari ad euro 3 milioni per l’anno 2006, ad euro 6 milioni per
l’anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare
ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le
opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i
quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. A
tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il completamento degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi
sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale in favore
della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione
dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli
eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo
5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per
quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno
2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso
all’Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di
euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la
realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei
sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di
bacino competente. Per l’anno 2006 è altresì autorizzata la spesa di
ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici nel territorio del Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e
delle attrezzature necessari allo svolgimento dei campionati mondiali di
ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la spesa annua di 2
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006 a favore
degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è
sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci
dello schema previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano
di ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere
sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla
normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità
finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per
la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di
veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva
91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell’ambiente 23
marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro
per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite
di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a
consuntivo dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla
contabilità speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a
ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni
effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi
previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il
rimborso per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi
all’anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui
all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno 2005,
dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l’anno
2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i
lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è
riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro,
nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non
superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di
euro.
108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante
la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più
competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica»,
con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno 2006. Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a decorrere dall’anno
2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall’articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: «30 giugno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 103 a 111 si
provvede:
a) nel limite
di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi disponibili per
pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e
successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui per essere
versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite
di 335 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dalla presente
legge.
114. In attuazione
dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà
nazionale per l’anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella
misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione per l’importo di 282 milioni di euro per l’anno 2006 del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana,
per l’anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a
decorrere dallo stesso anno 2007. L’erogazione dei predetti contributi è
subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che
la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del
rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006,
si applicano:
a) le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della
predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti
di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente
non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al
comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il
regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui
al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare
i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la
denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti
in Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo
unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo 19,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi
d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2006 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della
proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per una quota pari al 41 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli
ammontari complessivi e le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni
tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli
interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio
2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli
interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31
dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2,
comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il
limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31
dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
4:
1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006»;
2) le parole:
«al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per cento»;
b) al comma
5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per
cento».
126. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005
dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la
pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1
del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui
al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’articolo 1, dopo il
comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La
disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al
comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali
previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento
telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni
effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle
relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27
della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite dalle seguenti: «degli
aiuti equivalenti alle»;
b) al comma
2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte corrisposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1» e le parole:
«dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate dello Stato;
alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»; al secondo
periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli estremi»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «L’Agenzia
delle entrate» fino a: «degli accertamenti» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei dati forniti
dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui al comma
3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole: «comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di accertamento»
sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite dalle
seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura
tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto
periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte
corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «del direttore
dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale
del Ministero dell’interno, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo,»;
f) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le
politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza,
sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non
applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell’aiuto
indebito, tenendo conto dei seguenti criteri: osservanza dei criteri di
applicazione al caso concreto desumibili in base ai princìpi del diritto
comunitario ed alla decisione di cui al comma 1; osservanza dei princìpi
costituzionali, dello statuto dei diritti del contribuente e delle regole
fiscali applicabili nei periodi di competenza; riconoscimento della parità
di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui il contribuente avrebbe
potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali di cui al comma 1;
riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già attuate
mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte versate;
riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali
relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità di
accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità
dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni,
anche per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».
133. All’articolo 7,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali
pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e
restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive
modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sette anni».
135. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta
formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione
dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto
2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna
delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore spesa di
1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata
l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23
giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese
nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla delibera del
CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate
le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di viabilità per
l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del
comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle
opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25
milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di
5 milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei
redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il
versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo
risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La
disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello
«730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata non è
dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto
dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e a
modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno
dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione. Limitatamente all’anno 2006, le disposizioni di
cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti, per ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore,
per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno
2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può
essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti
dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del
2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore,
per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale
dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma 139:
a) per l’anno
2006, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di
carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, per ciascuna
provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti
dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media
pro capite inferiore a quella media pro capite della classe
demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti
enti locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della
spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in
conto competenza e in conto residui, delle spese correnti, e per
l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe
demografica, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno
calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le
classi demografiche e la spesa media pro capite sono così
individuate:
1) per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite
pari a 153,87 euro;
2) per le
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 176,47
euro;
3) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro
capite pari a 102,03 euro;
4) per le province con popolazione superiore a 400.000
abitanti e superficie superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media
pro capite pari a 113,24 euro;
5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 589,89 euro;
6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 617,49 euro;
7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 662,74 euro;
8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 768,37 euro;
9) per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro;
10) per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999
abitanti, spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro;
11) per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno
2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si applica una riduzione
dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica un aumento dell’1,9
per cento al complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138, il complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può
essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in
conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle
spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di
personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per
la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
c) spese per trasferimenti correnti destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
d) spese di carattere sociale quali risultano dalla
classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194;
e) spese per interessi passivi;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
g) spese per oneri derivanti da sentenze che originino
debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti
finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il
livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per
la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in
misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall’ISTAT nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione
di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
b) spese
derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza;
d) spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o
delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a
decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti
finanziari attribuiti dall’amministrazione regionale. Conseguentemente, il
livello di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base di calcolo per
l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma 139, è ridotto in misura
pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al
comma 138 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141
per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti
riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai
commi 139 e 140.
145. Gli enti possono
eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in
conto capitale nei limiti dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle
Amministrazioni Pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e
liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma
141 per spese in conto capitale nei limiti dei proventi derivanti dalla
quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato anche al netto delle spese
in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo
di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il
livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi
pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il
periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di
personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra
Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a
150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori,
le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli
enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare
dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1,
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All’articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le
parole: «i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le parole: «1º gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio
2006». Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 è adottato
entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già
confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1,
comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali
di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono confermati nello stesso importo per l’anno 2006.
155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità
interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine di realizzare le
migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei
princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160 stabiliscono
le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa,
promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle
amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito
territoriale. In particolare operano valutazioni in ordine alla
utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti
effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui
all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o
locali di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in
via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso
articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire l’armonizzazione dei sistemi, gli
enti locali e gli enti decentrati di spesa possono avvalersi della
consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni
territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28,
commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato e individuate nell’elenco
annualmente pubblicato dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli organi
costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i
proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi
degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il
regime tributario di cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti
territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico prevista dall’articolo 229 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si
applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di
revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio
medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida
cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma,
della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria
in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure
correttive segnalate dall’organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia
e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure
correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di
mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la
Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità,
particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie e
statistiche, nonchè, per le esigenze delle sezioni regionali di controllo
e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175,
di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unità, in
possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e
perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti
del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di enti di cui al presente
comma che non abbiano rispettato gli obblighi previsti ai sensi del comma
166, la Corte trasmette la propria segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
«3-bis. Nella
formulazione delle previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del
controllo eseguito dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4
e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari
della spesa sono indicate le misure adottate a seguito delle valutazioni
della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo
le parole: «agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «, entro sei
mesi dalla data di ricevimento della relazione,».
173. Gli atti di spesa
relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono
essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per
l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti
erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il
procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a
tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi
compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al
libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di
cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti può avviare apposito
concorso pubblico su base regionale per il reclutamento di un contingente
complessivo non superiore a cinquanta unità di personale amministrativo a
tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in scienze
economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni regionali
di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3,
comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma
89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale,
sono incrementate, a decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da
destinare anche all’incentivazione della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per
l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate
di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del
protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni
sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo
complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente
disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel
territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applica il comma 182.
179. Al riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la
sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro,
sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
180. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto
stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a
decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico
del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in
322 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e
in 183 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli
atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A
tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso
il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli
istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli
enti di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università,
determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può
eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di
certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189,
della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio
precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli
importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non
risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri
di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi
destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a
carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di
spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno
di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico
dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d’anno, in detrazione dai
fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data
del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno
usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A
decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla
vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai
fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei
processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti
delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta
applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di
quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed
inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10
per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004
alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile,
al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze
armate per il personale impegnato nei settori operativi ed
all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di
custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di
traduzione dei medesimi nonchè per la trattazione dei procedimenti penali
relativi a fatti di criminalità organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1,
commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure
necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche
le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale
sono considerate al netto:
a) per l’anno
2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente
all’anno 2004.
200. Gli enti
destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento,
quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente
legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione
integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato,
nonchè alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi
diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi
istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
delle altre disposizioni normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005
concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come
individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni
nonchè di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario
nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del
concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari
ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma
198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari
della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo
di revisione contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario
di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai
fini del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una
quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile
unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè
tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota
percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico
del datore di lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede
la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai
magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da
considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo
indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta
dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con
esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso
e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti
che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio
2006.
212. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213.
L’indennità di trasferta di
cui all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dal primo e
secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945,
n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere
prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213,
adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e
contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o
servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle
di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che
si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle
spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe
economica. È abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18
dicembre 1973, n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si
interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è
inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei
corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione
della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo
stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali
indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31
dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e
considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della
successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
219. All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente:
«Per le infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico
dell’amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo
per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º novembre 1957,
n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme
per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono
contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le
spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute nei contratti
collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e
diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per
il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni
dovute dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o
appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità
nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a)
ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune
sede di corte di appello»;
b) all’articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito
dal seguente:
«1) uffici
regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
224. Tra le disposizioni
riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo
5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di
retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È
fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
225. Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo
42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della
sua vigenza si interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento
economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione
del trattamento giuridico ed economico e dell’ordinamento delle carriere
del personale dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del
regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura
esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato
concernenti l’applicazione del suddetto trattamento economico.
226. L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei
confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla
determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile
concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della
retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate
al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni
di euro per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
228. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito
un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e
agli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di
personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per
mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che
presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.
229. I criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al
comma 228 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse
possono essere assegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo
subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei trasferimenti per
mobilità.
230. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I
vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
231. Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei
giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna
possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di
impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di
una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento
del danno quantificato nella sentenza.
232. La sezione di
appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore
competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento,
determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine
per il versamento.
233. Il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data
di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della
sezione di appello.
234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al
rinnovo dei seggi non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
235. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta
alla contraffazione, l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari,
nominati dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le
condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le
strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
l’anno 2006.
236. All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 2005».
237. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale
utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura
amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a
carico dei bilanci degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o
con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino
al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a
tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano
a fare carico sul bilancio del CNIPA.
241. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a
tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato
per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad
essere posti a carico del bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi
della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo
stesso personale nell’anno 2005.
243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1,
comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla
normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle società Poste italiane Spa e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma
123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre
2006.
245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l’assunzione di
2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e
sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla
ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso
comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle
finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione
delle attività svolte dal personale di cui ai commi da 237 a 242, le
amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all’articolo 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per
titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non
superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella
valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi
effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare
riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i
concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di
reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra
le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono tenute a trasmettere
previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per
gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal
comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al
comma 247 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino
al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i
vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con
i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna
qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247.
I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al
comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle
more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi
da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai
commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con
autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei
vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative amministrazioni
non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di
cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono
al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247
a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite le
seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli
appartenenti alle categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto
il Commissario,»;
b) la lettera
e) è sostituita dalla seguente:
«e) supporto
di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello
Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle
norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
quelli del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonchè altri dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il
personale destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato
ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di
appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è autorizzata la spesa di
euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256. All’articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma
1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente
nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in
almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di
convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito
delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i
consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
b) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali
del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto
certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del
personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma
97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni.
258. All’articolo 8-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le
parole: «un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una
tantum», e le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità all’Amministrazione
della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione
delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato, all’articolo 42 della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma
3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della
qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine non inferiore a
tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai
dirigenti generali di livello B collocati a riposo d’ufficio per il
raggiungimento del limite di età prima dell’inquadramento di cui al comma
3, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti
con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di
posizione di base di direttore centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal
1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno
quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio, il
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l’indennità di
buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai
dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di
anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la
cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non
saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado
corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle
Forze armate, è sospesa l’applicazione dell’articolo 24 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; alle
esigenze di carattere funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento, agli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti
commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni;
b) mediante
l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei commissari, per
aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria delle
assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della dotazione
organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere
aggiuntivo derivante dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000
euro per l’anno 2006, 1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno
2006:
a) in 440,84
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè
in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a
quanto previsto dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo
Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 263, lettera a),
della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto
delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per
l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno
2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’INPS per l’anno 2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 228,69 milioni di euro;
2) le risorse
trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l’anno
2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la
gestione di cui al numero 1) della lettera a), come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi;
2) le somme
trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel
loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le
esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del
predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge
n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di
euro.
267. Il contributo a
carico dello Stato a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i lavoratori
dell’industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi
ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975,
n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione
volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti è determinata dall’importo dell’indennità mensile
effettivamente liquidata all’interessato, ai sensi della citata legge
della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26
aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente
comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del
primo comma dell’articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Dal 1º gennaio 2008
è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un
contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni
di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di
euro per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo
copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei
conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi»;
b) al comma
2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2008»
e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere derivante dal
presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008»;
c) la Tabella A è sostituita dalla seguente:
«TABELLA A
(prevista dall’articolo 8, comma 2)
2008 0,19 punti percentuali;
2009 0,21 punti
percentuali;
2010 0,23 punti percentuali;
2011 0,25 punti percentuali;
2012 0,26 punti percentuali;
2013 0,27 punti percentuali;
dal 2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per
l’anno 2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530
milioni di euro.
271. I risparmi
derivanti dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007,
concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica
il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa
complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente
comma.
273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis
dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2
dell’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a
concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali
stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di
categoria in attuazione dell’articolo 1, comma 148, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, restano fermi:
a) gli
obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire
l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di
assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario
previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero
situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo
di adottare i provvedimenti necessari di cui all’articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti
regionali indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il termine perentorio del 31 marzo
2006, anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi
dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile finalizzata al
raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di
subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica al
riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della
tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59,
lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità forfettaria
mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza
della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle
risorse del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi
accordi regionali costituisce per le regioni inadempimento. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per
l’attuazione del corrispondente accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
b) adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime regioni deliberino
l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in
funzione della condizione economica dell’assistito, a fare riferimento
esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare
dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del
Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «30 giugno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma
7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Per la rilevazione
dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita convenzione tra
il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e le
associazioni di categoria interessate. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al
comma 12»;
c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La
mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata.
8-ter. Per le
ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più
elementi della ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2
euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis
e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che
trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei
servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione viene data
notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla
competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non
risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato secondo
quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale
competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in
caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è
responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato
rispetto a quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti
gli effetti»;
d) dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a fini di
responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo riscontro del
documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano
adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione
interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto l’addizionale e le
maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla
base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni
d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di
agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al
comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al
primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità
concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di
obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della
riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano
dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e
2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la
spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006. L’erogazione del suddetto
importo da parte dello Stato è subordinata all’adozione, da parte delle
regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro
carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al comma 279, da ripartire tra tutte
le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del Ministro
della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato
all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale
2006-2008, nonchè, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa
tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni
degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco
di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza
specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel
termine di novanta giorni dalla stipula dell’intesa, nel rispetto della
normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle
singole regioni;
b) la
previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei
tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate
si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta
giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard
di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il principio di libera scelta da parte
del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei
tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in
materia, nonchè in coerenza con i parametri temporali determinati in sede
di fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco
previsto dalla lettera a), con l’indicazione delle strutture
pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati
nonchè delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti,
senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come
partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione della quota minima delle risorse di
cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell’articolo 1, comma 34-bis, della medesima legge, per il
perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di contenimento dei tempi
di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro
unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori
dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre
strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)
di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di
attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3,
comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli
interventi in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei tempi di
attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
281. L’accesso al
concorso di cui al comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel
periodo 2001-2005 abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio
pari o superiore al 5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare
nell’anno 2005 un incremento del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o
superiore al 200 per cento, alla stipula di un apposito accordo tra la
regione interessata e i Ministri della salute e dell’economia e delle
finanze, ovvero all’integrazione di accordi già sottoscritti ai sensi
dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e
il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza.
282. Alle aziende
sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione
delle prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei
consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti
nell’elenco previsto dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i
casi in cui la sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a
motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il
Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la
Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono
affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione
per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di
monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di
criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee
di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni delle medesime
prestazioni, nonchè di promozione di analoghi organismi a livello
regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è
fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione
di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e
ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le
linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il
compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni
amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione
spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa
annua di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000
euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai soggetti responsabili delle
violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo
di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Spetta alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sanzioni di
cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione
prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio programma di investimenti in
attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla
costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad
interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un
numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per
lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a
120, nonchè agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31
dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
1997.
286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e
altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture
sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e
coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito
denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale
comunicano all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente
definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature
sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione
interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a
promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonchè a
tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L’Alleanza
provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività
svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini,
secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema
nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), che
si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l’analisi delle
disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all’articolo 4 della legge 1º febbraio
1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all’articolo 1,
comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del
sistema di monitoraggio configurato dall’articolo 87 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, nonchè del Comitato di cui all’articolo 9
della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione
del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il Ministero della salute
può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione
di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o
private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli
interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per
la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita
dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i
compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del
Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente
i dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i
criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale:
a) il
Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui
all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle
prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad
incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni
in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia
di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si
provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in
modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e
incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga
inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa e che sia
istituito il repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di
cui al comma 292, lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi
alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
294. I fondi destinati,
mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di
sanità pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo
comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e
forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme
a carico delle officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, spettano all’Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa»;
c) dopo il
comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con decreto del
Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i beni
mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data 31
dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma 295.
297. Al fine di
potenziare le funzioni istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il
monitoraggio in tutte le sue componenti dell’andamento della spesa
farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione,
la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal
1º gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del
bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica
sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso
iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245. Ai fini del coordinamento del monitoraggio
sull’andamento della spesa farmaceutica, l’AIFA trasmette al Ministro
della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione
mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo
21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il
regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione
dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche
alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
specialistica»;
b)
all’articolo 39:
1) il comma 2 è
abrogato;
2) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il
trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le
specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte
variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo
preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di
prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la
parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
università delle risorse previste per il finanziamento della formazione
dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di
formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè le
disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326»;
d) all’articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del presente decreto
legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste dall’articolo 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dall’articolo 1 del
decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001,
n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si
applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di cui
all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257».
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall’INAIL
sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
della salute, con proprio decreto, individua i singoli interventi di
edilizia sanitaria da realizzare in ciascun anno, in relazione alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli
interventi deliberati dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel rispetto delle compatibilità degli obiettivi di finanza
pubblica assunti con il patto di stabilità e crescita.
302. Per favorire la
ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un
programma straordinario a carattere nazionale per l’anno 2006, comprensivo
anche di progetti di innovazione tecnologica e di progetti di
collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma 302, le modalità
di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca sanitaria di cui
all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, nonchè l’individuazione dei soggetti
pubblici e privati attraverso cui il programma straordinario è realizzato,
sono adottate con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il
15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario a carattere
nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai sensi del
decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa stipula di
apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla sicurezza degli alimenti
destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla salute e il benessere
degli animali, da realizzare da parte degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria di cui
all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è
riservata, per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di
confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di
automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte, tempestivamente e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia di liste
di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al Ministero della
salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai compiti fissati
dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla
citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute
può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il
distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero della salute,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma
annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008,
uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al
presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, la
realizzazione del programma di attività, connesso allo specifico piano di
lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la riduzione delle
liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, non
si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007 e 2008, l’articolo 6, comma
1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per
l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi
di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto
mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte
relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione
al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro
tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti
impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte
degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione
degli accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli
interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo
proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi
sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono
decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista
dagli accordi medesimi per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni
effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi
relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie
all’attività liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di
radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali
classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel
rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province
autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della
provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio
del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere disposto che la
risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, con la
revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte
degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse
revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli
importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la
provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di
ammissione al finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 58 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per la ricerca
farmaceutica, e nel rispetto dell’importo finanziario fissato dal comma 2,
lettera f), del medesimo articolo, con l’obiettivo di favorire sul
territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo nel
settore farmaceutico, per il triennio 2006-2008, il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto provvede ad individuare i criteri generali per
la successiva stipulazione da parte dell’Agenzia medesima con le singole
aziende farmaceutiche di appositi accordi di programma che prevedono in
particolare l’attribuzione temporanea del «premio di prezzo» (premium
price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313 determinano le
attività e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna
azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura o
potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il
dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed
incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni
cliniche di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed
incremento delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende
farmaceutiche come Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi
nei Paesi dell’Unione europea; valore ed incremento dell’export e
dei relativi certificati di libera vendita nel settore farmaceutico per le
materie prime e per i prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili di cui al comma
314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non può superare
il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli investimenti, da
riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo, nell’ambito di una
apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi individuano,
altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli interventi
programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi delle norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i
rispettivi anni per le singole regioni, nel rispetto del livello
complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma
278, può fissare un importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal
comma 2, lettera f), dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, fino ad un ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di
euro. A tal fine l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «con decreto del
Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è
erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari,
con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come
previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei provvedimenti di
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A)
del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come
determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, a
decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni
anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono
ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche
tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali
determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la
somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei
trasferimenti soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al
netto del gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle
benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere
superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di
un importo pari alla suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e delle
compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate per
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il
fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo
n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per
cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in
applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320 sono
corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota provvisoria di cui
all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 si
tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate ai sensi
dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma
2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102,
è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. –
(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune
attività regolate). – 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate sono
deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente
articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la
disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete
di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono
deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il
costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture“ ed allegate alle delibere 29 luglio 2005,
n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre
2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione
di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)
nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004,
n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti“.
3. Per i beni di
cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma
2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso
precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata
in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente
concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento
e in proporzione alla durata del possesso.
4. Non è ammessa
alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più
intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2,
deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione,
rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento
deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle
quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione
del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i
proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria
determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di
ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non
classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i beni
di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con
riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita
utile».
327. Le disposizioni
dell’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle
del comma 6 dello stesso articolo 102-bis che si applicano ai
contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni
pecuniarie, anche penali. L’attuazione del presente comma assicura entrate
non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al
sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo
socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di
1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata alle finalità previste ai
sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un
assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni
figlio nato nell’anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita,
ovvero adottato.
333. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica per iscritto,
entro il 15 gennaio 2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il
quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all’assegno di
cui al comma 331 e, previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine
del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento
all’assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in
deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall’esercente
la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente,
cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno 2004 ai fini
dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini dell’assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare
s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è
autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione
dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula
prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e
delle finanze, da verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo
procedure definite convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si
avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la
spesa di 696 milioni di euro per l’anno 2006.
335. Limitatamente al periodo d’imposta 2005, per le spese documentate
sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza
di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro
annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è istituito, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la
concessione di garanzia di ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche
ordinarie sugli immobili, agli intermediari finanziari bancari e non
bancari per la contrazione di mutui, diretti all’acquisto o alla
costruzione della prima casa di abitazione, da parte di soggetti privati
che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di
età non superiore a 35 anni;
b) dispongano
di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare di essere in possesso di un contratto
di lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a
una delle forme contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
337. Per l’anno
finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente.
338. Resta fermo il
meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme
corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base
degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, sulla base delle
scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello
Stato.
340. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del
riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti
relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un
apposito fondo.
341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel
campo delle biotecnologie, nell’ambito degli accordi di cooperazione
scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, il
Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a costituire una
fondazione secondo le modalità da esso stabilite con proprio decreto. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro per l’anno
2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro
per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35
del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di rafforzare la caratteristica del territorio rivolto
alla riduzione dei danni per l’uomo e le cose da rischio sismico,
idrogeologico-ambientale e vulcanico, mediante l’individuazione di nuove
tecnologie e metodologie avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia
(INGV) insieme al Centro di geomorfologia integrata per l’area del
Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla predisposizione di metodologie
scientifiche innovative per la mitigazione dei rischi delle diverse aree
del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a
decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le
risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello
Stato.
344. Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei
rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario
nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.
346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di
cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica
nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate
dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale
comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè
recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti
previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo»;
b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del
presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del
4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed
assicurativi»;
c)
all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore
ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli
atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi,
salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci
mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere
dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui
all’articolo 1, sesto comma»;
e)
all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;
f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole:
«38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo
decreto di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici
che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del
citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso
enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo
per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma
152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di
natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le modalità di
presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare
l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008.
349. Per il finanziamento annuale delle spese relative al
coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e
dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269, come rideterminato dall’articolo 80, comma 36, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con
la dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo di cui al
periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei
progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31
gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è
aggiunto il seguente:
«27-quater.
Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di
brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e
di brevetti per modelli e disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i
fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di
contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL,
nonchè degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi
ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da
tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da
diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli
atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90
per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo 14 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel
secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche l’indicazione
degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;
b) nel terzo
periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono inserite le
seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di
altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto
doganale».
357. È istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la
crescita e l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a
finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita
e l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di
Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16
e 17 giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
358. Fermo quanto
stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai
sensi del comma 357 possono essere realizzati sui presupposti del
reperimento delle necessarie risorse finanziarie con successivi
provvedimenti legislativi, e della identificazione di ulteriori coperture
finanziarie concordate e verificate con la Commissione europea in termini
di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del
programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli interventi di
adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della
salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le
modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al
fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle forme di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1º
gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo
complessivo di un punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere
sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto
dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui
versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di
lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i
contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui
all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive
modificazioni, nonchè il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al
sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa
e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno 2006 dall’articolo
1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il termine di
versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e il
termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17
è fissato al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è rideterminata,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto
dell’andamento infortunistico delle singole gestioni e dell’attuazione
della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè
degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in
maniera tale da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo
delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è disposta in presenza di
variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di
ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del
comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a 372, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono definite le
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi,
quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e
sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree
e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà
verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione
con le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366
possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto
ai fini dell’applicazione dell’IRES;
2) si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata
l’opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la
tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle
disposizioni dei numeri seguenti;
6) fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per
la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di
competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla
loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi,
determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al
distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte
di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al
distretto l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e
l’applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza
del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l’aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di
almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da
versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In
caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare
dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi
rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall’attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono
eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione
dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al
concordato;
b)
amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese
aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e
con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli
stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui
esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero
qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il
procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le
fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai
distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro
riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto
dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti,
la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del
procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchè
per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale
favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese
aderenti. Nell’esercizio delle attività previste dal presente numero, i
distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti
gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base
di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di
facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base
di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese
che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che
possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso
ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di
tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari
iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei
contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato
di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;
c)
finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono
individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una
pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte
del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria;
2) con il
regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli
possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e
delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all’articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche
nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso
crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui
alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti
alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento
dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro
dell’economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1)
assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del
Nuovo accordo di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20
dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere
destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne
di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne
fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche
nell’ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti, con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in
capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;
d) per la
ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole
e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di
nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita
l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito
denominata «Agenzia»;
2) l’Agenzia
promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema
produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di
nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali
prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalità;
4) l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non
regolamentare, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
delle attività produttive, nonchè il Ministro per lo sviluppo e la
coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, se
nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività
istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto all’approvazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore
dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai
distretti rurali e agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi
produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo
industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, nonchè ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21
febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3
dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui
all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via
sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il
decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l’applicazione
delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri
superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere, relativamente alla
rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui al comma
4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è
prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere
dal 1º gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro
delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonchè da quelle
esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi 202 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo
i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti
previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le
finalità di cui al comma 8, il Ministero delle attività produttive integra
la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione
automatica dell’iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni
da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonchè le
cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo
contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle
parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti
previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale
www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i soggetti interessati
dalle disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al pagamento
dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l’anno 2007 gli
enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del registro
delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter
non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato».
375. Al fine di
completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d’intesa con i
Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe
agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in
particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.
376. Con l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di
società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata
«Banca». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con il decreto di cui al comma 377, è istituito il
comitato promotore con il compito di dare attuazione a quanto previsto dal
presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto
della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti negli statuti dei banchi
meridionali e insulari;
b) il
capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le
ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato popolare
diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci
dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi
hanno la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti
offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i
limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda
già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai
finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse
prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree
geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte
dello Stato, quale soggetto fondatore.
379. All’articolo 2,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla
lettera g), prima della parola: «strumenti» sono inserite le
seguenti: «prodotti e»;
b) alla
lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «e
prodotti finanziari».
380. All’articolo 3,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, prima della parola:
«strumenti» sono inserite le seguenti: «prodotti e».
381. Al fine di favorire
i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario,
gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione
rilevante possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi, ai sensi dell’articolo 2346, sesto comma, del codice
civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del
codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni
esistenti, che attribuiscono all’assemblea speciale dei relativi titolari
il diritto di richiedere l’emissione, a favore dei medesimi, di nuove
azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione
alla quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto.
Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti
dal presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di
tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti,
individuati anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i
criteri per la determinazione del prezzo di emissione sono determinati in
via generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli
strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un
diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione
dell’attivo residuo in sede di liquidazione e la relativa emissione può
essere fatta in deroga all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le categorie di azioni
o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè quelle di cui al
comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384
sono modificabili con le maggioranze previste per l’approvazione delle
modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza di approvazione da
parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle
deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma 3
del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo
periodo del citato comma 3. Con l’approvazione comunitaria delle
disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie
apportate in esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi
cessa di avere effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai
sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell’articolo 7 del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonchè relative a violazioni
valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie
irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi
riscossi nel biennio 2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e
delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura di cui all’articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla cessazione
dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi
ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato
motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento
del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi
diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la
restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo
l’escussione delle garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia di sanzioni
antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere
delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I
soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del
valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il
valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore
condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando
che all’atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la
commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali,
secondo le condizioni previste dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione
degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la
costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti
del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai
funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari
appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore,
dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dai funzionari del
pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia
(ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi
della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo
sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia
e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità
applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi
elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di
cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi
4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono
aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme
restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse,
le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a
un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del
periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle
seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota
di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali,
anche consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non partecipate
da regioni o da enti locali;
b) si sia
dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due
società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile,
con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci
almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale
nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno
della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità
territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti
affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico
locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante
i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere
prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli
enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico
già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio
economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al
regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e
successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla
base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè della qualità
dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in
termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità;
b) al
miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;
c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di
trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto
previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano
anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso
periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la
razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi
su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti
ad integrare le diverse modalità di trasporto.
3-sexies. I
soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad
affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il
20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè
non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali
affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di
cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga
stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate
sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi».
394. Al comma 3-bis
dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
395. Al comma 55
dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino
a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese»,
sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative alla promozione
commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare i
flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a fronte di attività
relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al
fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministero delle
attività produttive si provvede all’attuazione del presente comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative»
sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 31»;
b)
all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) la
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato
l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello
individuato dalle delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la
dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza
di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più
utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli
stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno
l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano
fermi in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti,
nonchè gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici
e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il
cedente provvede all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
401. La limitazione di
cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle
emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla
prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari,
chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione
frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli
obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero
della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento
di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga alle
limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo
massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e
tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva
definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e
per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle
previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del
livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al
comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10
milioni di euro per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali,
individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1
della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la
modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura,
dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero
delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti
l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate
di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma 406 si provvede, a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad
integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f),
ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento
del superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei dispositivi
prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo
con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità di
alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute
necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei
quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2)
le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero
della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi
medici, le informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata
legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero
della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera
b), del presente articolo per lo specifico repertorio dei
dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui alla lettera
a) viene stabilita, con l’istituzione del repertorio generale dei
dispositivi medici, la data a decorrere dalla quale nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o
dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;
c) le aziende che producono o immettono in commercio in Italia
dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di
promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i
dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione
della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle
indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato al decreto
del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività
promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche; d) entro
la data di cui alla lettera c), le aziende che producono o
immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del
bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi
derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute; e) i
produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di
comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste
dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni
previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui
dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non
risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 46 del 1997. Per l’inserimento delle informazioni nella
banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei
dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla
comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della
salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è
dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei
dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle
tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della salute.
410. In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di
480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre entro il 31 dicembre 2006, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede
istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e
agro-alimentari interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai
sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze
già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per
cento per le proroghe successive. All’articolo 3, comma 137, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi del
presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non completamente
utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga
alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di
reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e
con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in
sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono essere utilizzate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate
a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi,
sulla base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa con le province
e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di
incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di
contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non
accolte per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di
accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni,
le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal
caso l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione
dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle
disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della citata legge n. 289
del 2002 e».
414. Al comma 132-ter
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall’articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma
sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di investimenti e la gestione
unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di
ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del
Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, accantona un’apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di
euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla
popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la
gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 8 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il
servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità
alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri
dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del
territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva
premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
secondo le disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato
e tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A valere sulle risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della
filiera agro-alimentare, con particolare riguardo a quelle gestite o
direttamente controllate dagli imprenditori agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concentrazione
si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui
all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine
di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli
articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo
cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il
contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giovani imprenditori
agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche organizzati in forma
societaria,»;
b) al comma
2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le società subentranti,
alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo 2».
421. All’articolo 21,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «un contingente annuo di
200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente di
200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della
sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati
nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il
quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è altresì
determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da
immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto
dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato
nell’anno 2005 è destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10
milioni di euro per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di
cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di
cui al medesimo comma 421, nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi
di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla
costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per
l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da
trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite
dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la
cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali
effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai
sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’articolo 11-quinquiesdecies
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta
dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE per le scommesse
sulle corse dei cavalli »;
b) al comma
9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti:
«, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è abrogato.
425. L’articolo 12,
comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si interpreta nel senso
che la remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini
della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa
televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all’utilizzo delle
immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE. Ciascun affidatario delle
concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può
esercitare la propria attività mediante l’apertura di sportelli distaccati
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle
scommesse.
426. Al fine di
razionalizzare gli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo
e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle
produzioni tipiche e della ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero
delle politiche agricole e forestali è autorizzato a partecipare, anche
attraverso l’acquisto di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi
tali finalità. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di
euro per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2006 per
l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli interventi di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» sono
sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione
di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla
normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i
comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di
tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
prorogato al 31 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di
euro per l’esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con i comuni, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del
lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da
almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta altresì analoga
procedura per l’erogazione del contributo previsto all’articolo 3, comma
82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 263,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al presente comma il
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di
euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per
l’importo di 150 milioni di euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di rilevante valore
sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è concesso un
contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore della
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è
iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50
per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati,
definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo
nelle aree a rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto,
ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella
delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale
la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza,
caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate
per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti
accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante
allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli
interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli
impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare
il soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di cui al comma 434
concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nei
limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese
quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè con le
risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434 individua il soggetto
pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell’area. Il
trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l’intervento di
messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva
la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto
che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito
della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni
specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela
dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un danno ambientale
come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate le
procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione
ambientale come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di
risarcimento in forma specifica entro il termine fissato. Qualora il
responsabile del fatto che ha provocato il danno ambientale non provveda
al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in
parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo
2058 del codice civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio con successiva ordinanza ingiunge il pagamento entro il termine
di sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno
accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del danno
ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla base del
pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme
di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla
stessa. In caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del
comma 439 è esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi
in capo all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta
fermo il diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto
produttivo di danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del
responsabile a tutela dell’interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con
l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441 non si applicano
ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di procedure
transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata in
vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione
entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali
sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre
1999, n. 471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro il
termine di sessanta giorni o, alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in entrambi i casi
decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B,
C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati per l’articolo 1-bis,
comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal comma 445 si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai commi
da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di
fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo
istituito nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti
di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare
riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del
danno ambientale, nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente
e la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al
fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle
somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate
dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale diportistica
nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di
attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative
infrastrutturali occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui
all’articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, introdotto dall’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo», sono inserite le seguenti:
«o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è
abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono
essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2005, non è più
corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in
un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per
collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad
un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma
2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge»
sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma
11,»;
c) al comma 2-quater, dopo le parole: «della legge 5
agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di
310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si
applica l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai
contributi relativi all’anno 2005, il requisito temporale previsto
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7
agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici
costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della
periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito
deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.
458. A decorrere dal 1º
gennaio 2006, per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi
2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte
esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si
applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro
il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi previsti dai commi
2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa
editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i
contributi;
b) l’impresa
editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre
cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi
contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate
decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui alle lettere a) e b)
non si applicano alle imprese editrici che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già maturato il diritto ai contributi. In
tal caso nel calcolo del contributo non è ammesso l’affitto della testata.
461. Le imprese
richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonchè all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal
diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera
documentazione entro un anno dalla richiesta.
462. L’entità del
contributo riservato all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è
fissata in 1.000.000 di euro annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 2001,
n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2006, 10 milioni di
euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004
e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui
all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle
seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai
soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento.
L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica
alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente
all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione,
distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di
incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o
compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le
spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili
in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o
dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti
i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale
pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali
quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera
teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale,
anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonchè
ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di
incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da
immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la
dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le
imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120
per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei
corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto
pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo
il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la
titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla
Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società
concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che
esercitano le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e
successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al
comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004,
nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il
termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore
attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i
beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è
versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della
disposizione di cui al comma 469 può essere assoggettato, in tutto o in
parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella
misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere
obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel
2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477
e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre
2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree
fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della
demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono
risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve
riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria
omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree
edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa demolizione del
fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di
accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per
cento nel 2006;
b) 35 per
cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa
riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai
regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile
2002, n. 86.
477. Per il
potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate degli enti
pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi
nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle
forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le
disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere
esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la
possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui
all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente,
compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies
del citato articolo 4, nonchè di procedere anche ad accertamento,
liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate
degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi
titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente
previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e
patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze
allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza
contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far
data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto.
In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza
contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell’Agenzia del
demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito dell’Agenzia
medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni
tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni
e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè
ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le
stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali,
nonchè gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per
investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel
rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e
crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora
le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo
6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da
una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al
comma 1 è applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti,
dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato nonchè dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti
non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro
rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento
non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale
risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le
stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis,
residenti in Italia e provvede a:
a) versare la
ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire,
entro quindici giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria,
ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento
degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta».
482. Fermo quanto
previsto ai sensi del comma 5, il Ministero della difesa – Direzione
generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con
apposito decreto gli immobili militari da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei
beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454, nonchè alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi
restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, sono
effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale
dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo
di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la
determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è decretata
dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di
congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro
della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e
dell’economia e delle finanze, nonchè da un esperto in possesso di
comprovata professionalità nella materia. Con la stessa determinazione,
per i beni valorizzati sono stabiliti i criteri di assegnazione agli enti
territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5
per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L’approvazione può essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e permute dei beni individuati possono
essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo
bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a
quattrocentomila euro;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili
da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della
difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12,
comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero
per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell’interesse storico-artistico e individua, in
caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12,
comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse,
l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla
ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano
anche dopo la dismissione.
483. All’articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice
una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a
titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale,
avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia
prodotta o della potenza installata.
2. Il Ministero
delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione
nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi
e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3
e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79.
485. In relazione ai
tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione
europea del mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto
riguarda la definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e
parità di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi
concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle
date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purché siano effettuati congrui
interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio
per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico,
riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di
potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro
per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di
euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui
interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione
ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive,
effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1990 e
le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle
prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa
complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della
presente legge sulla base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo
esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta
media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano
impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va
ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell’importo degli interventi da
effettuare nell’ambito della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità della proroga,
autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti
l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e
forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le
amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli
investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini
prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza
della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi primo e
secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche
prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo
all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo
modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo,
entrambi predeterminati dalle amministrazioni competenti e dal
concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei
documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle relative
determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi di
cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale
territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i princìpi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4
gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 298, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dall’anno 2006, sono
assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota degli
introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica,
definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che già
fruiscono dell’integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato
per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall’attuazione
del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle
province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di
10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale,
l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote significative delle loro risorse al settore delle vendite
immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente previste dal titolo
IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo
67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si
applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per
cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della
plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal
cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati
relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per le sole
cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta
della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro
confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2006, l’istituto della programmazione fiscale alla quale
possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004. L’accettazione della
programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino
alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società
in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da
assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della
imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella
programmata;
b) da
assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
500. Non sono ammessi
alla programmazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli
esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b) che
svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella esercitata
nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004 o
che hanno presentato per tale periodo d’imposta una dichiarazione dei
redditi o IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di
cui al comma 501;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2004 o che hanno
presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta
individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di
elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle
risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei
dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici
di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni
altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
502. La programmazione
fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei
compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per
ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al
contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio
la base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli
eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di
processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di
attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’IRAP,
relativi al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, comporta che la
proposta di cui al comma 501 sia formulata dall’ufficio, su iniziativa del
contribuente.
503. L’accettazione della proposta di programmazione fiscale è
comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo termine
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado
di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a
base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di programmazione, relativamente
alla base imponibile caratteristica d’impresa o di arti o professioni:
a) sono
inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la
parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l’aliquota
del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai
fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini
dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente
per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai
fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali
di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base
volontaria;
d) l’imposta regionale sulle attività produttive si applica
esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi
periodi d’imposta di cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle
altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo
comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
506. In caso di
divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto
di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini
delle imposte sui redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per
l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa,
salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili;
in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento
con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato
adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei
poteri di cui all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e
d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non
operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma
505, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto
regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
operano comunque le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c)
e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di
oltre il 10 per cento quello dichiarato. L’inibizione dei poteri di cui ai
commi 504, lettera a), e 505, lettera c), e le disposizioni
di cui al comma 504, lettere b), c) e d), non operano
qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito di
controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione
finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal
contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o
siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che integrano
le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano
l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere
b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non
operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità
tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5
per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta
nonché i relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel
corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere
effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la
variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di
contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio,
decorre l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente,
rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti
nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi
d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui
al comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di
cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di
adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai
periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004,
per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di
elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con i criteri previsti
dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di
capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti
del 23 per cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando
all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che
si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai
commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a
titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000
euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento
di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di
capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo
eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato
degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui
al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede
all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle
relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al
termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento
delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
516. L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace
il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al
periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto
risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di
definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo
anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, di processi
verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività
istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di
accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi
d’imposta di cui al comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti:
a) per i
quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non
erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante
dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che
hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi
ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al
comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di
definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione
con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma
510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di
imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31
dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto
dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le
annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della
programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle
imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per
il medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile
derivante dalla programmazione medesima.
520. L’Agenzia delle
entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di
maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto all’evasione nei
confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la
programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un
diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma 2, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando
l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di
coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti
accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per
sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento,
anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro
sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed
elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell’impiego delle
risorse del personale ispettivo nell’attività di contrasto al lavoro
sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo
rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, è altresì autorizzato, in deroga al divieto di
procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per
795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente
con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del
23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La
finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La
finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si
considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero
con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento
sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non
supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le
vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non
inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali
apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
b) quelli,
facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le
modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la
percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle
vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da
adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono
essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si
applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può
essere inferiore all’8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme
giocate.
527. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito
dal seguente:
«13-bis. Con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e
le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli
apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
529. All’articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma
6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del
rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il
possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera
a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi
pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei
suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
b) il canone
di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione
operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato
nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un
importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in
relazione:
1) agli
investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di
servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli
apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º
luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi
di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è
fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli
interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete
telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive
modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa
della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i
terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai
concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari
presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«Relativamente agli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per
l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o
secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il
fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete
Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono
servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso
le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite
in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
dall’Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle
comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo
svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui
al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a
quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 536, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro
per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della
Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537,
secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa
d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le
seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«1. In tutte le
sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta
ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse,
nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è
consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle
aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni
tecniche ed amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è
inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a
quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6,
ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo
dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6
o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000
euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque
produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa
sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi
pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle
vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui
alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore
della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o
l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque
anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica
la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti
ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo
20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento
di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con
le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la
violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al
prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto
è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per
le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10
dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di
licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi
dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in
caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste
dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al
numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni,
sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non
superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma,
è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle
violazioni stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. –
(Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per
il gioco lecito). – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per
il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai
contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110,
comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od
elettromeccanici.
2. Nel caso in
cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito
del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la
reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti
necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità
di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. –
(Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli
automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1,
risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di
decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione
del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua
formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di
pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se
il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative
previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della
comunicazione.
Art. 14-quinquies. –
(Disposizioni in materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti).
– 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater
possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate
per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A
tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica
all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo
dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli
14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia
di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la
scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo e terzo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto
periodo».
550. Il secondo comma
dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive
modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è
sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta,
determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di
ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto
anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai
sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione
dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito
per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
552. Per gli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al comma 188 è estesa anche ad altre tipologie di
contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese
delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal
citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute
dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la
cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite di 25 milioni di
euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono
successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa i
criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso
di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per
le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze».
Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il
«Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei
giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle
tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l’anno 2006 è
fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è
destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio
relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare
riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte
dall’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze;
il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con
tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i
criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle
istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche per mantenere aggiornata e confrontabile l’informazione ambientale
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai princìpi e criteri di cui
all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è disposta
la prosecuzione delle attività già convenzionalmente assicurate
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalità
istituzionali. Con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla convenzione in
essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare la
prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle suddette
finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da
ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui
fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo
con le modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste
per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente
distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento
dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le
assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di
categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte
delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: «servizi radiotelevisivi» sono inserite le seguenti:
«nonché alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla
graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni».
560. Il comma 3-bis
dell’articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è
sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine
di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di
contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione
sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei
relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli
impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le
disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia
quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque
avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono
aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies)
aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
1995».
562. Al fine della
progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime
della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del
dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o
nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel
contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello
svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità.
564. Sono equiparati ai
soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai
confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio
per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle
provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai
soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione alle reti globali di
monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del programma promosso
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric Brown Cloud» e
«SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo
mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile
nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle
Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un
contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il Comitato di
cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il
collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle
politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del
programma SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi assicurati presso l’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata
dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’IPSEMA. Per
i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già
presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione
dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l’Arma dei
carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990,
n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta
di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.
569. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e
le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni,
nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio
di economicità.
570. Al fine di consentire la prosecuzione dei principali programmi
internazionali ed interforze, anche a valenza internazionale, e
specialmente europea, idonei a promuovere qualificati livelli di
partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è autorizzata la
spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno
2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese nazionali di
riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570 è iscritto nell’ambito delle
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
difesa il quale con propri atti provvede all’individuazione sia delle
procedure attuative per l’erogazione dei contributi sia delle imprese
nazionali di riferimento cui corrispondere i contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di
radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d’Aosta e
di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto
del Ministro delle comunicazioni nonché degli abbonati che dimostrino di
essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento
dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per l’anno in corso con il
pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato
del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la
ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore
di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è riconosciuto un
contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal
1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1º gennaio
2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita la
fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e
che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto,
attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali,
conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro), nonché a condizione che il canale di
interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia
supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di
accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una
velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di
collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di
alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle
aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio
televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del
contributo è disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa
tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la
ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già
stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a vincolo. I
comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa e far
parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri
consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 11-ter, della legge
7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate più domande, tutte le
imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai
contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma
13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono aumentare su base annua
di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione
per l’anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, all’articolo 11-bis,
comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:
«222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e di euro 5
milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «società» sono inserite le seguenti: «di cartolarizzazione,
associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005,
le procedure di trasferimento conseguenti all’esercizio del diritto di
opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle
amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato
l’opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione
pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni
interessate, sono individuate le unità di personale destinate a ciascuna
di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti
giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione del piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e garantire
continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l’alta
formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo
nazionale, è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 e l’autorizzazione di spesa di cui al comma
10 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
rideterminata in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.
L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
anche attraverso l’incentivazione delle forme di raccolta di finanziamenti
per le stesse necessarie al rilancio degli investimenti, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le caratterisitiche
dei titoli di debito che possono essere emessi dalle società per azioni a
ristretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine
con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del
prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del principio di invarianza
del gettito fiscale complessivo, possono essere disciplinate anche
particolari forme di incentivi fiscali per certificati di deposito emessi
dagli istituti di credito a medio termine per il finanziamento di piccole
e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio
2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell’attività
sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione
della pratica sportiva di base e agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato sostegno al potenziamento delle
attività di ricerca e sviluppo industriali nel settore oncologico svolte
da strutture di eccellenza specializzate nel settore, è destinato un
importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad
utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali
relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data
di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle somme
destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di
investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ENAC comunica
l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i
soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati «promotori», possono
presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione
di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite
concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali
sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai
sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti
preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 583
non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494. La misura del canone è determinata dall’atto di concessione. Una
quota degli introiti dei canoni è attribuita nella misura del 20 per cento
alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai
comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso
nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della
navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di qualità di cui ai commi da 583 a
593 sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di
tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni
presenti sul territorio, dall’elevato livello dei servizi erogati e dalla
idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso
gli insediamenti turistici di cui ai commi da 583 a 593 devono assicurare
un ampliamento della base occupazionale mediante l’assunzione di un numero
di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli
insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le
procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando le disposizioni di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti
locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui
all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente
consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di
idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito
regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità
ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l’adeguamento del
sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in particolare nel
settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e
opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal
regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di infrastrutture e di
servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore
dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni
stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della
fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché
della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di
manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione
degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono
comunque valutate in via prioritaria le proposte che prevedono il recupero
e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di
impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica
l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che
ritiene di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai comuni e
alle province competenti per territorio, al Ministero dell’economia e
delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero delle attività produttive, al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a
tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni
alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura
ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni dalla
aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate
possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di
osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla
proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni,
la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma,
ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di programma sostituisce ogni altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la
realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nella proposta approvata, e ha l’effetto di determinare le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di
sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui
al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni
demaniali la regione, prima della stipula dell’accordo di programma,
indice una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal
promotore, secondo le procedure di cui all’articolo 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai
commi da 583 a 592, i comuni interessati possono prevedere l’applicazione
di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all’articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o
detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006 gli accordi di cui
all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al
medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20
per cento dell’organico funzionale approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati nell’anno 2005 dal Ministero per i beni e le
attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il
patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di
proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo
tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra Governo e regioni e regolati
dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
a) il prezzo
di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al
canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero,
laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;
b) per le
unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del
diritto di opzione all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio
coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di
rinunzia da parte dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia,
nel diritto all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione
dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da
almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla
realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa, a
promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in
favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli
Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si
applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e successive modificazioni.
600. Al fine di
consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di
dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari possono
affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia
immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia residenziale
pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo
6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure
indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della
stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente
legge.
608. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2
alla presente legge.
609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai
sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2006.
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