Foto di classe: da Italiascuola del 26/5/2006
Il 22 maggio, il
"Corriere della Sera" ha pubblicato la lettera di un lettore della
Provincia di Vicenza
Per la privacy addio foto di classe,
informato dalla figlia, insegnante di scuola elementare, che "quest'anno,
per disposizione del ministero e al fine di tutelare la privacy, non
si faranno le tradizionali foto di classe. Stesso provvedimento
durante i giochi della gioventù di fine anno". Seguono lamentele circa
l'eccesso di zelo e la bizzarria della decisione.
Parliamo delle scuole pubbliche?
Le scuole private hanno fattispecie per le quali devono richiedere il consenso, ma le scuole statali, in quanto enti pubblici operanti per fini istituzionali, che sono quelli di educazione e formazione degli allievi, non hanno obblighi di richiesta di consenso. Tra l'altro, la questione del consenso informato all'interno delle scuole è mal posta: o le scuole effettuano dei trattamenti consentiti, oppure no. Nel secondo caso, i trattamenti sono semplicemente illeciti, e nessun consenso può mai sanarli, rendendoli leciti. Quanto alle foto di classe, ci siamo già espressi sulla piena ammissibilità di riprese video e fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici. Quindi i timori sono del tutto ingiustificati.
Direi di no. Il fotografo è legittimato a conservare i negativi ai sensi della legislazione sulla tutela del diritto d'autore. Qualche situazione rilevante ai sensi della privacy può venirsi a creare nel caso in cui il fotografo pubblichi, sul sito dello studio fotografico, miniature delle foto che i clienti possono scaricare e di cui possono richiedere lo sviluppo. Ci siamo occupati di casi del genere per le fotografie di matrimoni o di cerimonie, ma se si entra in queste fattispecie il rapporto è esclusivo tra le famiglie e il fotografo e nulla ha a che fare con la scuola.
Nei casi ricordati, si configura un vero e proprio outsourcing, un'esternalizzazione di alcune attività dell'ente pubblico. In questo caso, il ruolo del fotografo è assolutamente marginale rispetto alle attività scolastiche: si tratta di un semplice artigiano che viene per scattare delle fotografie e le offre agli studenti dietro compenso.
Per dare una soluzione certa, bisogna esaminare la finalità della pubblicazione di una fotografia sul giornalino o sul sito. In linea di massima però non vi sono particolari obblighi cui sottostare: le scuole pubblicano fotografie sul giornalino e sul sito per pubblicizzare le attività dell'istituto, dare una visibilità educativa agli alunni delle classi, indicare il vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola. In tutti questi casi, il trattamento è legittimo. Per la pubblicazione sul sito Web, si può adottare la soluzione "creativa" di considerare il sito Web come il giornale on line della scuola, con piena facoltà di pubblicazione delle foto.
Non ce n'è bisogno:
l'analogia tra testata telematica e cartacea resta interna alla
scuola. Sono diversi i casi di Enti pubblici, Comuni e singoli uffici
che costituiscono un giornalino interno con finalità informative,
senza un particolare obbligo di registrazione. Passiamo ad altri casi critici per scuole: la maggior parte delle scuole sottoscrive una polizza integrativa e facoltativa a beneficio degli alunni, nel caso in cui questi si facciano male. Essendo una procedura non necessaria, c'è chi valuta come opportuna in questo caso, e solo in questo caso, la richiesta di consenso informato ai genitori… Il fatto che certi atti siano facoltativi non vuol dire affatto che non facciano parte dei compiti istituzionali della scuola. Anche in questo caso, mancano i requisiti per una richiesta di consenso.
Questa può essere una soluzione. Al momento, non ricordo se la bozza di regolamento del Ministero dell'Istruzione su cui abbiamo espresso parere positivo contenga la possibilità di inoltrare la diagnosi e la prognosi degli studenti all'assicurazione (abbiamo svolto una breve indagine e la procedura è contenuta nella bozza provvisoria del Regolamento ndr), ma una soluzione alternativa può essere che le famiglie consegnino in busta chiusa i referti medici degli studenti infortunati alle scuole, e che queste li trasmettino direttamente alle compagnie assicurative.
Il Codice parla di
"altre soluzioni" che consentono ugualmente di rispettare la norma.
Anche in quest'ultimo caso si tratta di essere creativi, per esempio
creando un piccolo foglio di calcolo accessorio che separi i dati
oggetto di trattamento da quelli sensibili, non oggetto di trattamento
e temporaneamente invisibili. I dati oggetto di trattamento possono
essere riversati nella banca dati in un momento successivo, a cura del
personale abilitato alla conoscenza di quei dati sensibili. |