Molta attenzione deve
essere posta nella prima riunione del Collegio docenti sia per
avanzare proposte che indirizzino l’attività didattica verso una piena
valorizzazione della funzione docente, così come la intende la Gilda,
sia per evitare delibere che limitino la libertà di insegnamento o,
peggio ancora, veri e propri abusi da parte dei dirigenti scolastici.
A questo proposito ecco 10 semplici regole da far rispettare.
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La convocazione
ordinaria richiede almeno 5 gg. di preavviso e deve essere
recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere
annullata nel caso in cui anche un solo membro non sia stato
avvisato (Cons. di Stato, sez. VI, n. 120/72).
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La convocazione è di
norma disposta dal Dirigente scolastico, ma la possono chiedere
anche gli insegnanti raccogliendo almeno un terzo delle firme dei
componenti il Collegio.
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Si può deliberare
soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su
cui discutere, ma solamente se sono presenti tutti i componenti e
decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V
679/1970).
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Le delibere sono
approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR
416/1974 art. 28), ciò significa che non si contano gli astenuti
(nota Min. P.I. n. 771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si
riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.
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E’ possibile,
conosciuto l’ordine del giorno, preparare in anticipo e per iscritto
eventuali proposte di delibera (magari sottoscritte da più
colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel
momento della discussione del punto che interessa; così saranno
votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della
riunione, senza travisamenti.
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Se qualcosa non
convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che
vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la
relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di
presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di
delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che
hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per
le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a
verbale il proprio dissenso» (Art. 24 del DPR 10.1.1957 n. 3).
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Il verbale dovrà
essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In
tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni, tali
modifiche vanno riportate nel verbale successivo, non essendo
possibile modificare il verbale già redatto.
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Chi fa parte di un
Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di
visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe
scoraggiare sorprese o manomissioni.
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Il Dirigente nel
Collegio ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in
quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il
superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano.
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Il Consiglio di Stato
(sez. II n. 11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC.
scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per
via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica.
Si veda anche: