Confermata la decisione del Tar secondo la quale contano i crediti maturati.

Ci si può laureare in due anni.

(Consiglio di Stato 4427/2005).

 da Cittadino Lex del 4/10/2005

 

È possibile laurearsi anche solo dopo due anni accademici se sono stati maturati tutti i crediti necessari per conseguire la laurea. Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso dell’Università degli Studi di Lecce contro l’ordinanza del Tar Lecce che aveva accolto le ragioni di uno studente universitario che non era stato ammesso a sostenere l’esame di laurea in quanto aveva terminato in soli due anni – e non nei tre previsti dal corso di laurea - gli studi universitari e conseguito i crediti necessari .

 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

Sezione Sesta,

ordinanza n. 4427/2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini

Cons. Luigi Maruotti

Cons. Carmine Volpe

Cons. Giuseppe Romeo

Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Settembre 2005 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1], come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 [2];

Visto l'appello proposto da:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

G. A.

rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO GRECO

con domicilio eletto in Roma VIA F.LLI MARISTI 7

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 491/2005 , resa tra le parti, concernente DINIEGO A SOSTENERE ESAME DI LAUREA - ULTIMA SESSIONE ANNO ACCADEMICO 2003-2004 ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

G.A.

Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi , altresì, per le parti l’avv.to dello Stato Maddalo;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, devono condividersi i rilievi svolti nell’appellata ordinanza;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7002/2005 ).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 27 Settembre 2005

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

NOTE

[1] Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

[2] Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.