In seguito alla riforma universitaria contano i crediti formativi conseguiti.

Possibile laurearsi in due anni.

(Tar Puglia 491/2005).

 da Cittadino Lex del 6/6/2005

 

Per effetto della riforma universitaria è possibile conseguire la laurea di primo livello in due anni. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce , accogliendo l'istanza cautelare di uno studente, ha sospeso il provvedimento dell'Università degli Studi di Lecce che gli aveva negato la possibilità di sostenere l'esame di laurea dopo solo due anni, pur avendo egli conseguito tutti i crediti richiesti per ottenere la laurea di primo livello e pur avendo presentato un piano di studi regolare. I giudici amministrativi hanno chiarito che, in seguito alla riforma universitaria che prevede per la laurea di primo livello un corso della durata normale di tre anni, quello che conta ai fini della laurea è aver conseguito i crediti formativi richiesti.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce,

Sezione Prima,

ordinanza n.491/2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 491/05

Registro Generale: 653/2005

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI Presidente

ENRICO D'ARPE Cons. , relatore

ETTORE MANCA Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2005

Visto il ricorso 653/2005 proposto da:

G.A.

rappresentato e difeso da:

GRECO VINCENZO

con domicilio eletto in LECCE

VIA COL. COSTADURA 56

presso

GRECO VINCENZO

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.RUBICHI 23

presso la sua sede

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE

COMMISSIONE ESAMI DI LAUREA FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del diniego (di fatto/verbale) a sostenere l'esame di laurea nelle sedute dei giorni 26-27-28-29.04.05 (ultima sessione anno accademico 2003-2004), mai formalizzato e formalmente comunicato, e di ogni altro atto/comportamento/provvedimento connesso, precedente e/o conseguente; nonché per la declaratoria del diritto di sostenere il detto esame, con ogni altra statuizione ritenuta e corrispondente;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 29 aprile 2005;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Udito il relatore Cons. ENRICO D'ARPE e uditi altresì per le parti l'Avv. Greco e l'Avv. dello Stato Libertini;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, l'impugnato diniego appare affetto dai vizi di legittimità evidenziati nel decreto presidenziale n. 403/2005, tenuto conto che la previgente disposizione dell'art. 41 secondo comma R.D. 4/6/1938 n. 1269 [1] deve ritenersi superata dalla riforma dell'ordinamento degli studi universitari operata (ai sensi dell'art. 17 comma 95 della L. 15/5/1997 n. 127) [2]dal D.M. 3 Novembre 1999 n. 509,i cui artt. 7 e 8 [3]introducono il concetto innovativo di durata "normale" triennale dei corsi di laurea di primo livello, stabilendo che per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi universitari; che gli esami universitari concretamente sostenuti dal ricorrente sono compresi nel piano di studio approvato dall'Università in data 13/1/2005 e comunque non sono stati ad oggi annullati;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 653/2005) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 25 Maggio 2005

Aldo RAVALLI - Presidente

Enrico D'ARPE - Estensore

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2005

 

NOTE

[1] L'art. 41, secondo comma, R.D. n. 1269/1938 (" Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori") stabilisce che per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto, di avere superato tutti i prescritti esami di profitto e di avere pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi, o di esserne stato dispensato.

[2] L'art. 17, comma 95, L. n. 127/1999 (""Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") è il seguente:

L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

1.      la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientifico - disciplinari;

2.      modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

3.      modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

[3] L'art. 7 (Conseguimento dei titoli di studio) D.M. n. 509/1999 ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei") è il seguente:

1.     Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2.     Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.

3.     I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

4.     Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica

L'art. 8 ( "Durata normale dei corsi di studio"), stesso decreto, stabilisce che per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.