Guida agli scrutini scuola secondaria.
Al consiglio di classe
devono partecipare tutti i docenti

 Orizzonte scuola 23.5.2014

di Paolo Pizzo - La particolarità del consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere.

È OBBLIGATORIA LA SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE

Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno).

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito.

IL DIRIGENTE PUÒ DELEGARE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A PRESIEDERE LO SCRUTINIO

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

L’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:
“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l'assegnazione dei voti”.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 indica:
“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

Il TAR Lazio - Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha disposto: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Ricordiamo: Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ DELEGARE IL COLLABORATORE VICARIO A PRESIEDERE LO SCRUTINIO SOLO IN DUE CASI

Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:

  • Se il vicario è un componente del Consiglio di classe;

  • Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti.

Nel secondo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutinio.
Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola.

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