Guida agli scrutini scuola secondaria. Orizzonte scuola 23.5.2014 di Paolo Pizzo - La particolarità del consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. È OBBLIGATORIA LA SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev’essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Non si rinviene infatti nessuna disposizione che consenta la nomina di un docente che non sia della stessa materia (o che abbia titolo ad insegnarla) del docente che dev’essere sostituito. IL DIRIGENTE PUÒ DELEGARE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A PRESIEDERE LO SCRUTINIO Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
L’art. 77 del R.D. n.
653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049) prescrive:
L’art. 5/8 del DLgs
297/94 indica: La delega è quindi prevista in via ordinaria. Anche la Giurisprudenza ha recentemente confermato il caso, dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina: Il TAR Lazio - Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010 ha disposto: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”. Ricordiamo: Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il ds è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario. IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUÒ DELEGARE IL COLLABORATORE VICARIO A PRESIEDERE LO SCRUTINIO SOLO IN DUE CASI Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio:
Nel secondo caso,
infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni
del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di
classe in sede di scrutinio. |