Guida agli scrutini finali scuola secondaria:
devono svolgersi dopo il termine delle lezioni.
Il valore dei prescrutini

 Orizzonte scuola 22.5.2014

di Paolo Pizzo - La normativa prevede che gli scrutini debbano svolgersi dopo data prevista in ogni regione per il termine delle lezioni. Quale valore hanno i cosiddetti "prescutini"? Prima parte della guida


GLI SCRUTINI FINALI DEVONO SVOLGERSI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI

L’art. 193/1 del D.Lgs. n. 297/1994 prescrive che “I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti”.

Gli scrutini possono quindi essere svolti solo dopo il termine delle lezioni, stabilito con delibera regionale. 


IL VALORE DEI PRESCRUTINI

I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini (solo quest’ultimi richiedono la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe).

L’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati. La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i “prescrutini”.

Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano previsti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto (ore da dedicare ai consigli di classe).

È altresì escluso che durante i “prescrutini” possano essere prese delle decisioni definitive rispetto all’ammissione o non ammissione degli allievi alle classi successive o agli esami perché queste spettano solo ed esclusivamente in sede di scrutinio finale.

Pertanto, sono legittimi ma solo a condizione che siano previsti nel piano delle attività, che rientrino quindi nelle 40 ore dei consigli di classe e che non si prendano in tali sedi delle decisioni definitive le quali possono essere prese solo in sede di scrutinio finale.