L'articolo 4 del CCNL scuola, ancora
vigente, almeno teoricamente, afferma, alla lettera B, che è
materia di contrattazione collettiva integrativa nazionale anche
il tema della formazione.
L'articolo 63 invece che conformemente all’Intesa sottoscritta
il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni
sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai
processi d’innovazione, mediante contrattazione, una formazione
dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di
prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento
delle competenze richieste dal ruolo.
L'articolo 64 parla del diritto alla formazione che, dunque non
è un dovere, infatti, al comma 1, si evince che la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale
alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie
professionalità.
L'articolo 65 invece che alle istituzioni scolastiche singole,
in rete o consorziate, compete la programmazione delle
iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti
disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate
sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul
territorio, ferma restando la possibilità
dell’autoaggiornamento.
Mentre l'articolo 69 al comma 3 si prevede testualmente ed
espressamente che per gli insegnanti delle scuole collocate
nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle
esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
l’organizzazione di seguenti attività formative:
pronto intervento linguistico,
corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad
alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
produzione e diffusione di materiali didattici.
Esiste un principio di legalità e di certezza del diritto?
Il decreto istruzione per l'ennesima volta entra, in modo
abusivo, all'interno di ciò che deve essere materia
contrattuale, ed impone nuovi obblighi ai docenti.
L'articolo 16 esplica che al fine di migliorare il rendimento
della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è
maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità
organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno
2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste
nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e
internazionali, per attività di formazione e aggiornamento
obbligatori del personale scolastico, di cui evidenzio in
particolar modo:
1) il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di
ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo
formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni
didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle
valutazioni nazionali svolte dall’Istituto nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in
cui tali esiti presentano maggiori criticità;
2) l'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni
scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
3) l'aumento delle competenze per favorire i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione
presso enti pubblici e imprese.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e
gestione delle attività formative anche attraverso convenzioni
con le università statali e non statali e con associazioni
professionali di docenti accreditate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi, da
individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e
trasparenza. Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle
iniziative di formazione con le imprese all'interno del contesto
aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale
specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento
degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
Dunque come ben si può notare si va oltre ciò che è previsto
nella contrattazione collettiva, e si impone, in linea con
quanto ho già scritto in precedenza sull'apprendistato
per gli studenti, la formazione obbligatoria anche
attraverso esperienze presso le imprese.
Per non parlare della formazione in caso di esito negativo delle
prove Invalsi, e le prove Invalsi in questo senso de facto
segnano una mera ricaduta sullo status giuridico e sul rapporto
di lavoro del docente, con tutte le conseguenze del caso, la
prima, quella di poter opporre legittima resistenza.
In questo decreto istruzione, non è minimamente indicata e
specificata la fonte normativa del potere con cui si esercita la
mera imposizione di nuovi obblighi e doveri contrattuali,
appunto, per il lavoratore. E' un decreto, a parer mio, che ben
potrebbe violare il principio di legalità.