Personale docente permanentemente
inidoneo di Lara La Gatta, La Tecnica della Scuola 4.12.2013 Il Miur trasmette agli Uffici scolastici regionali la nota che disciplina le procedure per il transito nei ruoli Ata (domande entro il 15 dicembre) e per la richiesta (entro il 20 dicembre) di nuova visita medica da parte delle competenti Commissioni mediche del MEF È indirizzata agli Uffici scolastici regionali la nota prot. n. 13000 del 3/12/2013, avente per oggetto: “Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013”. Si tratta di una nota che anticipa il Decreto ministeriale, di prossima emanazione di concerto tra MIUR e MEF, e che spiega sia cosa capiterà al personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altre mansioni successivamente all’1/1/2014, sia a quello che si trovava in tale condizione alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2013. Per il primo caso, vale a dire docente dichiarato inidoneo dopo il 1° gennaio 2014, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura che prevede l’assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico. In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Tuttavia, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. Per il secondo caso (personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti), il personale in questione dovrà essere sottoposto, entro il 20 dicembre 2013, a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente. Ove, viceversa, venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A.ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti,presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Alla nota è allegata la seguente documentazione:
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