Cessazione dal servizio dal 1 settembre 2010
Il MIUR, con
Circolare Ministeriale n. 96 del 15 dicembre 2009, fornisce le
indicazioni operative per l'attuazione del Decreto n. 95 del
15.12.2009 che reca le disposizioni circa le cessazioni dal servizio
dal 1° settembre 2010 ed i provvedimenti in materia di trattamento
di quiescenza del personale docente.
Il suddetto Decreto n. 95
fissa al 16 gennaio
2010 il termine per la presentazione delle domande:
-
di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio,
-
di dimissioni
volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio oltre il
raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento
dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2
e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297,
-
dell'eventuale
revoca di tali domande,
-
delle istanze da
parte del personale che intenda cessare anticipatamente rispetto
alla data finale prevista da un precedente provvedimento di
permanenza in servizio,
-
delle domande di
coloro che intendano avvalersi della normativa prevista dal
Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica n. 331 del 29
luglio 1997 (trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con attribuzione contestuale del trattamento
pensionistico).
Si ricorda che per il
2010, in virtù della legislazione vigente, per il personale della
scuola i
requisiti per l’accesso
al trattamento di
pensione di anzianità
sono:
- 59 anni di età e 36
anni di anzianità contributiva;
- 60 anni di età e 35
anni di anzianità contributiva.
I requisiti prescritti
vengano maturati entro il 31 dicembre del 2010.
Restano anche
confermati il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento
dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al
raggiungimento dei 65 anni di età (60 anni per le donne).
Nel decreto
ministeriale non v'è cenno invece della possibilità di chiedere
oltre il raggiungimento del 65° anno di età la proroga del
collocamento a riposo fino a due anni, secondo quanto previsto dal
comma 5 del citato art. 509, seppur novellato dall' art. 72 della
legge 133/2008 che, come è noto,
ha disposto che
l’Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di
trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne
aveva l'obbligo).
Giovanni Cadoni