Confronto il testo originario
della legge finanziaria
e quello derivante dal maxi-emendamento
presentato dal Governo
e approvato dalla Camera il 19/11/2006.
da
Pavone Risorse
del 19/11/2006
Nella tabella che segue vengono messi a
confronto il testo originario della legge finanziaria con quello
derivante dal maxi-emendamento presentato dal Governo e approvato
dalla Camera nella giornata odierna
Le modifiche significative sono
evidenziate con il colore celeste.
Non sono state evidenziate modifiche di
natura puramente linguistica.
Testo originario della legge
finanziaria |
Emendamento approvato dalla Camera
il 18.11.2006 |
Art. 65
(Costituzione fondo scuola)
1.
A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole
statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base,
i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e
“Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai
predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti
nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture
scolastiche” e “interventi integrativi disabili”, nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad
integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse
di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei
predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in
essere una specifica attività di monitoraggio. |
263. A decorrere dall'anno 2007, al
fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di
finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per
le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche,
con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi
disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione
ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti
i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al
fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da
parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse
finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il
Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica
attività di monitoraggio. |
|
264. Le disponibilità iscritte nel fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel
corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio
successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno
2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche
autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la
formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla
direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
|
Art. 66
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
1.
Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e
diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione,
con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono
adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi
scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della
sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una
stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale,
ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a
definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di
intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la
concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità,
al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato
storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere
più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l’età media del personale docente e di definire
contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze
programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo
indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A
seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a
decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella
misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai
sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124.
Dal medesimo anno scolastico
2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla
data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti
inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione
dei futuri concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a
tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla
presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n.
97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
E’ fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data
del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data
dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è
riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n.
333;
d) l’attivazione presso gli Uffici
scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno
delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi
negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della
lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’
obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza,
integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza
ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.
|
265. Per meglio qualificare il ruolo
e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del
Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi
concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4.
Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione
di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli
insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il
fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni,
uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a
definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano
triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale
docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione,
di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici,
di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale
docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più
snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
20.000 unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a
decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli
nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili ai sensi dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Dal medesimo anno scolastico
2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata
la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri
concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla predisposizione
del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale
docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto
dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta
data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione
musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza
dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il
biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
In ogni caso, ove a seguito della piena
attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque
procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al
meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo
comunque il criterio di cui alla lettera a), previo parere del
CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può
attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella
di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte
salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti
della medesima classe di concorso;
d) l'attivazione, presso gli uffici
scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno
delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più
significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare
negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della
lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento
dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a
distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza
ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.
|
2.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla
lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
|
266. Il decreto concernente la
materia di cui alla lettera a) del comma 265 è adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 265 è
adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 265 è
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione. |
3.
La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni
dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a
decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli
aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei
titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007.
Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta
tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il
medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per
l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi. |
267. La tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è ridefinita
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei
titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.
Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta
tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il
decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti
per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
|
4.
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e
innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di
mobilità, relativamente al personale docente permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto
piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la
realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle
disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008.
|
268. Ai fini di quanto previsto
dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità,
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai
compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da
definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei
posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica,
nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere
meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In
connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato
dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero
fino al 31 dicembre 2008. |
5.
Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano di riconversione professionale del personale docente in
soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato
all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione,
obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti
di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale
maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione
per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del
personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro
l’anno scolastico 2007/2008.
|
269. Il Ministro della pubblica
istruzione predispone uno specifico piano di riconversione
professionale del personale docente in soprannumero sull'organico
provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale.
La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è
finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie
affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza
professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di
specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova
completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
|
6.
Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione
e di ricerca educativa delle medesime istituzioni nonché per
favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito
denominata “Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a
livello periferico, in nuclei allocati presso gli Uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi con le
seguenti funzioni:
a)
ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica;
b)
formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;
d)
partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie
di competenza;
e)
collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione
e formazione tecnica superiore;
f)
collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
|
270. Allo scopo di sostenere
l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione
dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne
l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la "Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di seguito denominata
"Agenzia", avente sede a Firenze, articolata, anche a livello
periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti
funzioni:
a)
ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b)
formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;
d)
partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie
di competenza;
e)
collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione
e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
|
7.
L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e
periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti
attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)
e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa
(INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di
assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della
costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il
regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione
organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di
personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di
prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto
regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione,
attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche
a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive
di natura concorsuale.
|
271. L'organizzazione dell'Agenzia,
con articolazione centrale e periferica, è definita con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra
nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE),
che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio
delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli
organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più
commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente
comma è individuata la dotazione organica del personale
dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite
complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già
previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima
attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto
regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione,
attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche
a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive
di natura concorsuale. |
8.
Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché
l’autonomia amministrativa dell’Istituto Nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello
Stato:
a)
l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono :
1) il Presidente
2) il Comitato di indirizzo
3) il Collegio dei Revisori”;
b) l’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata
conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di
nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i
propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.
c)
all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Comitato di indirizzo è
composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del
principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro
provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti
dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto,
sulla base di una indicazione di candidati effettuata da
un’apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione
dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro,
è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche.
d)
L’istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando
quanto previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo relativo
al personale dell’area V della dirigenza pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del
dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base
delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i
seguenti compiti:
-
formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per
la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici;
-
definisce le procedure da seguire per la valutazione dei
dirigenti scolastici;
-
formula proposte per la formazione dei componenti del Team
di valutazione;
-
realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del
sistema di valutazione
|
272. Al fine di potenziare la
qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni,
che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato:
a)
le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. -
(Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b)
il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti";
c)
all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente è scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata
conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di
nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i
propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio";
d)
all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto
membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali
non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I
componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei
settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione
di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice,
nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il
Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e
scientifiche".
273. L'INVALSI, fermo restando quando
previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico
2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico
regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a)
formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per
la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici;
b)
definisce le procedure da seguire per la valutazione dei
dirigenti scolastici;
c)
formula proposte per la formazione dei componenti del team
di valutazione;
d)
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti
del sistema di valutazione.
|
9.
Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere
espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con
conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei
rispettivi vincitori.
|
274. Le procedure concorsuali di
reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica
definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi
dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con
contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
|
10.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano
dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di
cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari
straordinari.
|
275. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i
componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano
dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari. |
11.
Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei
conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal
Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti
territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione
del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni
scolastiche medesime.
|
276. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche
statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali
scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente
comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate. |
12.
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel
triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia
maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione
mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale,
in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento
di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione; effettuazione di una prova orale;
valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento
medesimo.
|
277. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel
triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia
maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente
prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione
mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale,
in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento
di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano la preselezione; effettuazione di una prova orale;
valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con
conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti
con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al
regolamento medesimo. |
13.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si
procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso
ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale
del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei
candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di
esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal
predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la
fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da
parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame
finale previsto dal bando medesimo.
Successivamente si procede sui posti
vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina
degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non
vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle
relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia
preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito
corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le
medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della
graduatoria di selezione al corso di formazione.
|
278. In attesa dell'emanazione del
regolamento di cui al comma 277 si procede alla nomina sui posti
previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre
2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati
del citato concorso che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da
parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un
attestato positivo da parte del direttore del corso, senza
effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo.
Si procede, altresì, sui posti vacanti e
disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a
domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al
corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo
ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto
dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si
conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al
presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
|
14.
Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie
di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20
milioni, per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed
euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
|
279. Dall'attuazione dei commi da 265
a 278 devono conseguire economie di spesa per un importo
complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a
euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a
decorrere dall'anno 2009. |
Art. 67
(clausola di salvaguardia)
1.
Al fine di garantire l’ effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di
minori economie, si provvede:
a)
relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle dotazioni
di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi
comprese quelle determinate ai sensi dell’ articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto
articolo;
b)
relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione,
ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al
personale della Scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.
|
280. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui ai commi 184 e 279, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede:
a)
relativamente al comma 184, alla riduzione delle dotazioni
di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi
comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli
importi indicati dal medesimo comma 184;
b)
relativamente al comma 279, a ridurre le dotazioni
complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione,
ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al
personale della scuola e
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo
comma 279.
|
Art. 68
(Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)
1.
L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età
per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a
sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi
dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo
periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato
dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai
predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero
della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti
che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano
in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire
il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le
strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti
percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno
scolastico 2007-2008.
|
281. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria
ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente
elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di
gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi
e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono
alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto
sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/2008.
|
2.
Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti
destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla
base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate
alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e
la valutazione.
|
282. Fino alla messa a regime di
quanto previsto dal comma 281, proseguono i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa
vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse
per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle
misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la
valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono
accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti
con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
3.
Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per
l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente
periodo è destinato al completamento delle attività di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da
parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e
gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un
terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui
all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il
completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a
norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente
dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la
sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti
locali della medesima regione.
|
283. Per l'attivazione dei piani di
edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai
sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle
attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli
edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali
finalità, le regioni e gli enti locali concorrono,
rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta,
nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della
medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di
messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono
fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non
successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di
sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza"
tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali
della medesima regione. |
4.
Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in
via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro
della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti,
indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di
progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche
e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e
di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine
anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle
iniziative di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo n.
38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di
amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per
l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione
dei finanziamenti dei singoli progetti.
|
284. Nella logica degli interventi
per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni,
il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali
competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il
finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria
di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere
architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il
consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì
l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di
cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse
che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di
attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38
del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per
l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione
dei finanziamenti dei singoli progetti.
|
5.
Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche
in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni,
dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile
e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla
base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
|
285. Al fine di favorire ampliamenti
dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e
delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello
delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in
generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro
della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto
dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla
base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
|
6.
La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli
studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il
disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per
il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo
della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le
istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei
genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli
studenti e ai loro genitori.
|
286. La gratuità parziale dei libri
di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno
dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il
secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica,
altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai
loro genitori.
|
7.
Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i
bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo
accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi
all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a
bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione
di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della
specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi
secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si
qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola
dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso
formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della
pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni
sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione
ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono
utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma
5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento
dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima
legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 è abrogato.
|
287. Per fare fronte alla crescente
domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre
anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 progetti tesi all'ampliamento qualificato
dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età,
anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I
nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con
priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire
un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse
cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali
attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura
specifici interventi formativi per il personale docente e non
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo
7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al
finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.
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8.
A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione
tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel
quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica,
secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
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288. A decorrere dall'anno 2007, il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di
cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione
professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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9.
Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in
materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea,
allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione
alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi
serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e
articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento
di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi
scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche
istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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289. Ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli
obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione
adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti
per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso
le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio
organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da
determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in
ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si
provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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10.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni
di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di
ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al
miglior supporto delle attività didattiche.
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290. Per gli anni 2007, 2008 e 2009,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con
lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle
innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle
attività didattiche.
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11.
Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione
del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a
decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
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291. Per gli interventi previsti dai
commi da 281 a 290, con esclusione del comma 283, è autorizzata la
spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti
dai commi da 281 a 290.
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12.
Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unità previsionali di base denominate “scuole non statali”
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da
destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
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292. Al fine di dare il necessario
sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere
dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità
previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono
incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole dell' infanzia. |
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