SCUOLA E EDUCAZIONE/14.

Gruppi di lavoro handicap (GLH) di istituto.

 

Costituiti annualmente presso ogni scuola, sono composti dal Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni svantaggiati, dai docenti specializzati sul sostegno, dagli eventuali assistenti educatori; in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la collaborazione degli operatori dei servizi e dei genitori interessati.

da Superabile del 12/9/2006

 

ROMA - Presso l’Istituto è costituito annualmente il gruppo di studio e di lavoro composto dal Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni svantaggiati, dai docenti specializzati sul sostegno, dagli eventuali assistenti educatori; in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la collaborazione degli operatori dei servizi e dei genitori interessati. (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2)


Per esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo:

  • collabora alla definizione del progetto d’istituto per la parte relativa all’integrazione scolastica;

  • formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse;

  • verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola;

  • elabora specifici progetti;

  • verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi, elabora il piano per l’anno scolastico successivo, formula una proposta di organico.

Si riunisce almeno due volte l’anno.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge del 5 febbraio 1992, n. 104;

  • Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

  • Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Programmazione e O.M. 28/07/1979 n. 199 "Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)