SCUOLA E EDUCAZIONE/6.

Il ruolo dell'assistente ad personam

 

Si tratta dell´assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione.

da Superabile dell'11/9/2006

 

Assistenza specialistica: nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Si tratta degli assistenti ad personam.

Il servizio è rivolto agli alunni portatori di handicap delle scuole materna, elementare, media, superiore. La gravità delle patologie, di tipo psichico, fisico e sensoriale, e i vincoli organizzativi interni alla scuole hanno reso necessario realizzare un rapporto assistente/utente molto basso 1:1 o 1:2.

Il servizio è composto da un numero variabile di assistenti ad personam a cui si aggiunge la figura dell'assistente sociale in qualità di coordinatore, e prevede la collaborazione con le altre figure professionali, quali insegnanti e operatori NPI, che per le specifiche competenze istituzionali promuovono e realizzano i progetti di inserimento.

 

Il ruolo:

stimolo nell'apprendimento di abilità necessarie all’ incremento dell'autonomia nelle varie dimensioni vigilanza e cura nell'igiene personale dell'assistito

- rapporto individualizzato a contatto diretto con il bambino la quale propone attività al fine di favorire l'acquisizione di abilità

- rapporto con il piccolo gruppo classe: l'assistente diventa mediatore per favorire la socialità e lo sviluppo di positive relazioni con i compagni

- rapporto con il gruppo classe: supporto all'alunno nella partecipazione alle attività scolastiche svolte dall'insegnante titolare in classe

- con l'utenza: gestendo o partecipando in prima persona alle attività dirette al minore

- con le insegnanti: partecipando alla programmazione didattica e alle successive verifiche

- con gli operatori psico-socio-sanitari: per la predisposizione dei progetti globali di intervento e per consulenze specifiche

- con la famiglia: la gestione della quotidianità implica di fatto che l'assistente ad personam si rapporti costantemente con i genitori del minore

 

Cosa fare:

Sollecitare il dirigente scolastico a farne richiesta all'ente locale competente.

Competenza Comune (per le scuole materne, elementari e medie) e Provincia (scuole superiori) - art. 139 D.Lgs 112/1998).

Chi la svolge: Devono provvedervi i collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 16/05/03; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

Responsabilità:

E' il dirigente scolastico che, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).

Cosa fare:

Nel caso in cui l'assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera r.r. il dirigente scolastico a garantire tale servizio pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

 

Riferimenti Normativi

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; Legge 14 gennaio 1975, n. 1 ;Legge 11 ottobre 1977, n. 748; Legge 14 agosto 1982, n. 582.

“Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”.

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Legge 4 agosto 1977, n. 517. "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Circ. Min. P.I. 313/77, 158-159/79 , 199/79 , 258/83,

Progetto di Legge regionale 31/80 ; 1/86.

Circ. P.I. R.L. 188/80.
 

 

(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)