Nota INAIL 31 marzo 2003: infortuni docenti

Scheda a cura di Grazia Perrone

  

L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato le istruzioni operative dalle quali si evidenzia che gli insegnanti che sono incaricati di taluni servizi, devono essere assicurati contro gli infortuni. Dalla lettura della nota si evince con chiarezza che gli insegnanti di sostegno, di educazione fisica ed educazione motoria, insegnanti dei laboratori chimici, multimediali, tecnici, di fisica, o che utilizzano apparecchi tipo fotoriproduttori, fotocopiatori, ecc. devono essere assicurati all'INAIL. Tali tipologie di lavoro rientrano, quindi, a pieno titolo nell'antinfortunistica e nei concetti giuridici espressi dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, ovvero nella Legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni. La copertura assicurativa Inail, che non preclude all’insegnante che ha sofferto un infortunio o che ha contratto una malattia professionale invalidante la strada per il riconoscimento della causa di servizio, comporta alcuni effetti immediati. Che sono i seguenti:

1) I periodi di assenza dal servizio dovuti appunto a infortunio o malattia professionale non possono essere computati in quelli di malattia previsti dal contratto e non prevedono le riduzioni di stipendio previste dall’art. 23, comma 8 e dall’art. 25 del CCNL 4 agosto 1995, come modificati rispettivamente dall’art. 49, lettera D) ed L) del CCNL 26 maggio 1999.

2) Le visite fiscali di controllo non possono essere richieste direttamente dal dirigente scolastico ma devono essere disposte dall’Inail ed effettuate da medici dell’istituto.

 

Grazia Perrone