Aule - massimo affollamento consentito
Il
D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998,
integrato dal
D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per
gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e
determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le
classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che
parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo.
Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento
ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il
quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi
(massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano)
emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e
sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente
modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende
ancora validi gli indici del DM 18/12/75).
Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero
dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole),
all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico
(che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi
che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni
qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per
analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del
numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole
materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico,
compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali
elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di
avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici
minimi di seguito esplicitati.
Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica
che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e
30 alunni per le materne, è il
D.M. 18/12/1975 - indici minimi di
edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica e
rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la
scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in
maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della
Legge nr. 23/96 in quanto le nuove
norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr:
23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di
25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri,
ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le
elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per
alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12).
Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la
tabella riassuntiva al link: del
Codacons.
Vi è poi il
D.M. Interno 26/08/92 - Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissa l'indice di 26
persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre,
la
circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002,
fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento
all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui
lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera
della
Legge nr. 649/96 art. 1/bis,
Legge nr. 340/97 e
Legge nr. 265/99 art. 15, e in norme
di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed
applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.
Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del
D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292 è
stato identificato datore di lavoro ai sensi del
D. Lgs. 626/94 e, quindi, responsabile dell'attività e
destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di
applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs.
626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del
D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382
recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole
ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non
gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte
terza della
carta dei servizi scolastici, deve
garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole,
igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi
pubblici qual'è l'istruzione.
L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza
riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo
di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così
come modificato dall'art. 16, comma 4 del
D.Lgs. 242/96 -) e sia alle norme di
edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la
condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare
la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti
(Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai
fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione
dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi
compreso il
documento nr. 4 - linee guida per la
prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Le linee guida di applicazione del 626 -
documento nr. 16 relativo al rischio
biologico - virus, batteri e parassiti -, esclude le comunità come le
scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso deliberato di agenti
biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione
delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché
vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la
profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle
classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il
mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per
alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle
norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza
correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace
gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di
emergenza.
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile
dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali
sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo
aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs.
626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli
edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto
del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative
che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto
dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3
dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una
salata multa.
Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di
adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25
alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa),
l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di
sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero
degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella
quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6
ore al giorno.
Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra,
dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di
scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate.
Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà
ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di
sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso
vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti
analoghi indici minimi.
È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi
previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di
agibilità e del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e
di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni
singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico – si veda
circolare VV.F. e
parere Avvocatura dello Stato di Bologna
i quali certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici
ne sono sprovvisti), sono stati
rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative dimensioni
delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto degli
indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile
dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli
organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia
stati esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando
le competenze legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza
che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la
situazione attuale, anche in considerazione della oramai prossima scadenza
della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile
per i responsabili (vedasi
disamina sulla identificazione dei responsabili
dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure
alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza.
Il
docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e
degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile -
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei
maestri d'arte (apprendistato) - che recita:
".........................................Omissis.........................-
I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte
sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti
sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto
impedire il fatto".
Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e
dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti
sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza
si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di
tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e
l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti,
sicuramente vengono ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di
evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli
insegnanti di classe in qualità di responsabili e, che, nelle scuole,
devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico e la
prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo
iscritti.
Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano
negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad
inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta
formativa) di ogni scuola. Si veda apposita
disamina di Nico Hirtt.
Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare
ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli
organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero
complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto
abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di
cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo materia
sindacale, perché gli RSU e gli RLS scuola non intervengono
sull'argomento?
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