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      Aule - massimo affollamento consentito
 
        
      Il
      
      D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998, 
      integrato dal 
      D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per 
      gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e 
      determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le 
      classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che 
      parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo. 
      Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento 
      ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il 
      quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi 
      (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano) 
      emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e 
      sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente 
      modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende 
      ancora validi gli indici del DM 18/12/75).
 
 Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero 
      dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), 
      all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico 
      (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi 
      che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni 
      qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per 
      analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del 
      numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole 
      materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico, 
      compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali 
      elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di 
      avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici 
      minimi di seguito esplicitati.
 
 
 Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica 
      che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 
      30 alunni per le materne, è il 
      
      D.M. 18/12/1975 - indici minimi di 
      edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica e 
      rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la 
      scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in 
      maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della 
      
      Legge nr. 23/96 in quanto le nuove 
      norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 
      23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 
      25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, 
      ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le 
      elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per 
      alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12).
 
 Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la 
      tabella riassuntiva al link: del 
      
      Codacons.
 Vi è poi il 
      
      D.M. Interno 26/08/92 - Norme di 
      prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissa l'indice di 26 
      persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, 
      la 
      
      circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002, 
      fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei 
      luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
 
 I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento 
      all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui 
      lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera 
      della 
      
      Legge nr. 649/96 art. 1/bis, 
      
      Legge nr. 340/97 e 
      
      Legge nr. 265/99 art. 15, e in norme 
      di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed 
      applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.
 
 Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del 
      
      D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292 è 
      stato identificato datore di lavoro ai sensi del 
      
      D. Lgs. 626/94 e, quindi, responsabile dell'attività e 
      destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di 
      applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 
      626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del 
      
      D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 
      recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole 
      ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non 
      gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte 
      terza della 
      
      carta dei servizi scolastici, deve 
      garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, 
      igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi 
      pubblici qual'è l'istruzione.
 
 L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza 
      riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo 
      di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così 
      come modificato dall'art. 16, comma 4 del 
      
      D.Lgs. 242/96 -) e sia alle norme di 
      edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la 
      condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare 
      la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti 
      (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai 
      fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione 
      dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi 
      compreso il 
      
      documento nr. 4 - linee guida per la 
      prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
 
 Le linee guida di applicazione del 626 - 
      
      documento nr. 16 relativo al rischio 
      biologico - virus, batteri e parassiti -, esclude le comunità come le 
      scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso deliberato di agenti 
      biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione 
      delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché 
      vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la 
      profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle 
      classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il 
      mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per 
      alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle 
      norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza 
      correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace 
      gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di 
      emergenza.
 
 Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile 
      dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali 
      sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo 
      aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 
      626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli 
      edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto 
      del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative 
      che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto 
      dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 
      dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una 
      salata multa.
 
 Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di 
      adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 
      alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), 
      l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di 
      sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero 
      degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella 
      quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6 
      ore al giorno.
 
 Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, 
      dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di 
      scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate. 
      Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà 
      ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di 
      sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso 
      vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti 
      analoghi indici minimi.
 
 È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi 
      previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di 
      agibilità e del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e 
      di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni 
      singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico – si veda 
      
      circolare VV.F. e 
      
      parere Avvocatura dello Stato di Bologna 
      i quali certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici
      
      
      ne sono sprovvisti), sono stati 
      rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative dimensioni 
      delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto degli 
      indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile 
      dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli 
      organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia 
      stati esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando 
      le competenze legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza 
      che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la 
      situazione attuale, anche in considerazione della oramai prossima scadenza 
      della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile 
      per i responsabili (vedasi
      
      disamina sulla identificazione dei responsabili
      dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure 
      alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza.
 
      Il 
      docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in 
      materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e 
      degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - 
      Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei 
      maestri d'arte (apprendistato) - che recita:  
      
      ".........................................Omissis.........................- 
      I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte 
      sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito 
      dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 
      vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti 
      sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto 
      impedire il fatto".  
      Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico 
      impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e 
      dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti 
      sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza 
      si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di 
      tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e 
      l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, 
      sicuramente vengono ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di 
      evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli 
      insegnanti di classe in qualità di responsabili e, che, nelle scuole, 
      devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico e la 
      prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo 
      iscritti.
 
 Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano 
      negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad 
      inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta 
      formativa) di ogni scuola. Si veda apposita 
      
      disamina di Nico Hirtt.
 
 Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare 
      ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli 
      organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero 
      complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto 
      abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di 
      cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo materia 
      sindacale, perché gli RSU e gli RLS scuola non intervengono 
      sull'argomento?
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