Aule - massimo affollamento consentito
 

 

Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998, integrato dal D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili, relativo alla formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e di fatto), stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle leggi (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano) emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può assolutamente modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75).


Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve applicare anche alle scuole materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente scolastico, compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di avere classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici minimi di seguito esplicitati.


Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica e rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 in quanto le nuove norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12).

Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la tabella riassuntiva al link: del Codacons.
Vi è poi il D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002, fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera della Legge nr. 649/96 art. 1/bis, Legge nr. 340/97 e Legge nr. 265/99 art. 15, e in norme di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.

Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione 21/06/1996 nr. 292 è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 e, quindi, responsabile dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici, deve garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici qual'è l'istruzione.

L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 -) e sia alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi compreso il documento nr. 4 - linee guida per la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.

Le linee guida di applicazione del 626 - documento nr. 16 relativo al rischio biologico - virus, batteri e parassiti -, esclude le comunità come le scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94, dall'applicazione delle particolari e relative procedure di prevenzione biologica, purché vengano applicate le misure generali di igiene e venga effettuata la profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione delle classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di emergenza.

Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali sono stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una salata multa.

Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e per un minimo di 6 ore al giorno.

Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi.

È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico – si veda circolare VV.F. e parere Avvocatura dello Stato di Bologna i quali certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici ne sono sprovvisti), sono stati rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative dimensioni delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto degli indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia stati esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando le competenze legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza che vede coinvolta la salute degli alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in considerazione della oramai prossima scadenza della proroga dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i responsabili (vedasi disamina sulla identificazione dei responsabili dimostrare l'avvenuta applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza.

Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita:

".........................................Omissis.........................- I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".


Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di responsabili e, che, nelle scuole, devono esserne effettuate almeno due durante ogni anno scolastico e la prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo iscritti.

Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta formativa) di ogni scuola. Si veda apposita disamina di Nico Hirtt.

Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo materia sindacale, perché gli RSU e gli RLS scuola non intervengono sull'argomento?