Sicurezza: obblighi degli allievi delle scuole

 Sinergie di Scuola, 28.3.2014

Quali sono gli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione? E quale l'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza?

A queste e ad altre domande ha risposto la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell'interpello n. 1/2014.

Per l'esattezza, i quesiti avanzati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sono stati i seguenti:

  1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;

  2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;

  3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

  4. limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

In particolare, con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 del D.Lgs. n. 81 /2008 prevede che al lavoratore è equiparato "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]".

In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l'equiparazione dell'alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, che all'art. 1, comma 2, espressamente prevede "sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico".

Fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008, equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui "si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali", da un lato esclude l'applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di "lavoratore".

Per quanto riguarda l'altro quesito di interesse per le scuole statali, il quarto, il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare "qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore".

Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l'adempimento di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n, 81/2008 chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21112/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente "o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione" .