Un bel modo per convincere il sindacalista a desistere dall'attività sindacale. Condannato per condotta antisindacale il Dirigente scolastico della S.M.S. Vittorio Emanuele III di Andria. Aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente sindacale Gilda/Unams conseguente alla richiesta di atti ed informazioni sindacali . UNAMS-Scuola della Regione Puglia, da Orizzonte scuola, del 10/4/2007
Con sentenza n. 3043/2005 dell' 8.11.2005 la CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO di BARI(per quanto di ragione) , rigettando l'opposizione proposta avverso decreto ex art. 28 L. 300/70 del TRIBUNALE DI TRANI emesso in data 30.9.2004, ha condannato il Dirigente scolastico della Scuola media Statale Vittorio Emanuele III di Andria per condotta antisindacale, al pagamento, in favore del sindacato, di metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per un totale di 1500 Euro oltre gli accessori di legge. In tale sentenza la Corte ha affermato la legittimazione processuale attiva ad agire ex art. 28 L. 300/70 dell'iniziale sindacato ricorrente, ossia dell' UNAMS-SCUOLA FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI, in quanto "non si può dubitare che l'Unams-scuola, essendo un'articolazione periferica(provinciale) della Federazione Nazionale Gilda-Unams(che, com'è noto e riconosciuto in atti, opera su tutto il territorio nazionale), è uno di quegli "organismi locali" di una "associazione sindacale nazionale" ai quali l'art. 28 citato attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi 'eventualmente' lesi da condotta antisindacale datoriale. Nè vale a sostenere che, nonostante la maggiore rappresentatività del sindacato Nazionale (Gilda/Unams) , il mancato "riconoscimento contrattuale specifico ad opera della controparte amministrazione determina un difetto di legittimazione attiva dell'organismo locale per la difesa degli interessi di categoria." "Non v'è dubbio"(argomenta la Corte) "che, per quanto attiene la profilo in esame, alcuna disposizione della L. 300/70 e, men che meno, la previsione dell'art. 28 richiedono, per l'esercizio dell'azione giudiziale di repressione di condotta antisindacale datoriale, la(previa) sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di settore, atteso che, altrimenti operando, si finirebbe per comprimere ingiustificatamente quell'espressione della libertà sindacale che si manifesta (anche) nell'opzione di non sottoscrivere il predetto contratto collettivo. In definitiva, non essendo corretto 'confondere' l'aspetto (processuale) della legittimazione ad agire da quello (sostanziale) della fondatezza del diritto tutelabile, non può che concludersi per la sussistenza della legittimazione attiva dell'UNAMS-SCUOLA -Federazione Nazionale Gilda Unams."
L'amministrazione convenuta sosteneva che la
Unams-scuola, "non essendo stata firmataria del CCNL del comparto
scuola 2002/05 , non avrebbe potuto invocare alcuna tutela rinveniente
dal contratto collettivo non sottoscritto e, quindi, non avrebbe
potuto nemmeno prospettare una lesione delle sue prerogative
sindacali. "Sicchè, tale forma di adeguata garanzia del diritto d'informazione e di accesso ai dati, se, per un verso, non può che concernere "tutte le organizzazioni sindacali" che rivestano quella "rappresentatività" necessaria per accedere alla contrattazione collettiva(come si ricava dal necessario coordinamento del citato comma 12° con l'intera previsione di cui è parte), per altro verso, non avendo una fonte ed una genesi convenzionali dettato normativo non potrà essere subordinata ad altra condizione che non sia quella della tutela e della riservatezza delle informazioni."
E quindi (afferma la CORTE) "non potrà essere
condizionata alla sottoscrizione del contratto collettivo del
comparto, altrimenti finendo per violare quel profilo di libertà
sindacale che si esprime anche nella scelta di non aderire ad un certo
contratto collettivo.
- nell'iniziale diniego di rilascio delle copie
dei documenti richiesti il 9.2.2004 (tra cui copia del contratto
integrativo d'istituto per gli anni scolastici 2001/02 - 2002/03 e
2003-04; copia dei verbali della contrattazione (esami congiunti) per
i medesimi a.s.; copia del piano annuale del D.S.G.A. per il personale
ATA per i medesimi anni);
- nel quasi coevo avvio, in data 19.2.2004, di
un procedimento disciplinare nei confronti del sindacalista
....(procedimento che, in relazione al contenuto degli addebiti, alla
data di contestazione ed a quella [molto più risalente]dei fatti
contestati, induce a ritenerne il carattere dissuasivo ove non proprio
ritorsivo nei confronti del predetto sindacalista.
- nella successiva nota di rifiuto al rilascio
degli atti in data 29.3.2004 e l'invio dei soli contratti integrativi
di istituto in copie asseritamente illeggibili o incomplete; - nella stipula, in data 3.4.2004, ossia oltre i termini previsti dal ccnl. (inizio anno scolastico) , di un 'appendice' alla contrattazione d'istituto con la quale si stabiliva di limitare espressamente il diritto di accesso agli atti solo alle RSU ed alle OOSS firmatarie del CCNL del 24.7.2003, si da escludere formalmente oltre che di fatto l'UNAMS - scuola dall'accesso ai dati ed informazioni;
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