Gilda

degli

Insegnanti

 

Venezia

della Provincia di
Cannaregio 472/A 30121 – Venezia, tel. 041/713773
www.gildavenezia.it, gildavenezia@virgilio.it

 

Invalsi: un rifiuto senza pregiudizi.

di Fabio Barina dalla Gilda di Venezia 1/10/2005

 

Tra il 29 e 30 novembre ed l’1 dicembre saranno effettuate su tutto il territorio nazionale le prove INValSI. Prove che l’anno scorso hanno sollevato un ampio dibattito concluso in molte scuole con deciso rifiuto. Collegi docenti, Associazioni professionali, sindacati, genitori e, in alcuni casi, anche qualche Dirigente scolastico hanno manifestato in modo più o meno fermo la loro opposizione ad essere soggetto-oggetto degli accertamenti voluti dal Miur.

Purtroppo a volte il rifiuto è stato pregiudiziale in quanto tali prove sono state considerate – non a torto – un cavallo di Troia in grado di far penetrare all’interno delle scuole la riforma dell’ordinamento scolastico voluta dal Ministro Moratti. Tali critiche di tipo ideologico non hanno tuttavia permesso, se non a posteriori, una precisa analisi didattica sulla natura e sul metodo con cui sono stati realizzati i test, e sono state interpretate spesso come il frutto di obiezioni più di carattere politico che di merito.

A nostro avviso l’esperienza di questi 4 anni ha dimostrato che: le prove INValSI:

-        Non sono adeguate a valutare le diverse istituzioni scolastiche

-        Valutano i prodotti finali e non i processi di apprendimento;

-        Non tengono conto ne’ della personalizzazione degli insegnamenti ne’ dell’autonomia didattica degli insegnanti;

-        Non considerano il tessuto sociale e culturale in cui operano le singole scuole;

-       Ignorano di fatto soggetti come gli alunni disabili, gli stranieri, i nomadi, e tutti quegli studenti che nella scuola hanno una collocazione “anomala” e per i quali non è possibile elaborare prove “standard”;

-      Si rifanno a modelli pedagogici per molti aspetti superati e non più utilizzati in classe.

È quindi proprio in base a queste riflessioni di carattere tecnico-professionale (e ve ne sarebbero molte atre da fare analizzando le singole prove) che gli insegnanti debbono porre un secco rifiuto a queste prove. Lasciando pure che i genitori prendano le loro iniziative, ma individuandone limiti e contraddizioni su di un piano squisitamente “tecnico-didattico”.

La principale obiezione rivolta ai docenti che si sono rifiutati di somministrare le prove è stata l’affermazione dell’obbligatorietà di tali prove poiché previste dalla Direttiva 49/2005. A tale affermazione bisogna rispondere che:

-    L’art. 33 della Costituzione italiana sancisce il principio della libertà di insegnamento.

-    Il DPR 275/1999 dichiara che «le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, . . . . »  (art. 1, commi 1 e 2). Lo stesso DPR 275/1999 stabilisce che «il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto . . . » (art. 3, comma 3). Le prove INValSi devono dunque essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del P.O.F. della scuola. E in caso contrario vanno rifiutate.

-          Non è stato ancora emanato il Decreto di abrogazione ai sensi dell’art. 17 c. 2 della Legge 400/1988 (regolamenti autorizzati ad abrogare o derogare leggi: la cosiddetta “delegificazione”), previo parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti e del CNPI, come confermano gli artt. 12 u.c., 13 u.c. e 14 u.c. del D. Lgs. 59/2004. Perciò il Collegio docenti opera in piena legittimità se fa riferimento agli orientamenti della scuola materna del 1991, ai programmi delle elementari del 1985, ai programmi della scuola media del 1979 che sono ancora pienamente vigenti.

-          I test INValSI fanno riferimento ad Indicazioni transitorie e non obbligatorie.

-          Il D.Lgs n° 286/2004 istitutivo dell’Invalsi all'articolo 1, comma 2, afferma che “al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative.” Il decreto quindi stabilisce il principio della concorrenza delle scuole nel processo di valutazione: ma “concorrenza” non significa “obbligatorietà” o “subordinazione”. Per cui il Collegio docenti può legittimante deliberare l’inopportunità didattica di tali prove.

-     La Legge delega 53/03, il D.Lgs. 59/04, il CCNL e la Direttiva sull’Invalsi 49/05  non prevedono in nessun luogo l’obbligo per il personale docente di somministrare i Test Invalsi o che l’Invalsi possa utilizzare i docenti – e non il proprio personale - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né si può configurare un rapporto gerarchico tra l’Invalsi e i docenti o tra il DS e i docenti per quel che riguarda l’attività d’insegnamento.

-          Non ultimo: sulla base dell’esperienza finora acquisita i Collegi dei docenti possono incontestabilmente deliberare l’inadeguatezza e l’inutilità didattica di tali test.

 

Da tutto ciò si evince che non esiste obbligo di legge per i docenti a somministrare ai loro alunni i test Invalsi.