Proposta di legge sulla Riforma della scuola.

 

di Lorenzo Picunio, da Fuoriregistro del 27/12/2004

 

  1. Il sistema dell’istruzione pubblica in Italia è organizzato in scuole autonome, coordinate a livello nazionale dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e delle Ricerca. Le scuole autonome sono gestite democraticamente da organi di gestione di carattere didattico, Collegi dei Docenti, e di carattere organizzativo, Consigli di Scuola. È fatta salva l’autonomia dell’Università, regolata da leggi specifiche.

  2. Il ruolo dei docenti è unico, per la scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. È ammessa una differenziazione salariale non superiore al 10% per gli insegnanti della scuola secondaria. Gli orari di insegnamento sono di 22 ore settimanali e 2 di coordinamento didattico per gli insegnanti della scuola d’infanzia e primaria, 18 ore d’insegnamento e 4 di coordinamento didattico e preparazione dei compiti per gli insegnanti della secondaria. Le ore di preparazione e correzione dei compiti sono forfettizzate nella misura di 3 settimanali.

  3. Le scuole sono organizzate secondo un orario settimanale dalle 28 alle 40 ore settimanali, con un massimo di 34 ore per la secondaria. La scuola d’infanzia è organizzata su un orario da 36 a 40 ore settimanali, per 39 settimane l’anno. La scuola primaria è organizzata su un orario da 32 a 40 ore settimanali, per 35 settimane l’anno. La scuola secondaria è organizzata su un orario da 28 a 34 ore settimanali per 35 settimane l’anno.

  4. Ad ogni sezione di scuola d’infanzia sono assegnati due insegnanti. Ad ogni coppia di classi di scuola elementare sono assegnati 3 insegnanti, salvi i casi indicati dall’articolo successivo. Ad ogni classe di scuola secondaria è assegnato il numero di insegnanti risultante dalla tabella elaborata dal Collegio docenti ed approvata dal Consiglio di Circolo, all’interno dei criteri minimi e massimi elaborati dal Ministero, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, e del rispetto del numero minimo di alunni per insegnante, indicato dagli stessi criteri.

  5. Laddove in un Circolo di scuola primaria più di 15 genitori richiedano l’istituzione di una classe prima a tempo pieno sono assegnati per quella classe 2 insegnanti. Sono assegnati due insegnanti anche laddove prosegua un’esperienza di tempo pieno in una classe successiva alla prima. L’orario settimanale delle classi a tempo pieno è fissato in un minimo di 38 e in un massimo di 40 ore settimanali. La scuola può, con mezzi propri, con l’apporto degli enti locali o con il contributo delle famiglie disporre attività di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive.

  6. I criteri di cui all’articolo precedente si applicano per l’istituzione di classi a tempo prolungato nella scuola media, dove l’orario può svolgersi dalle 30 alle 34 ore settimanali, anche prevedendo attività su base opzionale (ma queste ultime per un orario non superiore a 2 ore settimanali).

  7. Nelle scuole d’infanzia o primarie di minore dimensione possono essere adottati criteri organizzativi di unione di più classi in determinati orari, tali da consentire l’assegnazione di un numero di docenti inferiore a 3 per 2 classi (o 2 per una classe se a tempo pieno o 2 per una sezione se di scuola d’infanzia). Tali soluzioni devono essere attivate in classi inferiori a 15 alunni, o in scuole aventi una media per classe inferiore a 13 alunni.

  8. La classe è organizzata con un numero minimo di 10 alunni, salve deroghe speciali decise dal Ministero.
    Il numero massimo è di 20 alunni nella scuola primaria, 24 nella scuola d’infanzia e secondaria.
    In presenza di alunni portatori di handicap, il numero massimo si riduce di 4 unità.

  9. Ad ogni due alunni portatori di handicap è assegnato un docente di sostegno. Deroghe in meno o in più sono disposte dal Ministero. È assicurata in ogni ordine di scuola l’integrazione degli alunni con handicap nelle classi ordinarie, mediante programmazioni specifiche redatte dal gruppo docente comprendente anche l’insegnante di sostegno.
    Specifici supporti sono forniti, per particolari difficoltà, dagli enti locali.

  10. L’intervento educativo specializzato nell’ambito delle classi ordinarie è svolto anche per gli alunni con difficoltà socio-ambientali e culturali e per gli alunni stranieri che non parlano ancora la lingua italiana. Il Ministero dispone l’assegnazione di specifiche risorse alle scuole. Le programmazioni specifiche individualizzate sono redatte dal gruppo docente, comprendente eventualmente gli insegnanti appositamente assegnati.

  11. La scuola è obbligatoria dal sesto al diciottesimo anno di età. L’obbligo è assolto con il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado.
    Tutti gli ordini e gradi di scuola sono gratuiti.
    I libri di testo sono gratuiti nella scuola primaria per tutti gli alunni, e le scuole hanno diritto di scelta fra libri di testo e biblioteca alternativa.
    Nella scuola secondaria i libri di testo sono gratuiti per le famiglie il cui reddito non supera quello medio nazionale, aumentato del 20% per i lavoratori dipendenti.

  12. In tutte le scuole di ogni ordine e grado sono favorite le attività fondate sulla metodologia della ricerca, anche mediante l’organizzazione di laboratori e di attività di piccolo gruppo, impiegando quando possibile le contemporaneità orarie. Gli obiettivi generali dell’attività didattica, per ciascun anno di studi, sono stabiliti con legge dello Stato, sulla base di una proposta redatta dal Ministero, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
    I Collegi Docenti, in autonomia, deliberano sulle specifiche programmazioni valide per ciascun gruppo docente, per ciascuna classe, per ciascun laboratorio, per l’insieme delle classi di un plesso o di un’istituzione scolastica. Ciascun gruppo docente definisce un proprio piano d’intervento, anche articolato per gruppi di alunni o riferito in specifico ai singoli alunni.

  13. Il Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica è definito dal Collegio Docenti, e ratificato poi dal Consiglio di Scuola che può rimandarlo al Collegio con l’invito ad apportare modifiche.

  14. Il Consiglio di Scuola ha parere deliberante in materia di orari di funzionamento della scuola, bilanci, utilizzo degli spazi, attività in rapporto con gli enti locali, visite e viaggi d’istruzione.
    Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza paritetica di genitori ed insegnanti, con la presidenza di un genitore e la partecipazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Nella scuola secondaria di secondo grado metà dei rappresentanti dei genitori sono sostituiti da rappresentanti eletti dagli studenti.

  15. I docenti e gli altri operatori scolastici devono godere di uno stipendio che consenta loro una vita dignitosa. A tale scopo, fatti salvi i diritti della contrattazione sindacale, un’apposita commissione presso il Ministero verifica semestralmente che lo stipendio degli insegnanti garantisca un potere d’acquisto pari a quello medio degli insegnanti dei paesi d’Europa. Parametri analoghi devono essere applicati agli altri operatori scolastici.

  16. Le scuole si fanno protagoniste di progetti di educazione alla pace e di solidarietà, anche a livello internazionale; valorizzano il riconoscimento dei diritti dei bambini, contribuendo in modo particolare con gli enti locali al disegno degli spazi abitativi, sociali, culturali, sportivi nelle città ed alla regolazione del traffico ed alla lotta all’inquinamento.

  17. Particolari disposizioni riguardano le scuole delle aree bilingui.

  18. Le scuole secondarie di secondo grado si articolano in cinque anni di corso, suddivise fra loro secondo una tabella approvata dal Parlamento.
    Il primo biennio è organizzato in forma unitaria.
    È sempre possibile il passaggio dall’uno all’altro corso, mediante appositi programmi approvati dal Collegio Docenti della scuola entrante.