Tempo di scrutini, coraggioso chi boccia!

dal Sam Gilda, 20/6/2005

 

 

 

Ogni docente sa di essere responsabile della valutazione, durante l'intero anno scolastico, dei propri alunni in relazione alla disciplina insegnata; è invece il Consiglio di interclasse, con la presenza di tutti i docenti, senza la componente dei genitori, ad avere la competenza di valutare periodicamente e alla fine del percorso didattico gli apprendimenti di ciascun alunno.

Quest'anno i maestri, che sono secoli che non bocciano quasi nessuno, si trovano davanti ad alcune novità, già scoperte durante la baraonda certificativa del I quadrimestre:

- la scheda di valutazione dell'alunno e l'attestato finale sono spariti, abrogati, fin dal 1999, ai sensi della Legge n. 59 del 1997, dal D.P.R. n. 275, meglio noto come Regolamento dell'autonomia;

- il Ministero non detta più indicazioni sulla valutazione e neppure sulla comunicazione alle famiglie;

- ogni scuola ha i suoi nuovi modelli per le certificazioni.

Il D.lgs n. 59 del 2004 attuativo della Riforma (Art 4) prevede:

- l'abolizione dell'esame di licenza elementare

- la valutazione biennale, con possibilità, di norma, di bocciare solo ogni due anni e solo in casi eccezionali, motivati e decisi all'unanimità.

Lo stesso Decreto (Art. 8) stabilisce che:

- si valutano le "competenze acquisite" e anche  il comportamento;

- sono i docenti di classe a valutare, non il tutor, anche nella denegata ipotesi che qualche collegio dei docenti abbia deciso anticipatamente di cedere le armi alla Riforma.

Gli strumenti di valutazione sono quelli che ogni Collegio dei docenti dovrebbe aver individuato:

- la scheda di valutazione predisposta dalla scuola;

- il portfolio delle competenze compilato dal tutor, come dice chiaramente la Legge, (non obbligatorio, ovviamente, per chi non lo abbia deciso volontariamente in collegio);

- l'attestato finale che certifica il giudizio, realizzato autonomamente dalle scuole e, in genere, riportato nel frontespizio della scheda di valutazione di ogni alunno.

Durante la valutazione è obbligatorio che tutti i docenti siano presenti perchè il collegio dev'essere "perfetto" ed operare con il quorum integrale richiesto a ogni collegio con funzioni giudicatrici; la partecipazione agli scrutini è un obbligo di servizio per ogni insegnante (Art. 27 del CCNL vigente) e non è conteggiato nelle 40 ore obbligatorie.

Nella scuola primaria il Consiglio può essere composto dai docenti dei gruppi di classi parallele, o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, mentre per la scuola secondaria di primo grado è composto dai docenti di ogni singola classe.

Se un docente fosse assente durante gli scrutini il D.S. dovrà nominare, come sostituto, un altro docente della stessa disciplina in servizio presso la scuola.

Lo stesso D.S., presidente dell'organo, può delegare un docente, con provvedimento scritto, alla presidenza del Consiglio di classe, il docente, però, dovrà essere un insegnante di quella stessa classe, non, per esempio, un vicario che non sia anche  insegnante della classe in cui si svolgono gli scrutini.(D.Lgs. 297 - Art.5 - Art.193 - modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352 - O.M. n. 90/2001 - Art. 15)

Spesso sorgono controversie sulle modalità di valutazione, a volte diverse tra un consiglio e l'altro di una stessa scuola, per garantire che la valutazione sia imparziale l'O.M. n. 90 del 2001 stabilisce che i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini siano determinati dal Collegio dei Docenti.

Esistono regole consolidate e precise a cui è obbligatorio attenersi.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alla valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, essendo insegnanti di classe, non solo dell'alunno a cui è stato dato il sostegno.(D.Lgs. 297 - Art.5 - O.M. n. 90/2001 - Art. 15).

I docenti di religione ovviamente partecipano agli scrutini solo degli alunni che si avvalgono del loro insegnamento, in caso di parità non è chiaro se il loro voto possa essere determinante perchè tra il 1994 e il 1996 il TAR della Puglia e quello della Toscana hanno stabilito di sì, mentre il TAR del Piemonte ha dato opposta versione, suffragata dal D.P.R. n. 202 / 1990.

In caso di disaccordo si decide a maggioranza votando due diverse proposte, l'astensione non è ammessa, il totale dei voti deve coincidere con il numero dei componenti del Consiglio, compreso quello del presidente.

In caso di parità prevale il voto del presidente, anche se, impropriamente, si dice che il suo voto valga doppio.

Come ogni procedimento amministrativo (Legge 241 / 90) la valutazione degli alunni deve:

  • essere eseguita seguendo la normativa;

  • rispettare i termini di conclusione (O.M. n. 90/2001), per la scuola primaria i termini sono stabiliti dal calendario scolastico;

  • individuare soggetti e organi competenti (docenti, dirigente,consiglio di intersezione, collegio dei docenti) per permettere di attribuire possibili responsabilità, individuali o collegiali, in caso di controversie;

  • essere trasparente, in quanto è garantito il diritto d'accesso a tutta la documentazione;

  • essere motivata e documentata, il voto proposto deve risultare da prove scritte o orali somministrate durante le attività didattiche;

  • Il verbale dev'essere il più possibile esaustivo perchè gran parte del contenzioso relativo a scrutini ed esami verte proprio sulla mancanza di motivazioni e di insufficiente completezza del verbale finale.

Queste le regole, ora, cari colleghi, tocca a voi!