La direttiva sull'Invalsi.

Anna Pizzuti da Fuoriregistro, 27/8/2006

 

Ormai il sistema sembra essere entrato a regime, quindi si prosegue con la politica delle modifiche ed integrazioni. Il fatto che essa, più che al cacciavite, faccia pensare al gambero, non esime dall'analisi e dalla valutazione degli atti del nuovo ministro.

Da una direttiva all'altra, ora tocca all'INVALSI.

 

Direttiva n. 27 del 13 marzo 2006

Direttiva senza numero del 25 agosto 2006

Art. 1

Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento:

All’atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente al primo ciclo, all’attuazione della riforma

 

Art 1

Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell’anno scolastico 2006-2007, adottando le metodologie d’indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento:

alla spesa per l’istruzione ed alle risorse finanziarie, strutturali ed umane utilizzate, alla regolarità dei percorsi ed all’ abbandono scolastico;

All’atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali ed internazionali; alle modifiche apportate al piano dell’offerta formativa in seguito all’analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SVN; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente al primo ciclo, tenuto conto delle modifiche intervenute e dei processi di evoluzione in atto del quadro ordinamentale e strutturale di tale segmento scolastico

 

Art 2

Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopraccitato anno scolastico, l’attività di valutazione del primo ciclo è obbligatoria, in quanto connessa all’attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico, introdotta dal decreto legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L’attività di valutazione del secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l’attuazione del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 decorre dall’a.s. 2007-2008 e richiede, quindi, l’adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative  agli apprendimenti terranno conto della peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico,  dovrà essere effettuata, contestualmente su tutto il territorio nazionale, stabilendo un’unica data per lo svolgimento delle stesse. la somministrazione dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati.

Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica

 

Art. 2

Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, sulla base di appropriate metodologie scientifiche di valutazione e taratura degli item. La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata su un campione di Istituti, previamente individuato con metodo statistico, e dovrà riguardare gli insegnamenti dell’italiano, della matematica e delle scienze, con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla II classe della scuola secondaria di primo grado ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado, tenendo conto, per tale grado di studi, delle peculiarità delle diverse tipologie dei vari indirizzi..

La somministrazione delle prove dovrà essere effettuata mediante l’assistenza di rilevatori esterni, stabilendo un’unica data per lo svolgimento delle stesse. In ogni caso la somministrazione dovrà favorire forme e mezzi di intervento idonei a garantire la trasparenza e l’affidabilità dei dati rilevati. Gli esiti delle rilevazioni saranno messi a disposizione delle istituzioni scolastiche al fine di supportare l’attività di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti

Art. 13

Predisporre per l’anno scolastico 2006-2007, secondo la normativa attuativa dell’articolo 3, comma 1, lettera c)della legge 28 marzo 2003 n. 53, le prove a carattere nazionale sulla base delle relative indicazioni ministeriali

Art. 13

3) Provvedere alla predisposizione ed all’offerta di modelli di terza prova, prevista in sede d’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore per gli Istituti tecnici e professionali, dando particolare risalto alle tipologie di cui all’art.1, comma 1, lettera f del decreto 20 novembre 2000, n. 429

 

4) Individuare, entro quattro mesi dall’emanazione della presente direttiva, procedure, criteri e modalità di utilizzazione delle prove scritte degli esami di stato conclusivi della scuola del primo ciclo e della secondaria superiore, ai fini della valutazione dei livelli generali di apprendimento in uscita dai relativi percorsi scolastici, anche con riferimento alle esperienze maturate in campo europeo.

 

La brevità dei testi consente un confronto diretto: nella tabella che ho costruito, ho provato ad evidenziare in rosso quelle che - a mio avviso, ma potrei anche sbagliarmi, visto il filo sottile che separa le due modalità operative - sono le modifiche, in blu quelle che mi appaiono come integrazioni.
Prima di valutarle nello specifico, una premessa sotto forma di dubbio: se si è intervenuti solo su tre articoli della direttiva morattiana, potrebbe voler dire che gli altri restano in vigore. Mi riferisco, in particolare, ai punti 7 ed 8 della direttiva del ministro precedente, che riguardano, rispettivamente, la collaborazione con altri organismi ministeriali alla valutazione delle azioni relative all'attuazione del diritto-dovere e dell'alternanza scuola-lavoro come da decreti (sempre morattiani) che il ministro attuale (ma se lo ricorda?) ha sospeso.

Tornando ai punti - mi si passi il neologismo di comodo -
modintegrati, la duplice esperienza di critica integrale all'intero sistema e di verifica sul campo di tutti i suoi limiti, mi porta a fare le valutazioni che seguono.
 

Articolo 1

L'introduzine del riferimento alla valutazione della "spesa per l'istruzione ed alle risorse finanziarie, strutturali ed umane utilizzate, alla regolarità dei percorsi ed all' abbandono scolastico;" non è, per chi, come me, ha compilato almeno una volta il questionario di sistema dell'Invalsi , una novità, perché anche in quella sede - ed erano le tabelle più complesse - venivano chieste informazioni sul bilancio della scuola e sugli esiti degli alunni, dai quali era facile ricavare gli abbandoni. Dovremo magari verificare se le richiesta saranno più mirate, più facilmente leggibili e collegate tra di loro. Ma se ci si rende conto che una scuola spende molto, con risultati scarsi (bocciature? minima partecipazione degli alunni alle attività? abbandoni?) cosa si fa? Si tagliano i fondi? O si apre un contenzioso sulle modalità autovalutative della singola scuola, il che sarebbe una soluzione accettabile anche se con dubbie ricadute sull'autonomia?
Decisamente sibillino, inoltre il linguaggio nella parte finale dell'articolo: le "
modifiche intervenute" si riferiscono al cambio di maggioranza? E i "processi evolutivi in atto" alla riforma Moratti non abrogata? E come si fa a tenere i due riferimenti nello stesso periodo?

 

Articolo 2

Su questo il giudizio è più complesso. La somministrazione a campione sembra andare incontro ad alcune proposte emerse nel corso del dibattito degli ultimi anni e, comunque, potrebbe essere letta da qualcuno- con un po' di buonismo- come una bella girata di cacciavite rispetto all'obbligatorietà già in atto nelle elementari e medie (che il ministro continua a chiamare primaria e secondaria di primo grado) e prevista nella secondaria di secondo grado a partire dall'a.s. 2007-2008. A me sembra che - non essendo messa in dubbio in alcun modo dal ministro la necessità ed il metodo della valutazione - ci si voglia adeguare ai sistemi in uso per altre valutazioni (PISA, ad esempio) che coinvolgono un numero relativamente basso di scuole. Da rilevare anche, sempre se vogliamo essere buoni, l'affermazione che "valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni, la quale rimane di esclusiva competenza dei docenti" Cosa della quale, peraltro, nessuno aveva mai dubitato.
E tocca, inoltre, fidarci che il tutto avvenga "
sulla base di appropriate metodologie scientifiche di valutazione e taratura degli item", cosa che del resto era prevista anche in un punto specifico della direttiva morattiana e che veniva messa in pratica come tutti sappiamo. A presenza dell'osservatore esterno è poi un altro esempio di ambiguità: serve a controllare che le scuole scelte non si ribellino? Che gli insegnati non aiutino gli alunni durante le prove? A giudicare qualsiasi altro loro atteggiamento? A raccogliere le critiche ed a farsi carico di riportarle?

 

Articolo 13

Questo articolo appare completamente modificato, rispetto al precedente ed in modo - bisogna riconoscerlo - quasi del tutto migliorativo. Non viene detto chiaramente - e non ci meraviglia, conoscendo ormai il metodo - che l'Invalsi viene escluso dalla predisposizione diretta delle prove d'esame, mentre si lascia solo intuire che gli vengono riaffidati - sempre rispetto agli esami - alcuni dei compiti che erano del vecchio CEDE, cioè quelli di raccogliere e riproporre i modelli di terze prove, e di riflettere, in generale, sull'andamento e sui risultati degli esami di Stato. Da notare anche il riferimento all'esame di terza media che presenta aspetti interessanti su cui riflettere.
Qualche perplessità, invece, sul particolare risalto che deve essere dato alla tipologia di terza prova specifica per gli Istituti tecnici e professionali. Se la recente
riforma degli esami di Stato attribuisce, in questi istituti, anche alla seconda prova carattere tecnico-pratico e laboratoriale, il dubbio sulla ridondanza potrebbe essere legittimo.

 

Conclusione

Non è questa la politica scolastica che mi aspettavo dal nuovo governo. Confesso che mi impegno anche a cercare, negli atti del nuovo ministro, nella foresta delle modifiche e delle integrazioni, le tracce della discontinuità tanto attesa. Ma occorrono una forte lente di ingrandimento ed una vista da falchetto, per individuarle. E, spesso, nemmeno queste bastano.