Accordo tra il Ministero P.I.
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -
le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006.
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della Pubblica
Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, in attuazione di cui all'Accordo Quadro sancito
in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nell'odierna seduta del
5 ottobre 2006:
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che
prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza quello di
concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di Accordo nel testo pervenuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione il 7 agosto 2006 e diramato alle regioni il
successivo 9 agosto;
Considerato che, nella riunione tecnica del 13 settembre 2006, il
Ministero della Pubblica Istruzione ha depositato un documento
contenente alcune proposte emendative al provvedimento e
contestualmente ha chiesto di omettere dalla pag. 4 del testo il
riferimento a province e comuni, trattandosi di una questione di
competenza della Conferenza Stato-regioni;
Considerato che, su tali richieste, il coordinamento tecnico della
regione Lazio, in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
ha dichiarato disponibilità all'accoglimento, con l'impegno di inviare
la riformulazione del testo ed ha evidenziato che, al fine della
celere messa a regime di quanto specificato nel provvedimento, la
questione fosse iscritta all'ordine del giorno della prima seduta
utile della Conferenza;
Visto il testo del provvedimento in esame, pervenuto il 22 settembre
2006 dal coordinamento tecnico della regione Lazio e diramato in pari
data, riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica del
13 settembre 2006;
Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del
Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Sancisce il seguente
Accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano:
Visti gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il
2010, contenuti in conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di
Lisbona, 23-24 marzo 2000;
Vista la decisione del 15/12/2004 relativa al "Quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno
2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep.
Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli d'Intesa siglati tra le
singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e tra singole regioni e Direzioni
scolastiche regionali;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15
gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi
relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 28 ottobre
2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei
crediti formativi;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto interministeriale n. 253 del 10/10/2005 Libretto
formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo
n. 276/2003;
Visto l'Accordo del 24 novembre 2005 tra regioni e province autonome
per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi
sperimentali triennali di cui all'Accordo della Conferenza unificata
del 19 giugno 2003;
Considerato indispensabile completare il processo iniziato con la
definizione degli standard formativi minimi delle competenze di base
per i percorsi sperimentali triennali di cui all'Accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004, attraverso la
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, per stabilire
un primo quadro omogeneo condiviso tra i sistemi di istruzione e
formazione, che permetta:
– il reciproco riconoscimento delle competenze acquisite dalle
persone;
– il processo di attribuzione del valore di credito alle
certificazioni;
– la definizione di modalità di progettazione, di valutazione e
certificazione congruenti con la logica delle competenze, prevedendo
l'identificazione di elementi - abilità, capacità e conoscenze -
reciprocamente comprensibili e traducibili;
Considerato necessario definire standard formativi minimi relativi
alle competenze tecnico-professionali nella prospettiva di un
quadro complessivo di standard professionali
di riferimento per il sistema-Paese,
e
sostenendo:
– il processo sociale che sostanzia il diritto della persona di
esigere la certificazione relativa alle proprie acquisizioni ed il
riconoscimento delle stesse;
– l'integrazione e la permeabilità dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro, in funzione della progressione dei livelli di
apprendimento e di professionalizzazione delle persone, a prescindere
dal tempo e dal contesto di acquisizione;
Il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Premesso che:
– l'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 ha sancito la realizzazione di
un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale di durata almeno triennale, rivolta ai giovani che hanno
concluso il primo ciclo di studi e caratterizzata da curricoli
formativi mirati ad innalzare il livello delle competenze di base e
contenenti, discipline ed attività attinenti sia alla formazione
culturale generale sia alle aree professionali interessate, che
consentano il conseguimento di una qualifica professionale
riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo
livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE);
– l'Accordo Stato-regioni del 15 gennaio 2004, in attuazione di quanto
previsto dal punto 4) dell'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ha
definito un primo quadro di standard formativi minimi relativamente
alle competenze di base, ai fini della spendibilità a livello
nazionale delle certificazioni e dei titoli in esito ai percorsi
stessi e della riconoscibilità dei crediti, nonché dei passaggi tra i
diversi percorsi di istruzione e formazione. Tale quadro attende un
suo completamento attraverso la definizione di standard formativi
minimi relativi alle competenze tecnico-professionali:
– l'introduzione a livello nazionale di una prima cornice di standard
formativi minimi, seppur limitatamente all'ambito sperimentale, ha
rappresentato per il sistema Paese un significativo elemento di
novità, con positive ricadute entro i diversi sistemi dell'istruzione
e della formazione, promuovendo e facilitando processi di reciproca
integrazione;
– la definizione di un quadro di standard formativi minimi
costituisce, pertanto, un contributo e si colloca nella più ampia
prospettiva di realizzazione di condizioni di sistema a livello
nazionale per l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione
e lavoro, finalizzato a garantire alla persona, nell'ottica
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con le
indicazioni europee, la possibilità di transitare tra gli stessi
sistemi ed i differenti territori, grazie alla trasparenza e
leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi ambiti di
studio, di formazione e di lavoro;
in tale prospettiva sistemica di più ampio respiro, il processo di
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali avviato nell'ambito dei percorsi sperimentali
potrà collocarsi entro una cornice unitaria di riferimento di standard
professionali, condivisa a livello nazionale, imperniata sulla
definizione e l'individuazione delle figure professionali, rispetto al
quale i diversi sistemi regionali relativamente ai percorsi di
istruzione, formazione declineranno i propri specifici profili;
– adottare gli standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, riferite alle 14 figure individuate sulla base
di quanto di comune certificato dalle regioni e province autonome in
esito ai percorsi sperimentali triennali, di cui al
documento tecnico allegato al presente Accordo
e di questo parte integrante (Allegati
1 e
2),
come primo contributo alla definizione di un repertorio delle
competenze tecnico-professionali, in una prospettiva di raccordo con
un quadro comune nazionale di standard professionali;
– adottare le Linee guida relative alla compilazione dei modelli della
certificazione finale ed intermedia delle competenze di cui
all'Accordo del 28/10/2004, contenute nel
documento tecnico allegato al presente Accordo
e di questo parte integrante;
– adottare i criteri metodologici definiti nel
documento tecnico allegato al presente Accordo
e di questo parte integrante ai fini della manutenzione e
dell'aggiornamento degli standard formativi minimi nazionali,
relativamente sia alle competenze di base, sia alle competenze
tecnico-professionali;
– fino all'entrata in vigenza del nuovo ordinamento effettuare
annualmente la revisione periodica degli standard formativi minimi
relativi alle competenze di base ed alle competenze
tecnico-professionali, sancita con Accordo in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
– consentire alle regioni che lo ritenessero necessario ed opportuno
di procedere alla sostituzione dei certificati provvisori rilasciati
dagli enti di formazione in esito ai percorsi sperimentali triennali
conclusi a giugno 2006, con i certificati definitivi aventi
caratteristiche uniformi di struttura e formato;
– estendere i contenuti del presente Accordo anche ai casi in cui
l'offerta formativa realizzata sul territorio preveda l'attivazione
del 4° anno.
Il presente Accordo viene recepito con decreto adottato di concerto
dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale quale riferimento per la durata della fase
transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 1.
IL PRESIDENTE
Linda Lanzillotta
IL SEGRETARIO
Giuseppe Busia
ALLEGATI
– Allegato 1: Documento tecnico standard formativi minimi
– Allegato 2:
Figure professionali percorsi sperimentali triennali