Accordo tra il Ministero P.I.
- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -
le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 5 ottobre 2006.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione di cui all'Accordo Quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza quello di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di Accordo nel testo pervenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione il 7 agosto 2006 e diramato alle regioni il successivo 9 agosto;
Considerato che, nella riunione tecnica del 13 settembre 2006, il Ministero della Pubblica Istruzione ha depositato un documento contenente alcune proposte emendative al provvedimento e contestualmente ha chiesto di omettere dalla pag. 4 del testo il riferimento a province e comuni, trattandosi di una questione di competenza della Conferenza Stato-regioni;
Considerato che, su tali richieste, il coordinamento tecnico della regione Lazio, in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca ha dichiarato disponibilità all'accoglimento, con l'impegno di inviare la riformulazione del testo ed ha evidenziato che, al fine della celere messa a regime di quanto specificato nel provvedimento, la questione fosse iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza;
Visto il testo del provvedimento in esame, pervenuto il 22 settembre 2006 dal coordinamento tecnico della regione Lazio e diramato in pari data, riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica del 13 settembre 2006;
Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
 

Sancisce il seguente Accordo
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:


Visti gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in conclusioni della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000;
Vista la decisione del 15/12/2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU) e i successivi Protocolli d'Intesa siglati tra le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tra singole regioni e Direzioni scolastiche regionali;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 28 ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto interministeriale n. 253 del 10/10/2005 Libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003;
Visto l'Accordo del 24 novembre 2005 tra regioni e province autonome per il riconoscimento reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali di cui all'Accordo della Conferenza unificata del 19 giugno 2003;
Considerato indispensabile completare il processo iniziato con la definizione degli standard formativi minimi delle competenze di base per i percorsi sperimentali triennali di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 gennaio 2004, attraverso la
definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, per stabilire un primo quadro omogeneo condiviso tra i sistemi di istruzione e formazione, che permetta:

– il reciproco riconoscimento delle competenze acquisite dalle persone;
– il processo di attribuzione del valore di credito alle certificazioni;
– la definizione di modalità di progettazione, di valutazione e certificazione congruenti con la logica delle competenze, prevedendo l'identificazione di elementi - abilità, capacità e conoscenze - reciprocamente comprensibili e traducibili;

Considerato necessario definire standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali nella prospettiva di un
quadro complessivo di standard professionali di riferimento per il sistema-Paese,
e sostenendo:

– il processo sociale che sostanzia il diritto della persona di esigere la certificazione relativa alle proprie acquisizioni ed il riconoscimento delle stesse;
– l'integrazione e la permeabilità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro, in funzione della progressione dei livelli di apprendimento e di professionalizzazione delle persone, a prescindere dal tempo e dal contesto di acquisizione;
 

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
 


Premesso che:

– l'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 ha sancito la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata almeno triennale, rivolta ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di studi e caratterizzata da curricoli formativi mirati ad innalzare il livello delle competenze di base e contenenti, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate, che consentano il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE);
– l'Accordo Stato-regioni del 15 gennaio 2004, in attuazione di quanto previsto dal punto 4) dell'Accordo Quadro del 19 giugno 2003 dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ha definito un primo quadro di standard formativi minimi relativamente alle competenze di base, ai fini della spendibilità a livello nazionale delle certificazioni e dei titoli in esito ai percorsi stessi e della riconoscibilità dei crediti, nonché dei passaggi tra i diversi percorsi di istruzione e formazione. Tale quadro attende un suo completamento attraverso la definizione di standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali:
– l'introduzione a livello nazionale di una prima cornice di standard formativi minimi, seppur limitatamente all'ambito sperimentale, ha rappresentato per il sistema Paese un significativo elemento di novità, con positive ricadute entro i diversi sistemi dell'istruzione e della formazione, promuovendo e facilitando processi di reciproca integrazione;
– la definizione di un quadro di standard formativi minimi costituisce, pertanto, un contributo e si colloca nella più ampia prospettiva di realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro, finalizzato a garantire alla persona, nell'ottica dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ed in coerenza con le indicazioni europee, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi ed i differenti territori, grazie alla trasparenza e leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi ambiti di studio, di formazione e di lavoro;

in tale prospettiva sistemica di più ampio respiro, il processo di definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali avviato nell'ambito dei percorsi sperimentali potrà collocarsi entro una cornice unitaria di riferimento di standard professionali, condivisa a livello nazionale, imperniata sulla definizione e l'individuazione delle figure professionali, rispetto al quale i diversi sistemi regionali relativamente ai percorsi di istruzione, formazione declineranno i propri specifici profili;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
 


– adottare gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, riferite alle 14 figure individuate sulla base di quanto di comune certificato dalle regioni e province autonome in esito ai percorsi sperimentali triennali, di cui al
documento tecnico allegato al presente Accordo e di questo parte integrante (Allegati 1 e 2), come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnico-professionali, in una prospettiva di raccordo con un quadro comune nazionale di standard professionali;
– adottare le Linee guida relative alla compilazione dei modelli della certificazione finale ed intermedia delle competenze di cui all'Accordo del 28/10/2004, contenute nel
documento tecnico allegato al presente Accordo e di questo parte integrante;
– adottare i criteri metodologici definiti nel
documento tecnico allegato al presente Accordo
e di questo parte integrante ai fini della manutenzione e dell'aggiornamento degli standard formativi minimi nazionali, relativamente sia alle competenze di base, sia alle competenze tecnico-professionali;
– fino all'entrata in vigenza del nuovo ordinamento effettuare annualmente la revisione periodica degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali, sancita con Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
– consentire alle regioni che lo ritenessero necessario ed opportuno di procedere alla sostituzione dei certificati provvisori rilasciati dagli enti di formazione in esito ai percorsi sperimentali triennali conclusi a giugno 2006, con i certificati definitivi aventi caratteristiche uniformi di struttura e formato;
– estendere i contenuti del presente Accordo anche ai casi in cui l'offerta formativa realizzata sul territorio preveda l'attivazione del 4° anno.

Il presente Accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale quale riferimento per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 1.
 

IL PRESIDENTE
Linda Lanzillotta

IL SEGRETARIO
Giuseppe Busia
 

ALLEGATI

– Allegato 1: Documento tecnico standard formativi minimi
– Allegato 2: Figure professionali percorsi sperimentali triennali