Sul nuovo canale di reclutamento dei docenti (art.5) .
Francesco Manetti, docente a tempo determinato di Scuola
Secondaria,
Avant le dèluge: analisi
e comento del decreto legislativo del 17/10/2005 sul nuovo canale di
reclutamento dei docenti Il decreto prevede che, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, ogni aspirante docente debba conseguire una laurea magistrale (ovvero seguire dei corsi biennali di laurea specialistica - che di fatto soppianteranno, a partire dall’anno accademico 2006/2007 [comma 1, art. 9], l’attuale SSIS) [comma 6, art.1]. L’accesso a questi corsi di laurea abilitanti sarà a numero chiuso, calcolato sulla base del numero, maggiorato del 30%, dei posti di insegnamento che si prevede di dover coprire, in base alle programmazioni triennale del fabbisogno di personale docente, nelle scuole della regione in cui si svolgeranno i corsi [comma 3, art. 3]. Conseguita la laurea magistrale abilitante, i neo-abilitati saranno inseriti non nelle graduatorie permanenti provinciali, bensì, sulla base del voto conseguito, in un albo regionale, che sarà tenuto non presso i Centri Servizi Amministrativi (ex-Provveditorati), bensì presso gli uffici scolastici regionali [art. 5]. I neo-abilitati svolgeranno quindi un “anno di applicazione”, consistente nell’essere assunti, per la durata di un anno scolastico, da una scuola della regione nel cui albo hanno scelto di inserirsi. Nel corso di questo anno di applicazione, i neo-abilitati avranno piena responsabilità di insegnamento (non affiancano un docente di ruolo, ma sono essi stessi a svolgere lezione). L’anno di applicazione si svolgerà sotto la supervisione di un tutor (un docente della scuola in cui viene svolto l’anno di applicazione); prevede inoltre l’elaborazione e la discussione (con attribuzione di punteggio) di una relazione sul lavoro didattico svolto. Di fatto, si tratta dell’anno di prova al quale sinora erano sottoposti i neo-immessi in ruolo, con la differenza che, in questo caso, l’anno di prova è svolto in qualità di supplenti [art. 6]. Ottenuta l’abilitazione tramite i due anni di laurea specialistica e superato l’anno di applicazione, l’aspirante docente dovrà partecipare, per ottenere un effettivo posto di insegnamento a tempo indeterminato, a dei concorsi (che saranno indetti con cadenza almeno triennale). Questi concorsi saranno riservati esclusivamente a chi avrà ottenuto l’abilitazione tramite laurea specialistica e avrà superato l’anno di applicazione; non potranno quindi parteciparvi coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite concorso ordinario, concorso riservato o SSIS [comma 6, art.]. Viene però prospettata la possibilità (i criteri di accesso ai corsi sono rinviati a ulteriori decreti), per chi ha già un titolo di studio universitario acquisito in base al previgente ordinamento, di poter accedere ai corsi di laurea specialistica abilitante o di poter acquisire, tramite corsi universitari, ulteriori abilitazioni [ultimo periodo comma 5, art. 3 e comma 6, art. 3]. A partire, presumibilmente, dall’anno scolastico 2009/10 o 2010/11 (ovvero quando i primi neo-abilitati avranno concluso il loro percorso e avranno potuto sostenere il primo concorso previsto dal decreto), i posti di insegnamento a tempo indeterminato saranno riservati per il 50% a chi è inserito nelle graduatorie permanenti e per il restante 50% a chi si sarà abilitato tramite laurea specialistica, avrà svolto l’anno di applicazione con esito positivo e avrà superato il successivo concorso [comma 5, art. 1].
In sintesi: 1. A partire dall’anno accademico 2006/07 coloro che, sprovvisti di titolo di studio universitario e di abilitazione all’insegnamento, vorranno diventare docenti di scuola materna, primaria o secondaria di I e di II grado dovranno, una volta conseguita la laurea breve, conseguire una laurea magistrale che consentirà loro di ottenere, contestualmente all’esame finale, l’abilitazione all’insegnamento. 2. L’abilitazione conseguita tramite laurea specialistica permetterà l’inserimento in un apposito albo regionale, che costituirà una graduatoria distinta rispetto alle attuali graduatorie permanenti provinciali in cui sono inseriti i precari storici. 3. I neo-abilitati svolgeranno dunque un anno di applicazione, consistente nell’avere un incarico di docenza sotto la supervisione di un tutor, al termine del quale è prevista la discussione di una relazione sul lavoro svolto, con attribuzione di punteggio. 4. Superato l’anno di applicazione, i neo-abilitati potranno partecipare a dei concorsi a cattedra (che saranno indetti almeno ogni tre anni sulla base dei posti di insegnamento effettivamente disponibili) per poter entrare di ruolo.
Normativa: www.istruzione.it/normativa/2005/dlgs_formazione_171005.shtml Riflessioni (per quel che riguarda i futuri neo-abilitati) 1. Dato che l’albo nel quale saranno inseriti i neo-abilitati è regionale, si suppone che l’anno di applicazione potrà essere svolto in una scuola della regione nel cui albo il neo-abilitato ha scelto di inserirsi. Poiché l’albo prevede una graduatoria per punteggio, si suppone che saranno i neo-abilitati a poter scegliere, fra quelle disponibili, la sede che preferiscono (sono infatti gli uffici scolastici regionali ad assegnare i docenti alle scuole, e non, contrariamente a ciò che qualcuno inizialmente prospettava, i dirigenti scolastici a sceglierli per chiamata diretta) [comma 1, art. 6]. 2. Sarà effettivamente garantita la possibilità, per ciascun neo-abilitato, di poter svolgere l’anno di applicazione nell’anno scolastico immediatamente seguente l’anno accademico in cui si sarà conseguita la laurea magistrale? Perché ciò sia possibile, il numero chiuso dei corsi dovrà effettivamente corrispondere alle prospettive concrete di insegnamento in ambito regionale. 3. Non è chiaro se i neo-abilitati, una volta superato l’anno di applicazione, potranno, in attesa dei concorsi a cattedra, ottenere ulteriori incarichi di supplenza. Se il loro contratto di inserimento formativo fosse da intendersi come contratto di formazione lavoro, potrebbero al massimo ottenere soltanto un secondo anno di incarico (il contratto di formazione lavoro ha la durata di 24 mesi e non è rinnovabile). Tanto meno è dunque specificato come verrebbero eventualmente ripartite le disponibilità di posti a tempo determinato fra i neo-abilitati (inseriti nell’albo regionale) e i precari storici (inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali). 4. Non è specificata la funzione del punteggio che sarà attribuito al termine dell’anno di applicazione, ma è ovvio supporre che esso andrà ad aggiungersi al punteggio che sarà conseguito in sede di concorso. 5. Non viene specificato se i neo-abilitati che non supereranno il concorso a cattedra o che, pur superandolo, non riusciranno comunque a ottenere un incarico a tempo indeterminato potranno continuare a concorrere all’assegnazione di incarichi a tempo determinato. Se così non fosse, il nuovo sistema di reclutamento diverrebbe, di fatto, nel suo segmento finale, eccessivamente selettivo (solo i migliori potrebbero avere la garanzia di un posto a tempo indeterminato). Se, invece, così fosse, si creerebbe entro breve tempo un nuovo tipo di precariato storico, in tutto e per tutto simile a quello che attualmente affolla le graduatorie permanenti provinciali.
Riflessioni (per quel che riguarda i precari storici) 1. Quando si parla di precari storici, bisogna distinguere, come sappiamo, fra numerose categorie, spesso in conflitto l’una nei confronti delle altre. a) chi è inserito nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti e, pur essendo già abilitato, ha partecipato all’ultimo concorso ordinario (e dunque concorre all’immissione in ruolo tramite il cosiddetto doppio canale) b) chi è inserito nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti e non ha partecipato all’ultimo concorso ordinario (e attende dunque l’immissione in ruolo unicamente tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti) c) chi si è inserito nella terza fascia delle graduatorie permanenti tramite l’ultimo concorso ordinario (e dunque concorre all’immissione in ruolo tramite il cosiddetto doppio canale) d) chi si è inserito nella terza fascia delle graduatorie permanenti tramite un concorso ordinario precedente quello del 1999, tramite concorso riservato o tramite SSIS (e dunque concorre all’immissione in ruolo unicamente tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti) Attualmente, hanno, in genere, concrete possibilità di entrare di ruolo soltanto coloro che si trovano nelle prime posizioni della prima fascia delle graduatorie permanenti e coloro che sono inclusi nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso ordinario. Il nuovo sistema di reclutamento lascerebbe pressoché invariate le possibilità di immissione in ruolo per chi si trova nelle prime posizioni della prima fascia delle graduatorie permanenti; le toglierebbe invece a chi ha ottenuto l’abilitazione tramite l’ultimo concorso ordinario ed è inserito in terza fascia, in quanto, con i nuovi concorsi riservati ai neo-abilitati, si cesserebbe di attingere alla graduatoria di merito dell’ultimo concorso ordinario. 2. Poiché i nuovi concorsi sono riservati ai neo-abilitati, i precari storici dovrebbero, per potervi partecipare, conseguire, pur essendo già abilitati, una laurea magistrale abilitante e svolgere, pur avendo presumibilmente molti anni di insegnamento alle spalle, un anno di applicazione. Si tratta, ovviamente, di un’ipotesi assurda per qualunque categoria di precario storico. Prendiamo in esame due categorie di precari storici poste l’una all’estremo dell’altra: il precario ultracinquantenne che insegna da più di vent’anni e il sissino che si abiliterà, fra due anni, al termine dell’ultimo ciclo della SSIS. Il precario ultracinquentenne troverà assurdo, per non dire avvilente, doversi reiscrivere all’università e svolgere un anno di applicazione per apprendere e dimostrare ciò che, nel corso della sua carriera di supplente, avrà senz’altro già appreso e potuto dimostrare ai propri colleghi, ai propri studenti e ai dirigenti scolastici per i quali ha lavorato. Il sissino che si abiliterà con l’ultimo ciclo SSIS troverà assurdo, per non dire insensato, dover immediatamente ripetere il percorso di formazione che ha appena concluso (che cosa distingue, infatti, i due anni di SSIS dai due anni di corso di laurea specialistica?). Peraltro, è forse preclusa, per i precari storici, la possibilità di percorrere il nuovo canale di reclutamento: se il “contratto di inserimento formativo” fosse inteso come contratto di formazione lavoro (che ha la caratteristica di essere riservato a chi ha meno di 32 anni), quasi nessun precario storico potrebbe svolgere l’anno di applicazione, fase fondamentale del nuovo canale di reclutamento, dato che la maggior parte dei precari storici, salvo forse chi si è abilitato tramite gli ultimissimi cicli della SSIS, ha più di 32 anni).3. L’aspetto più preoccupante per i precari storici è però costituito dal fatto che non viene specificato, nel decreto, come, a partire dall’anno scolastico 2008/09 (il primo in cui sarà possibile svolgere l’anno di applicazione), saranno ripartiti i posti a tempo determinato fra chi è inserito nelle graduatorie permanenti e i neo-abilitati. E’ ovvio però prevedere che, come minimo, ricalcando il criterio di assegnazione dei posti a tempo indeterminato, almeno la metà delle cattedre di durata annuale sarà assegnata ai neo-abilitati. Si potrebbe però anche sospettare (data la reticenza del decreto legislativo su questo punto) che saranno riservate ai neo-abilitati tutte le cattedre di durata annuale e che ai precari inseriti nelle graduatorie permanenti verranno riservati solo i cosiddetti spezzoni e i posti di insegnamento che si rendessero vacanti nel corso dell’anno scolastico. Se così fosse, si avrebbe una sostanziale espulsione dal mondo della scuola di tutti quei precari che, per la loro posizione nelle graduatorie permanenti, non hanno la prospettiva di poter entrare di ruolo nell’arco dei prossimi 3-4 anni (e ovviamente stiamo parlando di decine e decine di migliaia di persone).
Conclusioni Il nuovo canale di reclutamento dei docenti, tentando di favorire l’ingresso e nel mondo della scuola, con contratti a tempo indeterminato, di docenti giovani (ovvero di età inferiore ai 32 anni circa), penalizza fortemente quella fascia di docenti precari (inclusi, tipicamente, nella terza fascia delle graduatorie permanenti) di età compresa fra i 30 e i 50 anni, che hanno conseguito l’abilitazione nel corso degli ultimi anni e che, in genere, hanno già svolto molti anni di supplenza. Più in generale, l’obbligo, per i neo-abilitati, di svolgere un anno di applicazione rischia di impedire a molti docenti storici - se non, nella peggiore delle ipotesi, alla totalità dei docenti precari - di poter ottenere, in attesa dell’immissione in ruolo, degli incarichi annuali a tempo determinato. Mi pare dunque sensato che, superando gli interessi particolari che li hanno finora contrapposti, tutti i docenti precari (di prima, seconda e terza fascia, abilitatisi tramite concorso ordinario, riservato o SSIS) si uniscano nel contrastare il decreto legislativo in questione chiedendo: 1. che i nuovi corsi di laurea specialistica si limitino a sostituire la SSIS, ovvero si limitino ad inserire stabilmente la SSIS nel percorso universitario; i neo-abilitati non dovranno quindi essere inseriti in specifici albi regionali, ma nella terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali, dove saranno loro riconosciuti, oltre al punteggio di abilitazione, i 24 punti aggiuntivi già attribuiti ai sissini; 2. che il nuovo percorso di formazione non preveda l’anno di applicazione, ovvero che permanga unicamente, come ultima verifica prima dell’effettiva immissione in ruolo, l’iter dell’attuale anno di prova; 3. che i posti a tempo determinato di qualsivoglia consistenza oraria (cattedre e spezzoni) e durata (annuale o temporanea) continuino ad essere assegnati attingendo unicamente alle graduatorie permanenti provinciali e alle graduatorie di circolo e di istituto; 4. che gli eventuali futuri concorsi siano aperti a tutti gli abilitati. |