Supplenze: ecco le nuove regole.

da ScuolaOggi del 30/7/2005

 

Il Miur emana finalmente le disposizioni sull'assegnazione della supplenze. Un atto ancora una volta deciso unilateralmente, senza, cioè, un preventivo accordo sindacale. Ecco il primo commento della Cgil scuola: "Le note prot. 1395 e 1397 relative alle procedure di conferimento delle supplenze annuali per il personale docente e ATA. A differenza di quanto concordato nell’incontro del 22 Luglio nessuna bozza è stata consegnata alle organizzazioni sindacali e l’amministrazione ha proceduto, con notevole ritardo, alla diretta emanazione delle circolari senza tener conto di alcune delle richieste presentate in quella sede, in particolare per quanto riguarda gli spezzoni orari fino a 6 ore.


La nota 1395 precisa
per tutto il personale (Docente e ATA) che:

· è confermata la possibilità di delega al CSA/Dirigenti scolastici o a persona di fiducia;

· non sono applicabili le sanzioni in caso di non accettazione di una nomina;

· è possibile rinunciare ad una proposta di assunzione già accettata per conseguirne un’altra più favorevole, fino al 31 agosto.


Spezzoni fino a 6 ore

Le richieste unitarie presentate il 22 Luglio non sono state accolte e la nota dispone in modo perentorio che gli spezzoni fino a 6 ore non siano resi disponibili per le supplenze da graduatorie permanenti. Si tratta di una interpretazione a nostro avviso illegittima, come già hanno dimostrano alcune sentenze, e sulla quale assumeremo tutte le iniziative necessarie a tutela del personale penalizzato da tale scelta.


Per il
personale ATA si precisa che:

· le eventuali disponibilità di ore derivanti da part-time devono essere incluse nel piano delle supplenze annuali;

· le ore derivanti da part-time possono essere aggregate per formare posti interi anche se in diverse istituzioni scolastiche;

· le supplenze conferite dai dirigenti scolastici, una volta esaurite le graduatorie provinciali, sono fino al termine delle attività didattiche (30/06), contrariamente a quanto richiesto dalla FLC Cgil e dalle altre organizzazioni sindacali che ritenevano che i posti dovessero conservare la caratteristica originaria anche quando tornano alle graduatorie d’istituto, come avviene per i docenti;


Personale ATA che ha chiesto l’inserimento in terza fascia in altra provincia

La nota 1397 chiarisce finalmente quanto il Miur ci aveva già comunicato: il personale ATA incluso nelle graduatorie dei 24 mesi o dagli elenchi dei 30 giorni che abbia chiesto l’inserimento in provincia diversa per la terza fascia d’istituto può accettare, fino al 31 agosto, supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nella provincia di provenienza rinunciando alla domanda di terza fascia e al relativo depennamento. Se invece entro il 31/08 non si accettano supplenze la domanda per la terza fascia resta valida e dal primo settembre si viene depennati dalle graduatorie originarie.

Si tratta di una decisione dell’amministrazione fortemente contestata e che penalizza il personale interessato e giunge con notevole ritardo rispetto alle operazioni di nomina che in molte province si sono già concluse.


Trasparenza e pubblicizzazione delle operazioni

A seguito delle pressanti sollecitazioni della FLC Cgil e delle altre organizzazioni sindacali, il Miur ha specificato in modo inequivocabile l’obbligo per i CSA e per i Dirigenti scolastici di procedere alle operazioni di nomina attraverso procedure trasparenti, opportunamente pubblicizzate (per tempo) e che tutti gli atti siano chiari e accessibili.