LA DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI.

dall'INPS 7/3/2006

 

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.
 

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps o al centro per l'impiego, competenti per residenza, o tramite i Patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta sul modulo DS21.
Alla domanda devono essere allegati:
la dichiarazione (modello DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
la richiesta di detrazioni d'imposta.

I modelli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

 

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

con assegno circolare;

con bonifico bancario o postale;

allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

L'INDENNITÀ ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI