Bozza nuova Tabella di valutazione Titoli Graduatorie ad
Esaurimento.
dal
Coordinamento Precari di Venezia,
2006
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE
AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED
ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004,
INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).
A)
TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
A.1)
Per il
superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai
soli fini abilitativi o di idoneità,
per il
conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.),
per
l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e
riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso
o al medesimo posto per cui si chiede d'inserimento nella graduatoria
permanente,
per il diploma di "Didattica della musica"
(1),
valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e
32/A,
per il
diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a
seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico,
per la laurea in Scienze della formazione primaria
(2),
valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria,
sono
attribuiti fino a un massimo di punti 12.
Nel
predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al
punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai
soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o
esame, fino a 59 punti 4
per il punteggio da 60 a 65 punti 5
per il punteggio da 66 a 70 punti 6
per il punteggio da 71 a 75 punti 7
per il punteggio da 76 a 80 punti 8
per il punteggio da 81 a 85 punti 9
per il punteggio da 86 a 90 punti 10
per il punteggio da 91 a 95 punti 11
per il punteggio da 96 a 100 punti 12.
A.2)
Ai
fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):
a)
si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione
o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al
voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per
esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna
si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli,
espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi,
rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per
esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta
il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se
più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre
rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di esame, di cui alla legge n. 124 del 3 giugno 1999, deve essere
valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo
all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali
conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal
Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE
del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio
conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di
cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il
giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono
attribuiti punti 8.
A.4)
In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1):
Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di
durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24
per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio
specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione.
Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza
di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione, a scelta dell'interessato.
Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della
musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i
corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID)
(3)
sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata
legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due
classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione a scelta
dell'interessato.
Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria con la
laurea in Scienze della formazione primaria, sono attribuiti ulteriori
punti 30.
A.5)
Per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con
esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di
cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) e A.3),
ulteriori punti 6.
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
B.1)
Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o
primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali
ovvero nelle scuole paritarie (4),
ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli
alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo,
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti
2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti
12.
B.2)
Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola
primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata,
ovvero nelle "scuole non paritarie",
di cui alla
legge n. 27 del 3 febbraio 2006,
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti
1, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti
6.
B.3)
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1)
e B.2):
a) è
valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso
del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale
si chiede l'inserimento in graduatoria;
b)
il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il
possesso del prescritto titolo di accesso, è valutato in una delle
classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta
dell'interessato;
c)
non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il
periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della
musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria;
d)
il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole
dell'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato
in Italia;
e)
il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di
studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per
intero se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della
scuola statale;
f)
per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:
1.
il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in
più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a
scelta dell'interessato;
2. il servizio prestato in classe di concorso o posto di
insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è
valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al
punto B.1) e B.2);
3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola
primaria e in qualità di personale educativo è valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attività;
4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di
secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie
relative a tali tipi di scuole;
5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle
scuole elementari pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla
legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori
e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
C) ALTRI TITOLI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)
[Massimo 10 punti complessivi per le specializzazioni, i
master e i perfezionamenti. Questi limiti operano anche rispetto al
passato, fermo restando il mantenimento di eventuali migliori
valutazioni già acquisite]
C.1)
Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che
danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.8)
e C.9) (5)
sono attribuiti punti 3.
C.2)
Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in
aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto
A.1), sono attribuiti punti 3.
C.3)
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2):
a. nel caso di abilitazioni conseguite per
ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio
è attribuito per una sola abilitazione
(6);
b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la
scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per
le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.
C.4) Per ogni titolo professionale
conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al
titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti
punti 3.
C.5) Per il dottorato di ricerca o
diploma di specializzazione equiparato per legge o per Statuto
(7)
(si valuta un solo titolo) punti 12.
C.6)
Per il diploma di specializzazione di durata pluriennale
(7)
(si valuta un solo titolo) punti 6.
C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario
di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60
crediti), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si
riferisce la graduatoria, (8)
(9)
(fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 3.
C.8)
Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento
universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli
insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria,
(8)
(9)
(fino ad un massimo dì tre) sono attribuiti punti 1.
C.9) Limitatamente alla
graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per
la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la
scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10)
Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola primaria, per la laurea in lingue
straniere, prevista per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A,
di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, per
l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti
punti 6.
NOTE
1)
Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato
conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla
graduatoria.
2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore
abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3) Per le classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A,
di cui al D.M. n. 39/98.
4) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con
modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato
nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000 è valutato per
intero.
5) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali.
I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di
Belle Arti sono equiparati alle lauree triennali.
Il diploma ISEF è equiparato alla laurea triennale in Scienze delle
attività motorie e sportive.
Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente
tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco"
dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.
6) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una
abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un
solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre
abilitazioni, ai sensi del punto C.3).
7) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione
Europea.
8) Si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico.
9) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento.