COORDINAMENTO PRECARI E

DISOCCUPATI DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI VENEZIA

 

 

Bozza nuova Tabella di valutazione Titoli Graduatorie ad Esaurimento.

dal Coordinamento Precari di Venezia, 2006

 

ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296).


A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1)

Per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,

per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.),

per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede d'inserimento nella graduatoria permanente,

per il diploma di "Didattica della musica" (1), valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,

per il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico,

per la laurea in Scienze della formazione primaria (2), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e della scuola primaria,

sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59   punti  4
per il punteggio da 60 a   65    punti   5
per il punteggio da 66 a   70    punti   6
per il punteggio da 71 a   75    punti   7
per il punteggio da 76 a   80    punti   8
per il punteggio da 81 a   85    punti   9
per il punteggio da 86 a   90    punti 10
per il punteggio da 91 a   95    punti 11
per il punteggio da 96 a 100    punti 12.
 

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n. 124 del 3 giugno 1999, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1). Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti punti 8.

A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1):
Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.
Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato.
Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID)
(3) sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione a scelta dell'interessato.
Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria con la laurea in Scienze della formazione primaria, sono attribuiti ulteriori punti 30.

A.5) Per le altre abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1) e A.3), ulteriori punti 6.

 

 

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie (4), ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia autorizzata, ovvero nelle "scuole non paritarie", di cui alla legge n. 27 del 3 febbraio 2006, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al precedenti punti B.1) e B.2):

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di accesso, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta dell'interessato;

c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

d) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:

1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato;
2. il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1) e B.2);
3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole;
5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole elementari pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

 

C) ALTRI TITOLI  (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30) [Massimo 10 punti complessivi per le specializzazioni, i master e i perfezionamenti. Questi limiti operano anche rispetto al passato, fermo restando il mantenimento di eventuali migliori valutazioni già acquisite]

C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.8) e C.9) (5) sono attribuiti punti 3.

C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1), sono attribuiti punti 3.

C.3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2):

a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (6);
b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.

C.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.

C.5)
Per il dottorato di ricerca o diploma di specializzazione equiparato per legge o per Statuto (7) (si valuta un solo titolo) punti 12.

C.6) Per il diploma di specializzazione di durata pluriennale (7) (si valuta un solo titolo) punti 6.

C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti), con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria,
(8) (9) (fino ad un massimo di tre) sono attribuiti punti 3.

C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (8) (9) (fino ad un massimo dì tre) sono attribuiti punti 1.

C.9)
Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per la laurea in lingue straniere, prevista per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, sono attribuiti punti 6.

 


NOTE

1) Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.

2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3) Per le classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98.

4) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000 è valutato per intero.

5) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali.
I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti sono equiparati alle lauree triennali.
Il diploma ISEF è equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive.
Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.

6) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).

7) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea.

8) Si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico.

9) La "coerenza" va riferita agli specifici programmi di insegnamento.