Supplenti inesistenti. di Giuliana Bagliani, 21/5/2007.
Per tutto ciò che attiene alla tutela dei bambini e del loro diritto allo studio, spetta unicamente ai genitori chiedere provvedimenti, nel caso vengano lesi il diritto allo studio degli allievi e il diritto alla regolarità del servizio scolastico e non sia pertanto garantito l’ordinato svolgimento delle lezioni, nel rispetto della finalità istituzionale dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Anche in base all’ultima Legge Finanziaria, deve essere data priorità alle spese necessarie a garantire quanto premesso, per evitare l’interruzione del servizio pubblico (art. 331del codice penale). In base alle disposizioni vigenti, per le assenze fino a 5 giorni dei docenti della scuola primaria, i Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo di utilizzare prioritariamente per le sostituzioni gli insegnanti interni al plesso di servizio, per tutte le ore di contemporaneità NON programmate dal Collegio dei Docenti. Negli altri casi (assenze di docenti della scuola dell’infanzia, assenze dei docenti superiori a 5 giorni nella scuola primaria) i Dirigenti Scolastici hanno il dovere-potere di conferire le supplenze, in base al generale potere organizzativo del Capo d’Istituto, che assolve la finalità dell’Istituzione scolastica di corrispondere alla domanda di istruzione degli studenti, titolari del diritto all’apprendimento costituzionalmente garantito. Per gli alunni diversamente abili, tale diritto è rafforzato dal diritto all’integrazione scolastica, anch’esso di derivazione costituzionale. L’attuazione puntuale dei piani di studio annuali, programmati dal Collegio dei Docenti e che non dovrebbero subire contrazioni o rettifiche a seguito di assenze da parte dei docenti titolari di classe, soddisfa i diritti costituzionali suddetti. D’altronde, nella funzione docente, vincolante in base al CCNL in vigore (art. 24, comma 3), è sancita la responsabilità di “elaborare, attuare e verificare” gli aspetti pedagogico-didattici, deliberati collegialmente: ne derivano quindi anche tutti gli impegni individuali inseriti nel POF, documento pubblico che è a disposizione delle famiglie già al momento delle iscrizioni alla scuola. Dal POF derivano pure gli orari settimanali e giornalieri delle lezioni, che vengono comunicati, per prassi e per evidenti ragioni organizzative, alle famiglie e agli alunni (quaderni/libri/materiali specifici/compiti domestici da portare a scuola). Modifiche ed adattamenti di tali orari, necessari per ragioni didattiche od organizzative, hanno d’abitudine comportato una corretta informazione alle famiglie degli alunni, soprattutto per mantenere la loro massima collaborazione con la scuola e per garantire il loro coinvolgimento, che è indispensabile, soprattutto nel sostegno affettivo ai figli, impegnati nel raggiungimento delle competenze così come programmato. Sul mantenimento degli obiettivi indicati nel POF e della conseguente programmazione, la loro riduzione o ampliamento, gli insegnanti sono tenuti a relazionare ai rappresentanti di classe, nei Consigli di Interclasse (T.U., Parte prima, Titolo I, Capo I, Sez. I, Art.5, comma 8), organismo in cui “si esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione”. I rapporti individuali con le famiglie, inoltre, sono configurati come uno degli “adempimenti individuali” dei docenti (paragrafo c, comma 2 dell’art. 27 – Attività funzionali all’insegnamento, del CCNL in vigore), senza peraltro distinguere se ciò debba avvenire per vie orali o scritte. Secondo quanto premesso, si manca ai propri doveri di docente – impegnato nella scuola primaria per 22 ore di insegnamento – e si è in difetto, se non si mette a conoscenza delle famiglie il fatto che le lezioni sono state sospese e che c’è stata una cancellazione delle attività programmate, tanto più se ciò non è riconducibile a una singola eccezionale situazione di emergenza, ma ha una ripetitività tale da comportare inevitabilmente modifiche in peius nella formazione degli alunni. E’ necessario anche indicare le motivazioni di tutto ciò: la mancata nomina dei supplenti necessari. La comunicazione di tali situazioni andrebbe inviata al Dirigente Scolastico, al Presidente del Consiglio d’Istituto, alla RSU d’Istituto, ai genitori dei bambini ospitanti ed a quelli ospitati, verso i quali, tra l’altro, gli insegnanti assumono tutte le responsabilità civili e penali, senza neppure conoscerne i nominativi e senza avere a disposizione i recapiti telefonici delle loro famiglie: per queste necessità di accoglienza e di sorveglianza di alunni di altre classi sarebbe utile, a tutela di tutti, un ordine scritto da parte del Dirigente Scolastico, completo dei dati suddetti, indispensabili nei casi di emergenza. Si ricordano i limiti numerici in base ai quali si sospende l’insegnamento e si attua la pura sorveglianza: più di 25 alunni nella scuola primaria, se appartenenti a classi parallele; più di 12 alunni se si tratta di classi non parallele (in questo caso si forma una pluriclasse); più di 28 alunni per la scuola dell’infanzia. Sarebbe opportuno e corretto che le situazioni di criticità che si verificano in un continuum inarrestabile, per le già conosciute difficoltà di copertura finanziaria per le supplenze temporanee, fossero quindi comunicate dal singolo docente all’utenza ed all’Amministrazione scolastica, permettendo così un monitoraggio e una documentazione precisa del fenomeno, anche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le famiglie. Modello di comunicazione della sospensione delle lezioni per l’impegno di sorveglianza, causa l’assenza di colleghi e la mancata nomina di supplenti che li sostituiscono:
Giuliana Bagliani - Trieste
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