Il punteggio del diploma abilitante si può aggiungere a quello di servizio. Precari solo abilitati, punteggi cumulabili. (Nota Istruzione 1765/2006) da Cittadino Lex del 27/11/2006
I docenti precari, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, possono cumulare il punteggio del diploma di specializzazione all’insegnamento secondario con il punteggio di servizio prestato durante la frequenza al corso di specializzazione. Il chiarimento è contenuto in una nota emanata dal Ministero dell’istruzione il 16 novembre 2006, in risposta a un quesito inviato da un dirigente scolastico. Secondo l’amministrazione centrale il divieto di cumulo tra il diploma di specializzazione all’insegnamento e il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza ai relativi corsi vale solo per le graduatorie permanenti provinciali di III fascia. E dunque, non sussiste alcun divieto per gli elenchi di II fascia delle graduatorie che vengono compilate dalle scuole: le cosiddette graduatorie d’istituto. Questi elenchi sono a loro volta suddivisi in 3 fasce. Nella prima fascia vengono collocati gli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie permanenti provinciali, che conservano il punteggio e lo scaglione assegnati dall’ufficio scolastico provinciale all’atto dell’inserimento. E qui permane il divieto di cumulo tra diploma e servizio durante il corso. Nella seconda fascia (quella dove non vale il divieto di cumulo) vengono inclusi gli aspiranti docenti abilitati all’insegnamento, ma non inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali. E, infine, nella terza fascia delle graduatorie d’istituto vengono collocati gli aspiranti docenti in possesso del solo titolo di studio che consentire l’accesso ai concorsi per la materia richiesta. (27 novembre 2006)
Ministero
della Pubblica Istruzione D.G. per il personale della scuola Uff. III
All'Ufficio Scol. Reg. per la Basilicata Via
Mazzini, 80 85100 POTENZA Oggetto: Personale docente - graduatorie d'istituto di II fascia - valutabilità insegnamento durante corso SSIS.
È pervenuta la nota prot. n 2760/C7 del 9/11/06,
con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione
superiore "F. De Sarlo" di Lagonegro chiede di conoscere se il
servizio prestato durante il biennio di durata legale del
corso SSIS [1]
sia valutabile nell'ambito delle
graduatorie d'istituto di II fascia [2]
. NOTE [1] E’ il corso biennale abilitante che si frequenta presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario: le cosiddette Ssis. [2] Le graduatorie d’istituto di II fascia sono gli elenchi che vengono compilate presso le singole scuola dove vengono inclusi gli aspiranti docenti abilitati all’insegnamento che, però, non risultano ancora inclusi nelle graduatorie permanenti. I docenti già inclusi nelle permanenti vengono collocati nella prima fascia, mentre gli aspiranti docenti, in possesso del solo titolo di studio, non abilitati, vengono posti nella terza fascia. [3] Il divieto di cumulo dei punti del diploma Ssis e dell’eventuale servizio di insegnamento prestato durante la frequenza ai corsi di specializzazione è espressamente previsto dalla normativa solo per la terza fascia delle graduatorie permanenti provinciali.
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