Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Dipartimento per l'Università
l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica e per la Ricerca

Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica
 

Decreto del Direttore Generale

del 9 novembre 2004 prot. n. 359

Posti disponibili a.a. 2004-2005 per l'accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico nelle Accademie di Belle Arti

 

dal MIUR del 9/11/2004.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 ed in particolare l'art. 5 riguardante la formazione degli insegnanti;
Considerato l'art. 1, comma 3 della legge 4 giugno 2004, n. 143 con il quale si dispone che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di secondo livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e a seguito di esame finale; Considerato il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 relativo all'istituzione, dall'anno accademico 2004/2005, di corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi:

• 7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria
• 18A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
• 21A - Discipline pittoriche
• 22A - Discipline plastiche
• 25A - Disegno e storia dell'arte
• 28A - Educazione artistica

 

Considerato che il predetto decreto ministeriale dispone che non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10;

Considerata l'offerta potenziale, comunicata da ciascuna Accademia di Belle Arti in riferimento al numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico;

Tenuto conto del fabbisogno di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
Ravvisata l'opportunità di determinare in 25 unità il numero massimo di iscritti per classe in relazione al 1° anno di avvio del nuovo percorso formativo;


DECRETA

Art. 1

1. Il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico, è ripartito secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In relazione al contingente assegnato, le Accademie attivano il percorso formativo per ciascuna classe nel rispetto del limite fissato dall'art. 2 comma 6 del decreto ministeriale citato in premessa nonché delle esigenze di razionalizzazione dell'offerta formativa a livello territoriale.

3. Nel caso in cui le domande presentate dai candidati siano inferiori al numero minimo previsto per ciascuna classe, le Accademie possono consorziarsi tra loro per l'attuazione del relativo corso.

 

Art. 2

L'ammissione ai corsi di cui all'art. 1, è disposta da ciascuna accademia sulla base della graduatoria di merito nei limiti dei posti assegnati con il presente decreto.

Roma, 9 novembre 2004
 

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Bruno Civello