Il Consiglio di Stato sulle GP di Vicenza.

Gilda degli Insegnanti di Vicenza, da Il Precariota, 18/7/2006.

 

La GILDA degli Insegnanti ha segnalato l'ordinanza del Consiglio di Stato, di seguito riportata, al dirigente del CSA di Vicenza che ha assicurato l'assenza di conseguenze per le posizioni interessate alle prossime nomine a tempo indeterminato.

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testo dell' ordinanza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 3439/06
Registro Generale:4392/2006

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Sabino Luce
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Chieppa Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 11 Luglio 2006

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

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rappresentate e difese dall’ Avv. MASSIMO CANNIZZO
con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13
presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS

contro
MIUR-UFF.SCOLASTICO REG.VENETO-CENTRO SERV.AMM.VICENZA
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
 

...omissis...


per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA: SEZIONE III 314/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIE PROVINCIALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE SCUOLE I E II GRADO.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MIUR-UFF.SCOLASTICO REG.VENETO-CENTRO SERV.AMM.VICENZA

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa. Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto che il deposito del ricorso di primo grado non appare tardivo, alla luce della giurisprudenza, secondo cui la regola del perfezionamento della notificazione al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si applica ai fini della verifica della tempestività della notificazione, e non anche per il deposito del ricorso, il cui termine decorre dall’effettiva notificazione al destinatario (Cass., S.U., n. 458/05; Corte Cost., n. 154/05);
Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare ai fini di un riesame del punteggio attribuito alla ricorrente, che tenga conto della risposta fornita dal Ministero sulla base del parere del C.U.N. in relazione alla differenza tra Master universitari e Corsi di perfezionamento (doc. 4 fascicolo di primo grado);
 

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4392/2006 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, accogliendo la domanda cautelare nei sensi di cui in parte motiva.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 11 Luglio 2006

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4392/2006 ) è stata trasmessa al .............................................................. a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma ..................... IL DIRIGENTE