Il Consiglio di Stato sulle GP di Vicenza.
Gilda degli Insegnanti di Vicenza, da
Il Precariota, 18/7/2006.
La GILDA degli
Insegnanti ha segnalato l'ordinanza del Consiglio di Stato, di seguito
riportata, al dirigente del CSA di Vicenza che ha assicurato l'assenza
di conseguenze per le posizioni interessate alle prossime nomine a
tempo indeterminato.
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testo dell'
ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 3439/06
Registro Generale:4392/2006
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Sabino Luce
Cons. Lanfranco Balucani
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Chieppa Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 11 Luglio 2006
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
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rappresentate e difese dall’ Avv. MASSIMO CANNIZZO
con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13
presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS
contro
MIUR-UFF.SCOLASTICO REG.VENETO-CENTRO SERV.AMM.VICENZA
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
...omissis...
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza
del TAR VENETO - VENEZIA: SEZIONE III 314/2006, resa tra le parti,
concernente GRADUATORIE PROVINCIALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE
SCUOLE I E II GRADO.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza
appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MIUR-UFF.SCOLASTICO REG.VENETO-CENTRO SERV.AMM.VICENZA
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa. Nessuno è comparso per le
parti;
Ritenuto che il deposito del ricorso di primo grado non appare
tardivo, alla luce della giurisprudenza, secondo cui la regola del
perfezionamento della notificazione al momento della consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario si applica ai fini della verifica
della tempestività della notificazione, e non anche per il deposito
del ricorso, il cui termine decorre dall’effettiva notificazione al
destinatario (Cass., S.U., n. 458/05; Corte Cost., n. 154/05);
Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare ai fini di un
riesame del punteggio attribuito alla ricorrente, che tenga conto
della risposta fornita dal Ministero sulla base del parere del C.U.N.
in relazione alla differenza tra Master universitari e Corsi di
perfezionamento (doc. 4 fascicolo di primo grado);
P.Q.M.
Accoglie l'istanza
cautelare (Ricorso numero: 4392/2006 ) e, per l'effetto, sospende
l’efficacia della sentenza impugnata, accogliendo la domanda cautelare
nei sensi di cui in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, 11 Luglio 2006
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero
4392/2006 ) è stata trasmessa al
.............................................................. a norma
dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
Roma ..................... IL DIRIGENTE