Reiterazione contratti a tempo determinato: richiesta alla UE l’apertura
di una procedura di infrazione

  da DirittoScolastico.it

Il Tribunale di Foggia con sentenza del 30 gennaio 2012 n.593/12 rigetta le domande nei confronti del MIUR di riqualificazione dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione e di risarcimento dei danni, ritenendo che il sistema di reclutamento a tempo determinato nel settore della Scuola pubblica costituisca una disciplina speciale e legittima.

In particolare la flessibilità immanente alle Istituzioni scolastiche (ancorata a fenomeni demografici) giustificherebbe il peculiare sistema di reclutamento del personale della scuola, sì da non configurarsi un abuso nella reiterazione di contratti di lavoro a tempo pieno e determinato nè alcuna situazione risarcibile, mancando una condotta antigiuridica.

A seguito di tale sentenza viene avanzata richiesta alla Commissione U.E. di apertura della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999.

Secondo i denuncianti difatti “lo Stato italiano, considerato nel complesso del sue strutture sta ponendo in essere comportamenti finalizzati a sottrarre il personale alle dipendenze, sue e delle amministrazioni che da esso dipendono, all’applicazione della clausola 5 della Direttiva, con la conseguenza della privazione di tutele in capo ai denuncianti e, più in generale, a tutti i lavoratori pubblici italiani.

Pare infatti evidente che privare la norma preventiva di cui all’art. 5, comma 4 bis del Decreto legislativo 368/2001, della possibilità di convertire il contratto per il solo settore pubblico scolastico significa privare di ogni misura preventiva e repressiva la successione di contratti e, quindi, rendere priva di effettività la norma dispositiva circa la durata massima dei contratti, tanto più che lega la residua misura del risarcimento del danno previsto dall’art. 36, comma 5, del Decreto legislativo 165/2001 ad un onere della prova tanto pregnante da rendere diabolico per il dipendente oggetto della reiterate assunzioni provare i danni conseguenti.”

 

(Documento inviato dall’Avv. Alfredo Donatacci)

 

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