Precari: Profili di illegittimità della norma licenziata dal C.d.M.
Decreto sviluppo:
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13-5-2011 è stato pubblicato il
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70
(Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia). Avvocato Francesco Orecchioni da DirittoScolastico.it, 15.5.2011
E’ quanto ci si chiede ad una prima
lettura del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 5 maggio 2011.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni».
19. Il comma 14-bis dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in
alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
né consentire la maturazione di anzianità
utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo,
da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle
disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili,
previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
“Affinché una
norma interpretativa, e quindi retroattiva, possa essere considerata
costituzionalmente legittima, è necessario che la stessa si limiti a
chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, che
non integri il precetto di quest’ultima e, infine, che non adotti
un’opzione ermeneutica non desumibile dall’ordinaria esegesi della
stessa” (C.d.S., sez. V, 2 luglio 2002, n. 3612); “l’efficacia
retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al
limite del rispetto del principio dell’affidamento dei consociati
nella certezza dell’ordinamento giuridico, con la conseguenza
dell’illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa
che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a
quella affermatasi nella prassi (Corte Costituzionale 27 novembre
2000, n. 525)”. (Consiglio di Stato - n. 872/2005). La recente sentenza della Corte Costituzionale sulla vexata quaestio dell’inserimento “a pettine” (n. 41 del 7 febbraio 2001) è tornata sulla questione, ricordando che “per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione (ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario), potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006). “Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione”. “La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica”.
Come si ricorderà, la Suprema Corte, su
tali basi, ha decretato l’illegittimità costituzionale della legge
per manifesta irragionevolezza. |