Tribunale di Brindisi - Sentenza n. 460-2010.
Supplenza su posto vacante - durata annuale con
termine al 31 agosto.
L'art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle
supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione
alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o
graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza
tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata
della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell'anno
scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle
attività didattiche (30 giugno).
Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle
supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai
posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31
agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a)
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Tribunale di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del
dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella
causa discussa all'udienza del 3.2.2010, promossa da:
[omissis], nato il [omissis] in [omissis], rappresentato e difeso,
con mandato a margine del ricorso, dall'avv.to [omissis]
Ricorrente
CONTRO
Ministero
della Pubblica Istruzione, in persona del Dirigente Generale p.t. e
del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi,
rappresentato e difeso dal funzionario, dott. [omissis],
Resistente
NONCHE'
Istituto
Superiore I.I.S.S. "[omissis]" di [omissis], in persona del
Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dal prof.
[omissis]
Resistente
Oggetto: illegittima apposizione termine su incarico supplenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto
depositato il 22.6.2007, il ricorrente di cui in epigrafe - in
servizio presso l'istituto scolastico convenuto in qualità di
collaboratore scolastico - affermava di aver ricevuto un incarico a
tempo determinato da parte del dirigente scolastico dell'I.I.S.S.
"[omissis]" per lo svolgimento di una supplenza su posto vacante di
assistente tecnico fino al 30.6.2006.
Sosteneva il [omissis] l'illegittimità dell'apposizione di tale
termine in quanto non previsto dalle disposizioni di legge e,
pertanto, concludeva chiedendo che l'istituto fosse condannato al
riconoscimento dei benefici economici e giuridici tra la data della
cessazione del contratto (30.6.2006) e quella della naturale
scadenza dell'anno scolastico (31.8.2006).
Si costituivano il Ministero e l'istituto scolastico sostenendo la
legittimità dell'operato del dirigente in quanto la supplenza era
stata conferita fino al termine dell'attività didattica in quanto si
era attinto alla graduatoria d'istituto. Chiedevano, pertanto, il
rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha stipulato un contratto per una supplenza quale
assistente tecnico con termine sino al 30.6.2006, data di cessazione
delle attività didattiche.
La materia delle supplenze nella scuola è disciplinata dall'art. 4
della L. n. 124/99 che cosi espressamente prevede: "Alla copertura
delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di
ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti
medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure
concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31
dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante
il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività. didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per
la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi l e 2 si provvede
con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non
di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista
dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la
disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano
le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art.1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3
si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le
modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono
improntati a principi di semplificazione e snellimento delle
procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico
degli aspiranti ...
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito
esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla
durata. effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il
conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di
cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le
graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554
del testo unico."
La norma in esame quindi distingue tra supplenze destinate per
ricoprire un posto vacante o meno: nel primo caso la durata della
supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell'anno
scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle
attività didattiche (30 giugno).
Per la concreta applicazione della norma è stato poi emanato il
decreto ministeriale n. 430/00 che contiene il regolamento delle
supplenze.
Sostengono i convenuti che, per stabilire la durata della supplenza
da assegnare, bisogna avere riguardo non già al posto, vacante o
meno, da ricoprire, ma alla graduatoria dalla quale si attinge per
conferire la supplenza stessa. Ne deriva, pertanto, che se la
supplenza, come nel caso di specie, è assegnata dal dirigente
scolastico mediante la graduatoria d'istituto, l'incarico non può
che avere durata fino al termine dell'attività didattica, mentre il
termine sarà quello della fine dell'anno scolastico nel caso di
conferimento di supplenza mediante la graduatoria provinciale.
La tesi non convince. La norma di legge sopra riportata, difatti,
non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si
attinge, ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e
posti non vacanti: in relazione ai primi la supplenza sarà annuale,
in relazione ai secondi sarà temporanea. Del resto lo stesso D.M. n.
430/00 stabilisce che le supplenze annuali sono riferite ai posti
vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto
(cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a).
Tale pacifica interpretazione della norma è stata poi male
interpretata dal Ministero che con circolare del 21.7.2006 ha
diramato l'interpretazione oggi sostenuta dai convenuti.
Ritiene, pertanto, lo scrivente che la tesi dei resistenti non trovi
riscontro nella dizione della legge e del successivo regolamento di
attuazione. Anche la giurisprudenza di merito intervenuta sul punto
ha sancito che: "Il contratto di lavoro sottoscritto da un
lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA supplente relativo
ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi
quale supplente annuale. Pertanto qualora il contratto sia stato
stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla
corresponsione dei due mesi estivi." (cfr. Trib Milano n. 1928/09).
Ed ancora. "È illegittimo il termine di apposto al contratto di
lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle
attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni
di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e l. del d.m. 13 dicembre
2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per
coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre
dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la
sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia
provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico). " (cfr.
Trib. Sassari del 2.5.2008).
Ed allora, considerato che non è in contestazione tra le parti che
al ricorrente è stata conferita la supplenza per coprire un posto
vacante resosi disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di conferimento, deve riconoscersi il diritto del [omissis] a
vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici per i mesi di
luglio e agosto 2006.
Deve, infine, osservarsi che quanto eccepito dai convenuti nel corso
del giudizio in relazione al venire meno in capo al [omissis] dei
requisiti per potere essere utilmente inserito in graduatoria, con
conseguente caducazione del contratto di supplenza per cui è causa,
non può essere preso in considerazione, in quanto la relativa
domanda è stata formulata tardivamente ed è, pertanto,
inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In
composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi,
in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
depositato il 22.6.2007 da [omissis], nei confronti dell'I.I.S.S.
"[omissis]" di [omissis], in persona del dirigente scolastico pro
tempore, e del Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del
Dirigente Generale p.t. e del Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di Brindisi, cosi provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del
ricorrente a vedersi riconosciuti i diritti economici e giuridici
per i mesi di luglio e agosto 2006 dell'anno scolastico 2005/2006;
2. Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in € 1.400,00, di cui € 900,00 per onorario, con
distrazione in favore del procuratore costituito.
Brindisi 3.2.2010
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Francesco De Giorgi