- Coordinamento Precari e Disoccupati della Scuola - Provincia di Venezia -.

SCHEMA di  Decreto legislativo

in materia di formazione degli insegnanti.

ai fini dell’accesso all’insegnamento

ai sensi dell’art. 5 della legge 53/2003.

 

15/1/2005

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto presenta alcune modifiche rispetto al testo presentato in precedenza.

 

La selezione di ingresso

In sintesi il nuovo sistema di formazione in ingresso dovrebbe prevedere un'apposita procedura concorsuale di selezione finalizzata alla copertura dei posti riservati al concorso per titoli ed esami.

La selezione è indetta per ciascuna regione su posti da ricoprire nella regione stessa.
Vengono attivate due tipologie di posti e quindi di percorsi formativi, aventi pari dignità: una laurea magistrale, di cui non si conosce la durata, finalizzata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, ed un diploma accademico di secondo livello per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
La selezione avviene per l’iscrizione al corso di laurea magistrale (di livello unico) per la scuola primaria e dell’infanzia, e per l’iscrizione al corso di diploma accademico di secondo livello per la scuola secondaria.

 

Il percorso di formazione

I suddetti titoli si conseguono con la discussione di una tesi, con la valutazione dei periodi di tirocinio svolti nelle scuole, a cui si aggiunge il superamento di un esame di Stato con prove specifiche.

Il loro possesso abilita all’insegnamento e dà titolo all’accesso ai ruoli.

Il Ministro, con propri decreti, stabilisce le classi dei corsi, il profilo formativo e professionale dei docenti, le attività didattiche dei corsi, gli ambiti disciplinari, i crediti distinti per settore disciplinare.

La formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ha preminenti finalità di approfondimento disciplinare.

L’intero percorso di formazione viene svolto in istituendi centri di Ateneo o d’Interateneo per la formazione degli insegnanti, i quali sono incaricati di curare anche la formazione in servizio di docenti interessati allo svolgimento di particolari incarichi all’interno delle scuole.

 

La definizione dei contingenti

Il numero dei posti messi a concorso viene definita con decreto interministeriale per ogni triennio (rimodulabile annualmente sulla base di stime previsionali del numero degli alunni e del turn-over dei docenti nel triennio) sulla base della programmazione dei posti di insegnamento complessivamente vacanti a livello nazionale rilevati su base regionale e comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie.

 

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, sia per la selezione di ingresso che per i conclusivi esami di Stato, sono formate da docenti universitari e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche e formative.

 

Accesso alle graduatorie

A compimento del percorso, gli interessati sono collocati in una graduatoria distinta per ordini e gradi di scuola e per classi di abilitazione, da parte degli uffici scolastici regionali, i quali, sulla base di un contingente di posti accantonati a tale fine, procedono all'assegnazione alle scuole degli aspiranti docenti per lo svolgimento di "un anno di applicazione all’insegnamento" presso una scuola, a cui il docente si impegnerà per 180 giorni, affiancato da un tutor, con contratto di formazione lavoro stipulato con il dirigente.

Per la positiva conclusione è prevista la discussione di una relazione finale con il comitato di valutazione della scuola.

A conclusione dell’anno di applicazione il dirigente stipula con il docente il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che implica la permanenza per un triennio nella stessa sede.

 

Fase transitoria

Si attivano i previsti corsi abilitanti (un decreto del Ministro disciplinerà i corsi abilitanti speciali art. 2 della legge 143/04).

Rispetto al precedente testo non c’è più il riferimento alla riserva del 50% dei posti per i precari presenti nelle attuali graduatorie.